Nuove restrizioni UE per i PFHxA
La Commissione Europea ha adottato un nuovo Regolamento per la protezione della salute umana e l’ambiente, limitando l’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA) e sostanze correlate. Il Regolamento inserisce la restrizione 79 nell’Allegato XVII del Regolamento REACH contenente l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
La restrizione di cui alla voce 79 è associata all’Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e sostanze ad esso correlate:
(a) aventi un gruppo perfluoropentilico lineare o ramificato con la formula C5F11- direttamente legato ad un altro atomo di carbonio quale uno degli elementi strutturali; oppure
(b) avente un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C6F13
Sono invece escluse dalla restrizione 79 le sostanze:
(a) C6F14;
(b) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X′ o C6F13-CF2-X′ (dove X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali);
(c) qualsiasi sostanza avente un gruppo perfluoroalchilico C6F13- direttamente legato a un atomo di ossigeno a uno degli atomi di carbonio non terminali poiché tali sostanze non possono essere trasformate in PFHxA
Considerato che l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate sono ampiamente utilizzati in molti settori (carta e cartone destinati all’uso come materiali a contatto con gli alimenti, prodotti tessili e schiume antincendio), l’applicazione della restrizione prevede scadenze scaglionate nel tempo per concedere alle aziende interessate un tempo sufficiente per adeguarsi.
Pertanto, alla voce 79 sono associate delle scadenze in funzione del tipo di prodotto e deroghe per il dettaglio delle quali si rimanda al regolamento associato alla presente.