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EUDR: impatti su chimici, carta e attrezzature

14 lug
Tempo di lettura: 8 min

La Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2026 un regolamento delegato che modifica l’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, noto come EUDR.

Per il cleaning professionale gli effetti sono diversi a seconda dei prodotti. Alcune voci oleochimiche già presenti nell’allegato vengono circoscritte ai soli derivati della palma da olio; dal 30 dicembre 2027 saranno aggiunte nuove sostanze e categorie di saponi. Sono previste anche esclusioni e chiarimenti per prodotti in gomma, carta, imballaggi, campioni e materiali destinati alle prove.


L’atto deve ancora entrare in vigore

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione, ma deve ora essere sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. Come precisato dalla Commissione europea, entrerà in vigore solo dopo questa fase.


Occorre distinguere due scadenze:

  • le modifiche alle voci già presenti nell’allegato I non hanno un differimento specifico e seguiranno le date generali di applicazione dell’EUDR;

  • le nuove categorie di prodotti inserite nell’allegato saranno soggette al regolamento dal 30 dicembre 2027.


Le date generali dell’EUDR restano:

  • 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e per gli operatori micro e piccoli già soggetti al precedente regolamento UE sul legno;

  • 30 giugno 2027 per gli altri operatori micro e piccoli.


L’adozione del 13 luglio, quindi, non produce nuovi obblighi immediati. Consente però alle imprese di conoscere in anticipo il perimetro sul quale dovranno prepararsi.


Come funziona il perimetro EUDR

Il Regolamento (UE) 2023/1115 disciplina sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Si applica anche ai prodotti derivati elencati nell’allegato I e identificati attraverso i relativi codici doganali.


L’assoggettamento di una sostanza o di un prodotto non può essere stabilito sulla base del solo nome commerciale, della funzione o del numero CAS. Per i prodotti di interesse della filiera chimica occorre verificare:

  • il codice doganale NC/SA;

  • l’origine della materia prima;

  • la composizione del prodotto;

  • il modo in cui il prodotto è importato, immesso o messo a disposizione sul mercato.


La presenza, nella formulazione di un detergente, di un ingrediente soggetto all’EUDR non comporta automaticamente che anche il detergente finito vi rientri. Il prodotto finito deve essere classificato in una delle voci comprese nell’allegato I.


Perimetro più ristretto per alcune voci oleochimiche

Una modifica rilevante per i produttori chimici riguarda alcune voci già presenti nell’allegato I. Il testo attuale le individua attraverso il codice doganale, senza specificare nel dettaglio l’origine della materia prima. Il regolamento delegato le riscrive precisando che rientrano nell’EUDR soltanto quando sono state sintetizzate usando palma da olio.

Le voci interessate sono:

  • ex 2905 45 – glicerolo con purezza pari o superiore al 95%;

  • ex 2915 70 – acido palmitico, acido stearico, relativi sali ed esteri;

  • ex 2915 90 – determinati acidi monocarbossilici aciclici saturi e relativi derivati;

  • ex 3823 11 00 – acido stearico industriale;

  • ex 3823 12 00 – acido oleico industriale;

  • ex 3823 19 – acidi grassi monocarbossilici industriali e oli acidi di raffinazione;

  • ex 3823 70 00 – alcoli grassi industriali.


Per le prime cinque voci è prevista anche una deroga quando i prodotti sono destinati alla fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario disciplinati dalla normativa europea richiamata nell’atto. Per la voce ex 3823 19 sono esclusi i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per la voce ex 3823 70 non sono previste deroghe ulteriori.


Queste modifiche non sono rinviate al 30 dicembre 2027. Seguiranno le date generali dell’EUDR perché riguardano prodotti già elencati. Per la filiera chimica si tratta, in questo caso, di una riduzione del perimetro: i prodotti ottenuti da materie prime diverse dalla palma da olio non saranno compresi in tali voci ai fini EUDR.


Il regolamento precisa che per palma da olio si intendono le piante del genere Elaeis. Sono esclusi l’olio di babassù ottenuto da palme del genere Attalea e gli oli provenienti da altre specie di palma.


I nuovi derivati della palma dal 30 dicembre 2027

Il regolamento delegato aggiunge all’allegato I diversi prodotti oleochimici. Le nuove voci saranno applicabili dal 30 dicembre 2027 e riguarderanno soltanto i prodotti fabbricati, sintetizzati o preparati usando palma da olio, secondo la formulazione prevista per ciascun codice.


