Art. 1
Viene costituita l'AfidampCOM, Associazione Italiana Distributori Concessionari e Rivenditori di Attrezzature, Macchine, Prodotti e Servizi per la Pulizia Professionale.
Sono ammesse a far parte della stessa le imprese commerciali che operino con prevalenza e continuativamente nel settore della pulizia, dell'igiene e della sanificazione ambientale, ivi compresi il settore cartaceo, dell'abbigliamento da lavoro e antinfortunistico e quant'altro rientrante nel "global service". La sede dell'associazione è a Milano in via Felice Casati, 32. Potranno essere costituite, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in altre località in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
Sono ammesse a far parte della stessa le imprese commerciali che operino con prevalenza e continuativamente nel settore della pulizia, dell'igiene e della sanificazione ambientale, ivi compresi il settore cartaceo, dell'abbigliamento da lavoro e antinfortunistico e quant'altro rientrante nel "global service". La sede dell'associazione è a Milano in via Felice Casati, 32. Potranno essere costituite, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in altre località in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 2 - Scopi dell'Associazione
L'associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione fatta eccezione delle disposizioni impartite dalla legge.
a) diffondere presso la pubblica opinione, i pubblici poteri e l'utenza la "cultura del pulito" e la conoscenza delle metodologie e delle tecniche in grado di dare adeguata e professionale soluzione ai problemi di pulizia, igiene e sanificazione ambientale;
b) promuovere le iniziative e le azioni atte a garantire lo sviluppo della commercializzazione italiana in campo nazionale ed estero;
c) promuovere le iniziative ed azioni atte ad incentivare la crescita del mercato e la diffusione nello stesso di macchine, attrezzi, prodotti e servizi per la pulizia.
d) scopo particolare dell'associazione sarà quello di creare aggregazione nella categoria favorendo, con opportune iniziative, la partecipazione degli operatori su tutto il territorio nazionale.
Altri fini sono:
1) facilitare un miglior coinvolgimento tra gli associati ed elevare professionalmente la categoria;
2) studiare tutte le questioni di ordine economico imprenditoriale, commerciale e distributivo connesse al settore;
3) assicurare una deontologia dell'attività nei suoi diversi aspetti amministrativi, tecnici e commerciali;
c) promuovere le iniziative ed azioni atte ad incentivare la crescita del mercato e la diffusione nello stesso di macchine, attrezzi, prodotti e servizi per la pulizia.
d) scopo particolare dell'associazione sarà quello di creare aggregazione nella categoria favorendo, con opportune iniziative, la partecipazione degli operatori su tutto il territorio nazionale.
Altri fini sono:
1) facilitare un miglior coinvolgimento tra gli associati ed elevare professionalmente la categoria;
2) studiare tutte le questioni di ordine economico imprenditoriale, commerciale e distributivo connesse al settore;
3) assicurare una deontologia dell'attività nei suoi diversi aspetti amministrativi, tecnici e commerciali;
4) promuovere tutte quelle azioni che possono portare alla bonaria transazione di vertenze che eventualmente possono sorgere tra gli associati;
5) raccogliere ed elaborare i dati per una migliore conoscenza del mercato e costituire una biblioteca tecnica specializzata;
6) promuovere, organizzare e gestire congressi, seminari e corsi di formazione direttamente o tramite l'incarico a terzi, accedendo ad incentivi e finanziamenti in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea;
7) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e partecipazioni fieristiche nazionali ed estere direttamente o tramite l'incarico a terzi,
8) pubblicare notizie ufficiali e comunicati d'informazione o tramite un proprio organo di stampa, od avvalendosi dei vari canali giornalistici e di informazione;
9) aderire a federazioni, associazioni ed enti nazionali ed internazionali collegati al settore o di interesse specifico;
10) attuare ogni iniziativa giudicata idonea a facilitare il conseguimento di tutti questi suoi fini.
5) raccogliere ed elaborare i dati per una migliore conoscenza del mercato e costituire una biblioteca tecnica specializzata;
6) promuovere, organizzare e gestire congressi, seminari e corsi di formazione direttamente o tramite l'incarico a terzi, accedendo ad incentivi e finanziamenti in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea;
7) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e partecipazioni fieristiche nazionali ed estere direttamente o tramite l'incarico a terzi,
8) pubblicare notizie ufficiali e comunicati d'informazione o tramite un proprio organo di stampa, od avvalendosi dei vari canali giornalistici e di informazione;
9) aderire a federazioni, associazioni ed enti nazionali ed internazionali collegati al settore o di interesse specifico;
10) attuare ogni iniziativa giudicata idonea a facilitare il conseguimento di tutti questi suoi fini.
