Componenti importati extra-UE: attenzione al REACH
- Segreteria AFIDAMP

- 4 giorni fa
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Le aziende che assemblano e immettono sul mercato UE prodotti complessi per il cleaning professionale (macchine, attrezzature, dispenser, componenti e accessori), anche quando ricevono parti già assemblate da fornitori extra-UE, restano responsabili della conformità al Regolamento REACH. Di seguito riepiloghiamo gli obblighi chiave degli articoli 7 e 33 e le buone prassi di verifica e comunicazione lungo la supply chain, con particolare attenzione alle sostanze SVHC presenti negli articoli.
Perché gli assemblatori sono “responsabili REACH”
Nel REACH la responsabilità ricade su chi produce o importa un articolo e lo immette sul mercato europeo. Per “articolo” si intende un oggetto a cui forma/superficie/design conferiscono funzione maggiore rispetto alla composizione chimica. Anche un prodotto complesso costituito da più componenti (es. lavasciuga, aspiratori, carrelli, sistemi dosaggio, accessori tessili o plastici) è un articolo ai fini REACH.
Implica che:
se un componente arriva già assemblato o pre-montato da extra-UE, l’azienda UE che lo importa/assembla conserva gli obblighi REACH relativi alle sostanze presenti nei singoli articoli;
la conformità non si “trasferisce” al fornitore extra-UE: serve una due diligence interna documentata.
Articolo 7 REACH: quando serve registrazione o notifica
Per chi produce o importa articoli, l’art. 7 prevede due principali doveri:
A. Registrazione di sostanze intenzionalmente rilasciate (art. 7(1))
Scatta se tutte le condizioni sono vere:
la sostanza è intesa a essere rilasciata durante l’uso normale o prevedibile dell’articolo (es. profumanti/biocidi rilasciati da inserti o materiali funzionali);
la sostanza supera 1 tonnellata/anno per azienda;
la sostanza non è già stata registrata per quell’uso.
B. Notifica di SVHC in Candidate List (art. 7(2))
Va fatta a ECHA se:
una sostanza SVHC è presente >0,1% p/p (w/w) nell’articolo;
la quantità totale della SVHC supera 1 tonnellata/anno per azienda;
non si può escludere esposizione per persone/ambiente durante l’uso e lo smaltimento.
Inoltre, a prescindere dalle soglie quantitative dell’art. 7(2), dal 5 gennaio 2021 i fornitori UE di articoli (inclusi importatori e assemblatori) che immettono sul mercato articoli contenenti SVHC della Candidate List >0,1% p/p devono inviare una notifica al database SCIP di ECHA ai sensi della Direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE. L’obbligo SCIP è autonomo e sempre dovuto quando la soglia 0,1% è superata in un singolo articolo/componente.
Nota pratica per il cleaning professionale: molte apparecchiature hanno parti plastiche, gomme, cavi, elettronica, tessili tecnici o trattamenti superficiali. La verifica deve considerare ogni componente/articolo che entra nel prodotto assemblato.
Articolo 33 REACH: obbligo di comunicazione lungo la filiera
Quando un articolo contiene una SVHC in Candidate List >0,1% p/p, il fornitore deve:
comunicare ai clienti professionali (downstream users, distributori, imprese di servizi) informazioni sufficienti per l’uso sicuro, includendo almeno il nome della SVHC;
rispondere ai consumatori entro 45 giorni se richiesto.
Questo obbligo vale immediatamente dopo l’inclusione della sostanza in Candidate List, quindi le aziende devono aggiornare periodicamente le proprie valutazioni.
La stessa condizione (SVHC >0,1% p/p per articolo) che fa scattare l’art. 33 attiva anche l’obbligo di notifica SCIP.
Candidate List ECHA: monitoraggio continuo
La Candidate List ECHA delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) viene aggiornata periodicamente. Per le aziende che assemblano o importano articoli e prodotti complessi nella filiera del cleaning professionale, questo significa che la conformità REACH non è una verifica “una tantum”, ma un processo da mantenere nel tempo.
Indicazioni generali per gli assemblatori/importatori:
Verificare a ogni aggiornamento della Candidate List se qualche componente/articolo fornito (soprattutto extra-UE) contiene SVHC >0,1% p/p.
Richiedere ai fornitori dichiarazioni REACH aggiornate, con obbligo di notifica immediata in caso di nuove SVHC rilevanti per i componenti forniti.
Aggiornare le comunicazioni ai clienti professionali ai sensi dell’art. 33, se emerge la presenza di SVHC sopra soglia in singoli articoli del prodotto assemblato.
In presenza di SVHC >0,1% p/p, inviare la notifica SCIP a ECHA prima dell’immissione sul mercato UE e, separatamente, rivalutare anche la necessità di notifica REACH (art. 7(2)) qualora le quantità annue e le condizioni di esposizione lo richiedano.
Link per la verifica sempre aggiornata:
ECHA – Candidate List SVHC (tabella ufficiale): consultare periodicamente l’elenco e le sostanze aggiunte/aggiornate.
In sintesi, una procedura interna di monitoraggio Candidate List (con riesame fornitori e prodotti) è essenziale per garantire continuità di conformità e dimostrare due diligence in caso di controlli.
Buone prassi operative per dimostrare la conformità
Per evitare non conformità e gestire correttamente la due diligence REACH, per le aziende di assemblaggio sono raccomandati questi passaggi:
Mappatura completa del prodotto
distinta base con identificazione di tutti gli articoli/componenti e relativi fornitori (UE ed extra-UE).
