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CBAM e cleaning: attenzione ai componenti metallici

  • 14 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

Il CBAM è il meccanismo UE di adeguamento del carbonio alle frontiere, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956, per applicare un costo carbonio alle importazioni di alcuni beni ad alta intensità emissiva. La Commissione europea ha pubblicato una bozza di regolamento di esecuzione sul riconoscimento del prezzo del carbonio già pagato in Paesi terzi, che potrà ridurre il numero di certificati CBAM da restituire. Il testo è ancora in consultazione e non è stato adottato.

l CBAM è già in applicazione dal 1° gennaio 2026 per i beni inclusi nel meccanismo. La bozza in consultazione prevede inoltre che, dal 1° gennaio 2027, la certificazione del prezzo carbonio pagato in Paesi terzi sia rilasciata tramite il registro CBAM.


Per i produttori di macchine e attrezzature per il cleaning professionale, il tema è rilevante soprattutto in caso di importazione o acquisto da Paesi extra UE di componenti e semilavorati in acciaio, ferro o alluminio. Le macchine e le attrezzature per la pulizia non risultano, allo stato, beni CBAM in quanto prodotti finiti; l’impatto è quindi potenziale e indiretto, legato ai materiali inclusi nel perimetro del meccanismo.


In concreto, le imprese dovrebbero verificare se nei propri flussi di acquisto rientrano beni CBAM, controllando codici doganali/NC, Paese di origine, ruolo dell’azienda come importatore diretto o acquirente a valle, e disponibilità di documentazione da parte dei fornitori. La bozza richiede infatti evidenze tracciabili sul prezzo carbonio eventualmente pagato, su rimborsi o compensazioni ricevute e sulla relativa certificazione indipendente.


Nel breve periodo è opportuno mappare i componenti metallici importati, aggiornare le anagrafiche fornitori e introdurre richieste minime su origine, codici NC e meccanismi di carbon pricing applicabili nel Paese di produzione. Nei prossimi mesi andranno monitorati l’adozione finale dell’atto, la pubblicazione dei valori di default nel registro CBAM e le eventuali indicazioni operative della Commissione.

Restano da confermare gli effetti pratici sui prodotti complessi e la capacità dei fornitori extra UE di fornire dati certificabili. Al momento non vi sono elementi istituzionali per affermare un obbligo CBAM diretto sulle macchine e attrezzature per la pulizia come prodotti finiti.


Scarica la bozza del regolamento e relativo allegato:


 
 
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