Art. 3 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Vice Presidente
- il Segretario
- i Comitati
- il Collegio dei Revisori Contabili
- il Collegio dei Probiviri
- l'Assemblea Generale degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Vice Presidente
- il Segretario
- i Comitati
- il Collegio dei Revisori Contabili
- il Collegio dei Probiviri
Art. 4 - Condizioni per l'Ammissione
Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di associati:
- DISTRIBUTORE: impresa nazionale che opera, anche tramite filiali, nel territorio nazionale con mandato di esclusiva di un fabbricante estero; essa deve importare i beni in modo continuativo.
- CONCESSIONARIO: impresa nazionale che opera in una area delimitata del territorio nazionale in base a una concessione o mandato conferiti da un fabbricante o da un distributore nazionale.
- RIVENDITORE: impresa nazionale che commercializza i beni nel territorio nazionale senza una specifica concessione o mandato.
La presentazione della domanda di iscrizione da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende associarsi comporta l'accettazione preventiva dello Statuto, nonché delle norme emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri. Ogni decisione circa l'ammissione dell'azienda da associarsi o il permanere come associata è demandata al Consiglio Direttivo che in questa materia delibera con facoltà di esperire ogni possibile indagine al fine di qualificare l'impresa in seno all'Associazione. All'atto dell'ammissione le aziende associate designeranno per iscritto la persona incaricata a rappresentarle ad ogni effetto presso l'Associazione e nei suoi organi. Tale designazione s'intenderà comunque conferita senza limitazione e con promessa di ritenere per rato e valido l'operato della persona designata. Ogni variazione della persona designata a rappresentare l'azienda dovrà essere comunicata sempre per iscritto all'Associazione.
- DISTRIBUTORE: impresa nazionale che opera, anche tramite filiali, nel territorio nazionale con mandato di esclusiva di un fabbricante estero; essa deve importare i beni in modo continuativo.
- CONCESSIONARIO: impresa nazionale che opera in una area delimitata del territorio nazionale in base a una concessione o mandato conferiti da un fabbricante o da un distributore nazionale.
- RIVENDITORE: impresa nazionale che commercializza i beni nel territorio nazionale senza una specifica concessione o mandato.
La presentazione della domanda di iscrizione da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende associarsi comporta l'accettazione preventiva dello Statuto, nonché delle norme emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri. Ogni decisione circa l'ammissione dell'azienda da associarsi o il permanere come associata è demandata al Consiglio Direttivo che in questa materia delibera con facoltà di esperire ogni possibile indagine al fine di qualificare l'impresa in seno all'Associazione. All'atto dell'ammissione le aziende associate designeranno per iscritto la persona incaricata a rappresentarle ad ogni effetto presso l'Associazione e nei suoi organi. Tale designazione s'intenderà comunque conferita senza limitazione e con promessa di ritenere per rato e valido l'operato della persona designata. Ogni variazione della persona designata a rappresentare l'azienda dovrà essere comunicata sempre per iscritto all'Associazione.
Qualora la persona antecedentemente designata ricopra una carica sociale, la revoca della designazione comporta la decadenza dalla stessa. L'Azienda associata che avesse subito qualsivoglia modifica al proprio oggetto sociale od alla compagine societaria (ivi comprese fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.) comunica tempestivamente al Consiglio Direttivo le variazioni intervenute.
Art. 5 - Recesso
Ciascuna impresa associata può recedere dall'Associazione, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso, non oltre quindi il trenta settembre di ogni anno. Nell'eventualità di tardiva denuncia il recedente rimane impegnato al versamento del contributo annuale per l'anno successivo.
