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Applicazione del Regolamento delegato (UE) 2022/692 sulla classificazione armonizzata delle sostanze – test di performance

Si riportanono le indicazioni della Sezione Ecolabel di ISPRA:


Come noto, dal 1 dicembre 2023 l’applicabilità del Regolamento delegato (UE) 2022/692 sulla classificazione armonizzata delle sostanze ha imposto il rispetto degli obblighi del CLP come aggiornato dall' ATP 18.

Riguardo in particolare all’Ecolabel UE per i prodotti detergenti, le formulazioni includenti la sostanza 2-butossietanolo (CAS 111-76-2) sopra lo 0,01% non possono più essere accettate e questa sostanza dovrà essere sostituita, come già comunicato in precedenza.

Sulla necessità o meno di fornire un nuovo test di performance che dimostri la non alterazione del potere detergente del prodotto, il Forum Europeo degli Organismi Competenti ha stabilito che qualora l’azienda possa “dimostrare in modo affidabile” che il potere detergente è almeno pari a quello della formula originaria, non è necessario presentare un nuovo test sulla performance.

Sarà considerata “dimostrazione affidabile” una dichiarazione di terza parte indipendente, come un laboratorio esterno, che motivi esaustivamente come le prestazioni detergenti rimangano inalterate. Se questo non può essere fornito, sarà necessario eseguire un nuovo test.

È stata, inoltre, ribadita la impossibilità di concedere ulteriori periodi transitori, peraltro già previsti dallo stesso ATP del febbraio 2022, e pertanto, come previsto dall’Allegato IV del Reg.66/2010, ovvero al punto 1.3 del contratto, si ricorda che “Il titolare garantisce che il prodotto da etichettare soddisfa in qualsiasi momento, per l’intera durata del presente contratto, tutte le condizioni d’uso e le norme di cui all’articolo 9 del regolamento sul marchio Ecolabel UE.”

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