Scadenza della deroga prevista per la notifica armonizzata delle miscele (par. 1.4 Allegato VIII CLP) e smaltimento scorte.
Con la presente si segnala la FAQ 1272 presente sul sito di ECHA in merito alla validità del periodo transitorio rispetto a coloro i quali hanno obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 45 del CLP (duty holder). Sulla base di quanto si evince dalla FAQ, i soggetti con obbligo di notifica che possono godere della deroga, sono gli importatori e gli utilizzatori a valle (es. formulatori e riconfezionatori). Solo le miscele immesse sul mercato senza UFI e senza notifica ad ECHA da questi soggetti entro il 31/12/2024, continueranno ad essere conformi anche dopo il 1° gennaio 2025.
Non sarà quindi necessario ritirare i prodotti dal mercato per rietichettarli in quanto tali prodotti potranno essere presenti sugli scaffali fino ad esaurimento delle scorte.