Detergenti e tensioattivi: approvato il nuovo Regolamento UE
- 23 gen
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Il 22 gennaio 2026 il Parlamento europeo ha completato la fase legislativa sul nuovo quadro UE per detergenti e tensioattivi, approvando in seconda lettura senza modifiche sostanziali il testo concordato. Per la filiera del cleaning professionale questo significa, a regime, più obblighi informativi e digitali, nuove regole per refill, requisiti ambientali più stringenti e una governance rafforzata per prodotti innovativi (es. microrganismi).
Cosa prevede / cosa cambia
Il regolamento sostituisce e aggiorna il quadro precedente includendo evoluzioni di mercato e rafforzando la “qualità” dei dati di prodotto. In pratica, introduce l’uso di etichetta digitale e del Digital Product Passport (DPP) per rendere più accessibili e tracciabili le informazioni, pur mantenendo obblighi informativi “fisici” dove richiesto (soprattutto per sicurezza e per alcuni canali come il refill).
Sul fronte sicurezza e salute, prevede requisiti specifici per detergenti che contengono microrganismi e l’impostazione “no animal testing” per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento, con eccezioni solo in condizioni circoscritte. Inoltre, strutturalmente collega la trasmissione elettronica delle informazioni utili ai centri antiveleni (ingredient data sheet) alle modalità/standard tecnici collegati al sistema CLP (Annex VIII) e al formato ECHA, rendendo più ordinata la gestione delle informazioni di emergenza.
Sul fronte ambientale, estende i requisiti di biodegradabilità anche a sostanze organiche diverse dai tensioattivi (oltre determinate soglie) e introduce un percorso dedicato per i film idrosolubili e i polimeri nei film usati in alcune forme di prodotto, con tempistiche di adeguamento. È inoltre prevista un’analisi della Commissione su possibili aggiornamenti relativi al fosforo entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Tempistiche: l’entrata in vigore avverrà 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE; l’applicazione scatterà 42 mesi (3 anni e mezzo) dopo l’entrata in vigore.
Impatti operativi per la filiera
Produttori chimici (detergenti/tensioattivi)
Dati e compliance digitale (DPP + etichetta digitale): preparare un “inventario dati” unico (identità prodotto, composizione/ingredienti dichiarabili, claim ammessi, evidenze tecniche) e i processi di aggiornamento/versioning. L’obiettivo è evitare incoerenze tra etichetta fisica, digitale e documentazione tecnica.
Refill: attenzione: per prodotti distribuiti tramite refill station il testo prevede regole specifiche e non consente un approccio “solo digitale”; servono informazioni/label secondo le condizioni previste, incluse prescrizioni su etichetta fisica e data carrier.
Biodegradabilità e portafoglio: mappare le linee impattate (ingredienti organici oltre tensioattivi; prodotti in capsule/tavolette con film idrosolubili) e definire una roadmap tecnica per i requisiti e le scadenze di transizione.
Microrganismi: se presenti, predisporre dossier tecnico e misure d’uso coerenti con i requisiti e con la futura definizione della metodologia UE di risk assessment tramite atti successivi.
Poison centres: verificare flussi e responsabilità interne per la submission elettronica delle informazioni (ingredient data sheet) in formato coerente con i requisiti collegati al sistema CLP/ECHA.
Canale professionale: assicurare la corretta indicazione “professional use only” dove applicabile per detergenti industriali e istituzionali.
Produttori di macchine e attrezzature
Non emergono obblighi diretti nel testo per le macchine, ma potrebbe crescere la richiesta B2B di integrazione tra sistemi di dosaggio/erogazione e dati prodotto (QR, DPP, schede digitali) come requisito commerciale nei capitolati e nei contratti facility. (Valutazione operativa, non obbligo legale.)
Tissue/carta e altri articoli per la pulizia professionale
Nelle forniture integrate (materiali + chimica) potrebbe aumentare la pressione su tracciabilità e coerenza documentale, perché la parte chimica avrà requisiti digitali più robusti. Utile coordinarsi con partner detergenza per evitare mismatch informativi.
Distributori (B2B e canali online)
Accesso alle informazioni: predisporre canali (schede prodotto, documentazione di consegna, assistenza) per rendere fruibili etichetta digitale/DPP e informazioni obbligatorie.
Refill e “professional use only”: controllare che i flussi di vendita e la comunicazione (anche online) rispettino le indicazioni obbligatorie e le regole specifiche per refill station.
Imprese di servizi
Qualifica prodotti: aggiornare le procedure di approvvigionamento includendo la richiesta/consultazione delle informazioni digitali (DPP/etichetta digitale) e verificando corretta destinazione d’uso (professional use).
Formazione interna: formare preposti/capisquadra sulla lettura corretta delle informazioni (fisiche/digitali) e sui nuovi formati (refill, capsule/tavolette, ecc.).
PA / Facility
Capitolati e verifiche: preparare requisiti “verificabili” (accesso a dati digitali, coerenza etichettatura, evidenze su biodegradabilità dove rilevante) senza anticipare dettagli che saranno chiariti solo dopo la pubblicazione in GUUE e gli eventuali atti attuativi/linee guida.
Cosa fare ora
Immediato (0–30 giorni)
Avviare un progetto interno “Detergents Regulation readiness”: owner, perimetro SKU, gap analysis su label/dati/biodegradabilità.
Identificare prodotti “sensibili”: refill station, microrganismi, capsule/tavolette con film idrosolubili.
3–6 mesi
Disegnare architettura dati per DPP/etichetta digitale (campi minimi, governance, processo di aggiornamento).
Avviare verifiche tecniche su biodegradabilità delle componenti impattate e piani di riformulazione/materiali, se necessari.
Monitoraggio (continuo)
Monitorare la pubblicazione in GUUE (da cui decorrono i 20 giorni e poi i 42 mesi) e gli atti successivi (in particolare su microrganismi e aspetti tecnici).
Monitorare l’eventuale iniziativa della Commissione su fosforo entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Fonti
Consiglio dell’Unione europea — “Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il Reg. (CE) n. 648/2004” — ST 12331/1/25 REV 1 (testo completo pre-pubblicazione GUUE).
Poiché si tratta di un documento approvato in plenaria senza emendamenti (confermando la posizione comune trilogale del giugno 2025), esso incorpora integralmente la posizione del Consiglio (ST 12331/1/25 REV 1) come testo legislativo finale, da pubblicare a breve in Gazzetta Ufficiale UE.
