Prodotti chimici extra-UE: gli obblighi per chi importa nell’UE
- Segreteria AFIDAMP

- 17 nov
- Tempo di lettura: 3 min
Importare un prodotto chimico da un fornitore extra-UE (o da un Paese terzo) senza disporre della composizione completa espone le imprese della filiera del cleaning professionale a rischi legali, operativi, reputazionali e doganali. Per produttori, distributori e imprese di servizi è fondamentale ricordare alcuni punti critici legati agli obblighi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (UE) 2020/878.
Tali obblighi devono essere considerati con la massima attenzione: immettere sul mercato un prodotto chimico senza aver ottenuto la composizione completa e verificato la conformità normativa può comportare sanzioni amministrative significative e, nei casi più gravi, in particolare per violazioni relative a sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione, anche responsabilità penali.
Quali sono gli obblighi per l’importatore?
Definizione di “importatore”
Ai sensi di European Chemicals Agency (ECHA), si definisce “importatore” l’operatore economico stabilito nel territorio dell’Area Economica Europea (EEA) che acquista un prodotto chimico da un fornitore al di fuori dell’EEA e lo introduce nel mercato dell’EEA. In tale posizione l’importatore è considerato come “fabbricante/importatore” ai fini del REACH: in altre parole, assume delle responsabilità normative analoghe a quelle di chi produce la sostanza o miscela all’interno dell’UE.
Obbligo di registrazione (Art. 6 del REACH)
Il Regolamento REACH stabilisce che «qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza, da sola o in una o più miscele, in quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, è tenuto a presentare una registrazione» all’ECHA. Ciò significa che l’importatore non può delegare totalmente al fornitore extra-UE la responsabilità di conformità se l’importazione avviene in proprio nome.
Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
Il Regolamento (UE) 2020/878 modifica l’Allegato II del REACH, ridefinendo i requisiti per la compilazione delle SDS. Le imprese che importano sostanze o miscele pericolose devono accertarsi che la SDS sia conforme a tale Regolamento (UE) 2020/878. In particolare, il termine transitorio è terminato: le SDS devono essere conformi al nuovo Allegato II.
Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP)
L’importatore deve verificare che la classificazione della sostanza o miscela sia corretta secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e che l’etichettatura e l’imballaggio siano conformi. In assenza di composizione qualificata/quantitativa completa, la corretta applicazione del CLP risulta compromessa.
Quali sono i rischi se non si dispone della composizione completa?
Impossibilità di verificare se le sostanze contenute siano già registrate o siano soggette a restrizioni/autorizzazioni (allegati XVII e XIV del REACH).
Non poter redigere una SDS conforme al Regolamento (UE) 2020/878, o non in lingua italiana se destinata al mercato italiano.
Classificazione errata o mancante, con conseguente etichettatura non adeguata.
Esporsi a sanzioni amministrative o penali per il mancato rispetto degli obblighi normativi, oltre al rischio di blocchi doganali, richiami o danneggiamento della reputazione aziendale.
Quali azioni preventive adottare?
Inserire nei contratti di fornitura con fornitori extra-UE clausole che obblighino la fornitura della composizione qualitativa e quantitativa della sostanza/miscela (anche sotto NDA se necessario).
Verificare se il fornitore extra-UE abbia nominato un Only Representative (OR) in UE e ottenere conferma della registrazione REACH da parte di tale OR.
Richiedere sempre la SDS conforme al Regolamento (UE) 2020/878, in lingua italiana, e con tutti gli elementi previsti dall’Allegato II.
In assenza di dati o composizione, valutare la sospensione dell’importazione del prodotto fino a che non sia garantita la conformità normativa.
Sanzioni
Il D.Lgs. 14 settembre 2009 n. 133 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi derivanti dal REACH, con importi che in alcuni casi vanno da € 3.000 a € 18.000, o da € 10.000 a € 60.000/€ 90.000 a seconda dell’obbligo violato.
Inoltre, per alcune fattispecie gravi, in particolare quelle legate all’utilizzo di sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione (allegati XIV e XVII del REACH), possono configurarsi reati penali, con «arresto fino a tre mesi e/o ammenda fino a circa € 150.000».
La conoscenza chimica di ciò che si importa non è un mero documento tecnico: è un requisito legale. Non sapere “cosa c’è dentro” un prodotto chimico importato significa non poterlo immettere legalmente sul mercato europeo. Per gli operatori della filiera del cleaning professionale (produttori/distributori, importatori, imprese di servizi), la vigilanza sulla catena di approvvigionamento è fondamentale per tutelare la conformità normativa, la salute degli operatori e la reputazione aziendale.