Sono inclusi:

  • ex 1516 20 – oli di palma e di palmisti modificati mediante idrogenazione, interesterificazione, riesterificazione o processi analoghi;

  • ex 1518 00 – oli modificati chimicamente e determinate miscele o preparazioni non alimentari;

  • ex 1520 00 – glicerolo greggio, acque e liscivie glicerinose;

  • ex 2905 16 – ottanolo e relativi isomeri;

  • ex 2905 17 00 – alcoli laurilico, cetilico e stearilico;

  • ex 2905 19 00 – altri monoalcoli saturi;

  • ex 2915 39 – determinati esteri dell’acido acetico;

  • ex 2916 15 – acido oleico, linoleico o linolenico, relativi sali ed esteri;

  • ex 2916 19 10 – acidi undecenoici, relativi sali ed esteri;

  • ex 2921 19 – determinate monoammine acicliche e relativi derivati;

  • ex 2923 90 00 – determinati sali e idrossidi di ammonio quaternario;

  • ex 2924 19 00 – determinate ammidi acicliche, carbammati acilici e relativi sali;

  • ex 3824 99 – altri prodotti e preparazioni delle industrie chimiche non classificati altrove;

  • ex 3907 29 – determinati polieteri in forme primarie.


Il documento di lavoro della Commissione aveva inizialmente escluso dall’ampliamento sia la voce ex 2916 15 sia le poliammine acicliche ex 2921 29 00, perché non avevano superato l’analisi costi-benefici. Nel testo adottato, la Commissione ha poi inserito la voce ex 2916 15. Le poliammine acicliche ex 2921 29 00 sono rimaste fuori.


Per alcune delle nuove voci è prevista una deroga quando il prodotto è destinato alla fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario. La deroga opera solo nei casi e per i codici espressamente indicati nell’allegato.


Saponi: due voci incluse, le altre restano fuori

Dal 30 dicembre 2027 saranno aggiunte due categorie di saponi contenenti o fabbricati usando palma da olio:

  • ex 3401 11 00 – saponi da toletta, compresi quelli a uso medicinale, presentati in barre, pani, pezzi o forme stampate;

  • ex 3401 20 – saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o forme stampate.


Per la voce ex 3401 11 00 è prevista la deroga quando i prodotti sono utilizzati per fabbricare medicinali per uso umano o veterinario disciplinati dalla normativa europea citata nell’atto. La presenza dell’espressione “compresi quelli a uso medicinale” nella descrizione doganale non comporta, da sola, l’applicazione della deroga: deve trattarsi di un prodotto destinato alla fabbricazione dei medicinali individuati dal regolamento.


La voce 3401 19 00 non è stata inserita. La relazione della Commissione precisa che la proposta di inclusione non ha superato l’analisi costi-benefici.

Non sono stati inseriti neppure i tensioattivi e i detergenti delle voci:

  • 3402 39;

  • 3402 41;

  • 3402 42;

  • 3402 49.


L’EUDR non viene quindi esteso in modo generale ai detergenti o ai tensioattivi della voce 3402.


Il caso delle paste lavamani

La novità interessa in modo concreto i produttori di paste lavamani, ma l’esito dipende dalla classificazione doganale del singolo prodotto.

Una pasta lavamani classificata nella voce ex 3401 20, contenente o fabbricata usando palma da olio, rientrerà nell’EUDR dal 30 dicembre 2027. Una preparazione classificata nella voce 3402 non sarà invece assoggettata per effetto di questo regolamento delegato.

La denominazione commerciale “pasta lavamani” non consente quindi di stabilire da sola quale regime applicare. Serve una verifica della composizione e del codice doganale attribuito al prodotto.


Sali di ammonio quaternario e disinfettanti

Tra le nuove voci compare il codice ex 2923 90 00, relativo a determinati sali e idrossidi di ammonio quaternario sintetizzati usando palma da olio.

Questo inserimento riguarda la sostanza o il prodotto classificato nel codice indicato. Non determina l’inclusione automatica di tutti i disinfettanti, biocidi o presidi medico-chirurgici che contengono un sale di ammonio quaternario.

Anche in questo caso conta la classificazione del prodotto immesso sul mercato. Un principio attivo o un intermedio classificato nella voce ex 2923 90 00 può essere soggetto all’EUDR se palm-based; il prodotto disinfettante finito deve essere valutato in base al proprio codice doganale.

La deroga prevista per la fabbricazione di medicinali non è un’esenzione generale per biocidi, disinfettanti o presidi medico-chirurgici.


Carta, tissue e prodotti riciclati

I prodotti dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata rimangono nel campo di applicazione dell’EUDR, con alcuni chiarimenti.

Per la pasta di legno del capitolo 47 sono esclusi:

  • prodotti usati e di seconda mano;

  • prodotti riciclati qualificabili come avanzi o rifiuti;

  • prodotti derivati da tali materiali riciclati.

Per la carta, il cartone e i relativi manufatti del capitolo 48 si aggiungono le esclusioni per:

  • rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

  • imballaggi usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentati insieme a esso;

  • invii di corrispondenza;

  • materiali informativi o di marketing che accompagnano un altro prodotto oppure sono forniti gratuitamente.

