ECHA aggiorna tre elenchi sui biocidi
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ECHA ha aggiornato tre strumenti informativi rilevanti per l’applicazione del regolamento biocidi:
l’elenco dei fornitori di sostanze attive e prodotti ai sensi dell’articolo 95 BPR, l’elenco delle sostanze ammesse negli articoli trattati e l’elenco delle notifiche conformi per l’inclusione nel Programma di revisione delle sostanze attive esistenti. L’articolo 95 è un presidio centrale: un biocida può essere messo a disposizione sul mercato UE solo se il fornitore della sostanza attiva o del prodotto è incluso nell’elenco ECHA per il tipo di prodotto pertinente.
Per la detergenza professionale, l’aggiornamento sugli articoli trattati è rilevante per disinfettanti, sanificanti, preservanti, prodotti antimicrobici e articoli trattati con funzione biocida. Rientrano in quest’ultima area, a titolo esemplificativo, materiali, panni, tessili, accessori o superfici trattate con sostanze attive per conferire proprietà antibatteriche, antimuffa o antiodore. ECHA ha inoltre aggiornato il relativo elenco delle combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto ammesse negli articoli trattati.
L’aggiornamento dell’elenco delle notifiche conformi è utile per monitorare le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali è stata presentata una notifica ai fini dell’inclusione nel Programma di revisione. La pagina ECHA sulle sostanze attive esistenti consente di inquadrare il funzionamento del programma e lo stato regolatorio delle sostanze. La presenza dei nomi delle aziende notificanti può facilitare il coordinamento tra operatori interessati alla presentazione delle domande di approvazione e contribuire a evitare duplicazioni di studi, inclusi test non necessari sugli animali.
Per gli associati AFIDAMP, la ricaduta operativa principale è la necessità di verificare periodicamente la conformità della catena di fornitura: presenza del fornitore nell’elenco articolo 95, corretto abbinamento tra sostanza attiva e product type, stato regolatorio della sostanza utilizzata e legittimità dell’eventuale claim biocida sugli articoli trattati. Particolare attenzione è richiesta nella comunicazione commerciale: claim come “antibatterico”, “antimicrobico”, “igienizzante”, “antimuffa” o “antiodore” possono comportare ricadute regolatorie specifiche se riconducibili a una funzione biocida.