Art. 6 - Obblighi e Diritti delle Aziende Associate
Le aziende associate hanno il dovere di far presenziare i loro delegati alle riunioni, di appoggiare le iniziative e le attività promosse dall'Associazione e di pagare alla scadenza la quota associativa stabilita. E' esclusa comunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutte le modificazioni statutarie (art.10) ed i regolamenti devono essere votati dagli associati così come gli stessi hanno diritto di voto per la elezione degli organi dell'Associazione, voto che può anche esprimersi per delega (art.7) ma non per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Art. 7 - Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Generale degli associati è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che esprime è sovrana e imprescindibile nella vita dell'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria è costituita dalle persone designate da ciascuna azienda associata, avente diritto di voto (art. 6), in regola con il pagamento della quota associativa. Tale persona, che in caso di impedimento a partecipare all'assemblea può essere sostituita da un supplente con delega scritta, ha diritto ad un voto e può essere portatrice di non più di cinque deleghe di aziende associate, aventi diritto di voto (art. 6), pure esse in regola col pagamento delle quote. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.
Art. 8 - Bilancio
E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio. Il bilancio dovrà essere riassuntivo delle vicende economiche finanziarie dell'Associazione e si pone come insostituibile strumento di trasparenza e di controllo sia interno che esterno all'Associazione volto a consentire una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria. Tale bilancio dovrà essere previamente approvato dal Consiglio Direttivo che ne divulgherà il contenuto in forma di verbale.
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria:
- elegge il Consiglio Direttivo secondo le sotto indicate modalità;
- nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio annuale;
- delibera sulle questioni inerenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in luogo diverso dalla sede sociale, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'indicazione della seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle aziende associate o ancora da almeno tre membri del consiglio direttivo. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega. L'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest’ultimo, da persona eletta dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il Segretario per la stesura del verbale. Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le delibere verranno pubblicizzate con criteri e forme idonee.
- nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio annuale;
- delibera sulle questioni inerenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in luogo diverso dalla sede sociale, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'indicazione della seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle aziende associate o ancora da almeno tre membri del consiglio direttivo. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega. L'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest’ultimo, da persona eletta dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il Segretario per la stesura del verbale. Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le delibere verranno pubblicizzate con criteri e forme idonee.
Art. 10 - Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria degli associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, esclusivamente per la modifica dello statuto e per lo scioglimento anticipato dell'Associazione secondo le norme di Legge. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti fisicamente o per delega almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente fisicamente o per delega almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per le modalità di convocazione e di delega si fa riferimento a quanto citato agli artt. 7 e 9.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a sette, eletti dall'Assemblea generale ordinaria, di cui almeno due debbono appartenere, per motivi di continuità, al Consiglio Direttivo uscente. Non possono essere eletti oltre ad un massimo di due gli associati che appartengono a società facenti parte di un gruppo di imprese, intendendosi per tali le società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. nonché quelle per le quali il rapporto di controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società. Ciascun votante indicherà con un voto segreto fino ad un massimo di sette candidati. Le delibere verranno pubblicizzate con criteri e forme idonee.
Art. 12 - I componenti il Consiglio Direttivo
I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni o sino a revoca o dimissioni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. La durata dell'incarico del Presidente sarà di tre anni o sino a revoca o dimissioni, ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più componenti, il Consiglio provvede alla cooptazione secondo l'ordine dei primi non eletti all'elezione del Consiglio in carica. I componenti cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea ordinaria che si riunirà dopo la cooptazione. In ogni caso, se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero direttivo s’intenderà decaduto in via anticipata e dovrà essere convocata a cura dei consiglieri rimasti in carica l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed al buon funzionamento dell'Associazione in sintonia con le decisioni assembleari. Il Consiglio, non appena eletto, nomina fra i suoi membri il Presidente, che funge anche da Presidente dell'Associazione, nonché il Vicepresidente. Il Consigliere che sommi due assenze consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio neoeletto nomina il Segretario scegliendo persona non legata sotto qualunque forma a nessuna azienda associata, alla quale può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, e può nominare l'addetto o l'ufficio stampa. Il Consiglio è responsabile del generale funzionamento dell’attività esecutiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Art. 13 - Presidente
Il Presidente dell'Associazione:
- attua le delibere del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi;
- dirige l'azione del Segretario nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, dell'addetto o ufficio stampa, se nominato, dell'eventuale personale e la vita dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni;
- presenta il bilancio annuale che, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà portato all'esame del collegio dei revisori ed in Assemblea;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
- attua le delibere del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi;
- dirige l'azione del Segretario nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, dell'addetto o ufficio stampa, se nominato, dell'eventuale personale e la vita dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni;
- presenta il bilancio annuale che, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà portato all'esame del collegio dei revisori ed in Assemblea;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
Art. 14 - Vicepresidente
In tutti i casi di assenza e/o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni, sia nell’ambito dell’Associazione, sia nei rapporti con i terzi.