Per i prodotti composti da fibra vergine e materia riciclata, l’esclusione non può essere data per automatica. La valutazione deve considerare la composizione effettiva e la classificazione del prodotto.


Imballaggi ed etichette

L’esclusione riguarda gli imballaggi monouso e quelli progettati per essere riutilizzati, dal momento in cui vengono effettivamente impiegati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.

Un imballaggio in carta, cartone o legno commercializzato come prodotto autonomo continua invece a dover essere valutato ai fini EUDR.

Per il capitolo 48, etichette, istruzioni e materiali promozionali sono esclusi quando accompagnano un altro prodotto o sono distribuiti gratuitamente a fini informativi o di marketing. Se vengono importati o commercializzati autonomamente, la loro posizione deve essere verificata separatamente.


Prodotti e componenti in gomma

Il regolamento delegato circoscrive la materia prima “gomma” alla gomma ottenuta da Hevea brasiliensis. La gomma sintetica è esclusa, così come balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali ottenute da altre specie.

Vengono inoltre eliminate dall’allegato I due voci che possono riguardare componenti impiegati nelle macchine e nelle attrezzature per il cleaning:

  • ex 4010 – nastri trasportatori e cinghie di trasmissione in gomma vulcanizzata;

  • ex 4016 – altri lavori in gomma vulcanizzata non indurita.

Anche questa modifica restringe il perimetro dell’EUDR e non è differita al 30 dicembre 2027. Non si tratta, però, di un’esclusione generale per tutti i ricambi: i componenti classificati in codici diversi devono essere esaminati autonomamente.

Per gli pneumatici, il precedente codice ex 4012 viene limitato ai nuovi battistrada ex 4012 90 30. Pneumatici rigenerati e usati sono esclusi.


Manici e componenti in legno

La voce ex 4417, che comprende montature di spazzole e manici di scope o spazzole in legno, resta nell’allegato I. Sono esclusi i prodotti usati e di seconda mano.

Il regolamento chiarisce che la disciplina relativa al legno non si applica ai prodotti costituiti da bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali lavorata e altri materiali di natura legnosa espressamente esclusi.

Per scope, spazzole e attrezzature manuali sarà quindi necessario distinguere i componenti in legno da quelli realizzati con materiali vegetali non compresi nella definizione EUDR.


Campioni e prodotti destinati alle prove

Sono esclusi dal campo di applicazione:

  • i campioni di valore e quantità trascurabili, utilizzabili esclusivamente per procurare ordinazioni;

  • i prodotti destinati a esami, analisi o prove per determinarne composizione, qualità o caratteristiche tecniche;

  • i prodotti impiegati a fini informativi o per ricerche industriali o commerciali.

L’esclusione vale se i prodotti vengono consumati o distrutti durante le prove oppure sono conservati o restituiti esclusivamente per adempiere agli obblighi giuridici o contrattuali collegati alle attività di prova.

Il chiarimento interessa l’invio e la ricezione di campioni di materie prime, formulati, componenti e materiali destinati a test di laboratorio o validazioni tecniche.


Rifiuti impiegati per produrre biocarburanti

A seguito della consultazione, la Commissione ha esteso ad altri derivati della palma il chiarimento relativo ai rifiuti. L’obiettivo dichiarato è escludere dagli obblighi EUDR i rifiuti utilizzati come materie prime per la produzione di biocarburanti.

L’esclusione è collegata alla definizione di rifiuto contenuta nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE e non può essere applicata a materiali che non soddisfano tale definizione. Il tema è marginale per molti operatori del cleaning, ma può interessare produttori chimici che gestiscono o acquistano flussi classificati come rifiuti.


Le verifiche da avviare

Il regolamento delegato non impone adempimenti immediati, ma offre un quadro abbastanza definito per avviare una prima ricognizione. Le imprese possono:

  • controllare i codici doganali delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;

  • identificare l’origine della componente oleochimica, distinguendo la palma da olio dalle altre fonti vegetali, animali o sintetiche;

  • verificare separatamente saponi, paste lavamani, detergenti e disinfettanti;

  • distinguere gli imballaggi venduti autonomamente da quelli che accompagnano un altro prodotto;

  • documentare le condizioni applicabili a campioni, prodotti destinati alle prove, rifiuti e materiali riciclati;

  • seguire l’esame dell’atto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Per i prodotti chimici, il punto decisivo resta la combinazione tra codice doganale e origine della materia prima. Le nuove inclusioni non investono indistintamente l’intero mercato della detergenza professionale. Allo stesso tempo, le riscritture delle voci già esistenti delimitano con maggiore precisione quali derivati oleochimici saranno effettivamente soggetti all’EUDR.


Di seguito sono disponibili il regolamento delegato adottato dalla Commissione, il relativo allegato tecnico e il documento di lavoro SWD(2026) 194 final.


 
 
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