Decreto MIT 13 aprile 2026: controlli merci ADR
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 aprile 2026, relativo alle procedure uniformi di controllo su strada dei trasporti di merci pericolose.
Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/1999 e la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, aggiornando il quadro dei controlli sui trasporti stradali di merci pericolose, con riferimento alla normativa ADR.
Per il settore del cleaning professionale, l’aggiornamento può interessare in particolare le aziende che producono, distribuiscono, spediscono o trasportano detergenti, disinfettanti, prodotti chimici e miscele classificati come merci pericolose ai fini ADR, nonché gli operatori logistici incaricati del trasporto.
Il decreto prevede l’utilizzo di una lista di riscontro per i controlli su strada, riportata nell’Allegato I, che deve essere compilata dagli organi accertatori e consegnata al conducente. L’Allegato II classifica invece le infrazioni in tre categorie di rischio:
Categoria di rischio I: infrazioni più gravi, che possono comportare un rischio elevato di morte, lesioni personali gravi o danni significativi all’ambiente. In questi casi possono essere adottate misure immediate, incluso il fermo del veicolo.
Categoria di rischio II: infrazioni che comportano un rischio per la sicurezza o per l’ambiente e che richiedono misure correttive, anche sul luogo del controllo o al termine dell’operazione di trasporto.
Categoria di rischio III: infrazioni di minore gravità, per le quali le misure correttive possono essere adottate successivamente dall’impresa.
Il decreto prevede inoltre che, in caso di infrazioni, i veicoli possano essere immobilizzati fino alla regolarizzazione della non conformità o essere sottoposti ad altre misure adeguate alle esigenze di sicurezza. Sono possibili anche controlli presso i locali delle imprese, a titolo preventivo o a seguito di infrazioni rilevate su strada.
Il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il MIT dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione periodica sull’applicazione della disciplina, indicando il numero dei controlli effettuati, i veicoli controllati, le infrazioni rilevate per categoria di rischio e le sanzioni comminate. La prima relazione è prevista entro il 31 dicembre 2026.
Sul piano operativo, le aziende interessate dovrebbero:
verificare la classificazione ADR dei prodotti e delle miscele trasportate, anche alla luce delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza;
controllare la documentazione di trasporto, incluse eventuali istruzioni scritte, documenti ADR e informazioni richieste per la sostanza o miscela trasportata;
verificare imballaggi, etichettatura, marcature e pannelli di segnalazione, per evitare non conformità che potrebbero comportare contestazioni o fermo del veicolo;
utilizzare internamente la checklist dell’Allegato I come strumento di autoverifica prima della spedizione;
assicurare la formazione del personale coinvolto, inclusi conducenti, addetti alla logistica, carico/scarico e figure coinvolte nella gestione del trasporto di merci pericolose;
definire procedure interne per la gestione delle non conformità, così da correggere rapidamente eventuali rilievi ed evitare ritardi, blocchi operativi o sanzioni.