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Articoli trattati: aggiornata la lista sostanze

  • 7 giorni fa
  • Tempo di lettura: 1 min

ECHA ha aggiornato la lista delle combinazioni sostanza attiva/product-type che possono essere utilizzate negli articoli trattati. La lista serve a identificare le combinazioni ammesse in base all’articolo 58(2) del BPR oppure coperte dal regime transitorio previsto dall’articolo 94. Dopo il 1° marzo 2017, gli articoli trattati contenenti sostanze attive non approvate, non incluse in Allegato I o non in valutazione non possono essere immessi sul mercato UE.


La notizia è rilevante per le imprese che commercializzano materiali, accessori, panni, superfici o componenti con trattamento biocida.


Ricaduta operativa: occorre verificare che eventuali articoli trattati presenti in gamma utilizzino solo combinazioni sostanza attiva/product-type consentite e che la documentazione tecnica e commerciale sia coerente con il quadro BPR. Il tema interessa anche i produttori non biocidi in senso stretto, quando immettono sul mercato articoli con funzione protettiva o trattamento dichiarato.

 
 

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