Biocidi: nuove condizioni per l’uso della CO₂
- 3 ago
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Il Regolamento delegato (UE) 2026/447 modifica l’Allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi per quanto riguarda l’impiego dell’anidride carbonica come sostanza attiva.
La precedente limitazione, che circoscriveva l’uso della CO₂ a contenitori di gas pronti all’impiego abbinati a un dispositivo di cattura, viene sostituita da condizioni fondate sull’esposizione delle persone.
L’autorizzazione di un prodotto biocida contenente CO₂ dovrà garantire che la concentrazione nell’aria rimanga inferiore:
all’1,5% in volume, per esposizioni professionali della durata massima di 15 minuti;
allo 0,5% in volume, come media ponderata su otto ore per gli utilizzatori professionali;
allo 0,1% in volume per il pubblico e gli astanti.
Quando necessario, le misure previste per rispettare queste condizioni dovranno essere indicate nel Summary of Product Characteristics – SPC e applicate durante l’impiego del prodotto.
Per la detergenza professionale, l’impatto è circoscritto. La CO₂ non è un ingrediente ordinario dei detergenti o dei disinfettanti per superfici: la modifica riguarda soprattutto produttori, titolari di autorizzazioni, distributori e utilizzatori di specifici prodotti biocidi contenenti anidride carbonica, ad esempio nell’ambito del controllo degli organismi nocivi o di servizi professionali integrati.
La nuova disciplina può ampliare le tipologie di prodotto autorizzabili rispetto al precedente vincolo tecnico. Non costituisce tuttavia un’autorizzazione automatica della CO₂ per qualsiasi impiego biocida. Ogni prodotto dovrà essere valutato e autorizzato per gli usi richiesti, nel rispetto delle condizioni e delle misure riportate nel relativo SPC.
I valori introdotti non devono inoltre essere interpretati come nuovi limiti generali di esposizione professionale alla CO₂. Si tratta di condizioni previste dal regolamento biocidi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti. Le imprese interessate dovranno quindi attenersi al dossier autorizzativo e allo SPC dello specifico prodotto, senza estendere tali soglie agli impieghi dell’anidride carbonica estranei al BPR.
Il regolamento è stato pubblicato il 30 luglio 2026 ed entra in vigore il 19 agosto 2026.