Art. 15 - Comitati
Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendoli tra gli associati e non, i componenti dei singoli Comitati. I Comitati hanno il compito di studiare e approfondire particolari tematiche inerenti all’attività dell'associazione. Ogni Comitato è coordinato da un responsabile, anche esterno, che informa regolarmente il Consiglio Direttivo delle attività svolte. I Comitati restano in carica fino all'espletamento delle loro funzioni.
Art. 16 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non associati, che durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare che la gestione amministrativa dell'Associazione sia conforme alla legge ed allo Statuto con la frequenza da loro ritenuta opportuna. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio provvederà alla trascrizione delle relazioni e dei propri verbali su apposito libro.
Art. 17 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti anche tra non associati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tale carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Probiviri eleggono nel proprio interno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto. Al Collegio dei Probiviri compete:
a) l'esame e la decisione dei ricorsi presentati da singole imprese avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione;
b) l'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e per gravi motivi, su deferimento del Consiglio. Il tipo di provvedimento disciplinare sarà deciso discrezionalmente dal Collegio a seconda della gravità dell'addebito;
c) il giudizio, in qualità di arbitri liberi e di equità su tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto nonché, a seguito di specifico incarico degli associati aventi causa, su eventuali controversie tra gli associati.
Il Collegio dei probiviri adempie ai propri compiti con ampia libertà procedurale. Le sue decisioni sono inappellabili. Il Collegio, ovvero i suoi singoli membri, quando fungono da arbitri per la risoluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio di cui alla lettera c), sono tenuti all'osservanza delle norme giuridiche fondamentali. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.
a) l'esame e la decisione dei ricorsi presentati da singole imprese avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione;
b) l'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e per gravi motivi, su deferimento del Consiglio. Il tipo di provvedimento disciplinare sarà deciso discrezionalmente dal Collegio a seconda della gravità dell'addebito;
c) il giudizio, in qualità di arbitri liberi e di equità su tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto nonché, a seguito di specifico incarico degli associati aventi causa, su eventuali controversie tra gli associati.
Il Collegio dei probiviri adempie ai propri compiti con ampia libertà procedurale. Le sue decisioni sono inappellabili. Il Collegio, ovvero i suoi singoli membri, quando fungono da arbitri per la risoluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio di cui alla lettera c), sono tenuti all'osservanza delle norme giuridiche fondamentali. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.
Art. 18 - Cariche Sociali
Le cariche sociali assunte dagli associati sono di pertinenza della persona fisica, pur intendendo come associata l'azienda che l'ha delegata. Tutte le cariche sociali non sono retribuite, salvo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio eventualmente stabilite dal Direttivo. Le cariche sociali previste dal presente Statuto possono essere revocate, prima della scadenza del mandato, dallo stesso organo che le ha elette.
Art. 19 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è formato:
- dalle quote annuali degli associati, il cui ammontare è stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- dai proventi per attività associative;
- dalle eccedenze annuali di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e proventi;
- da eventuali beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da proventi per l'organizzazione, gestione o partecipazione di manifestazioni e partecipazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.
E' fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli esercizi sociali decorrono dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Gli associati dimissionari e gli associati esclusi non possono pretendere la quota del patrimonio sociale, né la quota associativa anche parziale.
- dalle quote annuali degli associati, il cui ammontare è stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- dai proventi per attività associative;
- dalle eccedenze annuali di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e proventi;
- da eventuali beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da proventi per l'organizzazione, gestione o partecipazione di manifestazioni e partecipazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.
E' fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli esercizi sociali decorrono dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Gli associati dimissionari e gli associati esclusi non possono pretendere la quota del patrimonio sociale, né la quota associativa anche parziale.
Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.
Art. 21 - Sanzioni Disciplinari
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico delle aziende associate sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione temporanea da ogni attività associativa;
c) l'esclusione dall'Associazione in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione ovvero denigratorio ed ingiurioso verso l'Associazione e i suoi organi;
a) il richiamo;
b) la sospensione temporanea da ogni attività associativa;
c) l'esclusione dall'Associazione in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione ovvero denigratorio ed ingiurioso verso l'Associazione e i suoi organi;
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge in materia di associazioni.