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Biocidi: aggiornato l’elenco articolo 95

  • 17 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

ECHA ha pubblicato un aggiornamento dell’elenco dei fornitori di sostanze attive e prodotti biocidi ai sensi dell’articolo 95 del regolamento biocidi. La pagina ECHA dedicata agli approved suppliers chiarisce che, per poter mettere a disposizione sul mercato UE un prodotto biocida, il fornitore della sostanza attiva o del prodotto deve essere incluso nell’elenco per la combinazione sostanza attiva/tipo di prodotto pertinente.


Per la detergenza professionale, l’aggiornamento è direttamente rilevante per disinfettanti, sanificanti, prodotti antimicrobici, preservanti e articoli trattati con funzione biocida. Interessa quindi le imprese che producono, importano, distribuiscono o commercializzano prodotti con claim quali disinfettante, battericida, virucida, fungicida, antimicrobico, antibatterico, antimuffa o analoghi.


Per gli associati AFIDAMP, la ricaduta operativa principale è verificare periodicamente che le sostanze attive impiegate nei prodotti biocidi siano coperte da un fornitore presente nell’elenco articolo 95 e che il product type indicato sia coerente con l’uso del prodotto. La verifica è particolarmente importante per distributori, importatori, private label e aziende che acquistano prodotti finiti da terzi, perché la non conformità del fornitore può incidere sulla legittima messa a disposizione del prodotto sul mercato.

L’aggiornamento non introduce automaticamente nuove autorizzazioni o divieti, ma richiede un controllo documentale della catena di fornitura. Etichette, SDS, autorizzazioni biocide, claim commerciali e contratti con i fornitori dovrebbero essere coerenti con lo stato regolatorio aggiornato del prodotto e della sostanza attiva.

 
 

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