Raccolta sistematica di dichiarazioni REACH dai fornitori
conferma di assenza SVHC >0,1% o indicazione della SVHC presente;
evidenza di conformità alle restrizioni dell’Allegato XVII (se applicabile).
Valutazione art. 7(1): rilascio intenzionale
verificare se qualche componente è progettato per rilasciare sostanze durante l’uso (es. inserti profumati o funzionali).
Valutazione art. 7(2) e 33: SVHC >0,1% “per articolo”
la soglia si applica al singolo articolo dentro il prodotto complesso (es. manopole, guarnizioni, cavi, serbatoi, frange tessili).
Gestione documentale interna
archiviare dichiarazioni, analisi e motivazioni tecniche per lotto/fornitura, in modo tracciabile.
Aggiornamento periodico
controllo a ogni aggiornamento Candidate List ECHA e riesame dei prodotti interessati.
Procedura di comunicazione a valle
predisporre template per clienti professionali con nome SVHC, localizzazione nel prodotto e istruzioni d’uso/smaltimento sicuro.
FAQ su casi specifici per la filiera cleaning professionale
Lavasciugapavimenti (macchina complessa assemblata)
D: Importo da extra-UE una lavasciuga già assemblata o in kit. Quali verifiche REACH devo fare?
R: La lavasciuga è un oggetto complesso composto da più “articoli” (serbatoi plastici, guarnizioni, tubi, cavi, ruote, elettronica, maniglie). In base alla regola ECHA, ogni componente che mantiene forma/funzione resta un articolo: quindi la soglia SVHC 0,1% si valuta per singolo articolo, non sul peso totale della macchina.
Cosa fare operativamente:
chiedere al fornitore extra-UE dichiarazioni REACH per componenti (non solo per la macchina finita);
verificare se qualche componente contiene SVHC in Candidate List >0,1% p/p;
se sì, comunicare al cliente professionale (art. 33) nome SVHC e indicazioni d’uso sicuro e inviare la notifica SCIP a ECHA;
verificare inoltre se ricorrono le condizioni per la notifica REACH art. 7(2) (solo se la SVHC supera 1 t/anno e non si può escludere esposizione);
controllare se esistono sostanze intenzionalmente rilasciate durante l’uso (es. inserti profumati/antimicrobici integrati): in tal caso si valuta art. 7(1) per registrazione.
Errore comune: considerare la macchina come “un unico articolo” e fare il calcolo 0,1% sul peso totale. ECHA chiarisce che non è corretto nei complessi assemblati.
Materiale tessile per pulizia (panni, mop, frange, microfibra)
D: Importo panni/mop tessili extra-UE. Sono “articoli” ai fini REACH?
R: Sì. Tessili tecnici per pulizia sono articoli REACH (forma e funzione determinano l’uso). Devono essere verificati per:
SVHC in Candidate List >0,1% p/p per ciascun panno/frangia: in tal caso si applicano l’art. 33 (comunicazione) e l’obbligo di notifica SCIP;
verifica aggiuntiva della possibile notifica REACH (art. 7(2)) se sono superate le soglie quantitative annue e non si può escludere esposizione.
Casi pratici da controllare:
trattamenti idro/oleorepellenti o antimacchia su tessili;
coloranti o finissaggi che potrebbero ricadere in SVHC (da aggiornare a ogni Candidate List).
Buona prassi:
chiedere specifiche sui trattamenti chimici applicati e composizione dei coloranti/ausiliari;
prevedere in contratto l’obbligo di aggiornamento immediato quando la Candidate List cambia.
Detergenti professionali (miscele chimiche)
D: Produco o importo detergenti professionali. In questo caso valgono art. 7 e 33?
R: Per i detergenti come miscele (non articoli) gli obblighi principali REACH sono quelli tipici delle sostanze/miscele:
Scheda Dati di Sicurezza (SDS) conforme all’art. 31 e allegati del REACH;
comunicazione di scenari d’esposizione quando richiesto;
rispetto di eventuali restrizioni/Autorizzazioni (Allegati XVII e XIV).
Quando entra in gioco l’art. 33? Solo se il detergente è incorporato in un articolo (es. cartucce, capsule, sistemi a rilascio) e l’articolo contiene SVHC >0,1% p/p. In tal caso l’art. 33 si applica all’articolo (cartuccia/capsula), non alla miscela in quanto tale, e si applica anche l’obbligo SCIP per l’articolo.
Riferimento operativo istituzionale di filiera: l’industria detergenza europea ha predisposto schemi standard di comunicazione dell’uso sicuro coerenti con REACH (GEIS), utili per armonizzare le SDS nella supply chain professionale.
“Altro” – Dispenser, contenitori RTU, accessori plastici/elettronici
D: Assemblo o importo dispenser, spruzzatori, flaconi RTU o accessori (spazzole, tergivetro, carrelli). Qual è il punto critico REACH?
R: Sono articoli o oggetti complessi. Il punto critico è la presenza di SVHC in:
plastiche rigide o morbide (manici, serbatoi, leve);
guarnizioni/gomme;
parti elettroniche (cavi, connettori) nei modelli smart/IoT;
rivestimenti superficiali.
Adempimenti:
verifica SVHC per singolo articolo >0,1% p/p;
se la soglia è superata, comunicazione art. 33 ai clienti professionali e notifica SCIP a ECHA;
verifica aggiuntiva della possibile notifica REACH art. 7(2) qualora ricorrano le condizioni di tonnellaggio ed esposizione.
Esempio operativo: un carrello importato con ruote in gomma e manici plastici: se una SVHC è presente >0,1% nelle ruote, va comunicata e notificata a SCIP anche se sul carrello complessivo la concentrazione sarebbe sotto soglia.



