Incentivi 2026: senza origine UE niente iperammortamento
- 7 gen
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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il Nuovo Piano Transizione 5.0, strumento nazionale volto a sostenere la doppia transizione digitale e ambientale delle imprese. Nell’ambito di tale Piano, i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0 sono stati superati e sostituiti da un meccanismo di iperammortamento, che consente di maggiorare fiscalmente il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, offrendo un orizzonte temporale triennale favorevole alla programmazione industriale.
Per il comparto del cleaning professionale la misura è particolarmente rilevante perché interessa investimenti in macchine interconnesse, sistemi automatizzati, soluzioni digitali di controllo e gestione, nonché, in coerenza con l’impostazione 5.0, in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili a servizio dei processi produttivi e operativi.
Requisiti “certi” già leggibili nella norma
Periodo di investimento
L’iperammortamento si applica agli investimenti realizzati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, senza meccanismi di prenotazione o “click day”.
Beni agevolabili e logica 4.0/5.0
Rientrano nell’incentivo i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale. Restano centrali i principi già noti dell’industria 4.0 (digitalizzazione, integrazione dei processi, scambio dati), ora inseriti in una cornice più ampia che valorizza anche l’impatto ambientale ed energetico degli investimenti.
Per la filiera del cleaning questo significa che l’agevolazione non dipende dal settore in sé, ma dalla natura tecnologica e digitale del bene e dalla sua integrazione nei processi aziendali (es. robot di pulizia connessi, flotte monitorate digitalmente, piattaforme software di gestione operativa).
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’iperammortamento tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e senza limitazioni territoriali, incluse le imprese della filiera del cleaning, sia come utilizzatori finali sia come produttori di beni strumentali.
La novità strutturale: vincolo di origine UE/SEE
Uno degli elementi più qualificanti e, al tempo stesso, più delicati dell’iperammortamento 2026 è il requisito secondo cui i beni agevolabili devono essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Si tratta di una novità strutturale che segna una discontinuità rispetto ai precedenti incentivi 4.0 e 5.0 e che riflette in modo esplicito l’impostazione industriale del Nuovo Piano Transizione 5.0, orientata a rafforzare le filiere produttive europee.
Il concetto di “prodotto in UE/SEE” non va inteso in senso meramente commerciale o formale. Non è sufficiente, ad esempio, che il fornitore abbia sede legale in Europa o che la fattura sia emessa da un soggetto europeo. Ciò che rileva, ai fini dell’accesso all’incentivo, è l’origine effettiva del bene, intesa come luogo in cui avviene la lavorazione o trasformazione sostanziale che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali.
Questo aspetto introduce un cambio di prospettiva rilevante per la filiera del cleaning professionale, che è spesso caratterizzata da catene di fornitura globali, con componenti, semilavorati e tecnologie provenienti da paesi extra UE e assemblati o integrati successivamente. In tale contesto, il vincolo UE/SEE impone alle imprese un maggiore presidio a monte della supply chain e una valutazione più attenta delle scelte di sourcing.
Per le imprese utilizzatrici finali (servizi di pulizia, facility management, multiservizi), il requisito di origine diventa un fattore abilitante o escludente dell’incentivo e deve quindi essere considerato già in fase di selezione delle macchine, dei sistemi e dei fornitori.
Per i produttori e gli integratori di soluzioni per il cleaning, invece, l’origine UE/SEE assume un valore strategico: non solo come requisito di conformità normativa, ma come elemento competitivo da rendere trasparente e dimostrabile verso il mercato.
In questo senso, la tracciabilità dell’origine non è più un adempimento marginale, ma un presupposto sostanziale dell’agevolazione, destinato a incidere sulle decisioni di investimento, sulle relazioni contrattuali e, più in generale, sul posizionamento industriale delle imprese del settore. La capacità di dimostrare in modo chiaro e documentato l’origine europea dei beni diventa quindi parte integrante della governance degli investimenti agevolati nel quadro del Piano Transizione 5.0.
Come prepararsi alla dimostrazione dell’origine
Beni materiali. Per macchine, robot, attrezzature e impianti, il riferimento concettuale resta quello dell’origine non preferenziale, basata sull’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale avvenuta in UE/SEE. In prospettiva applicativa, è ragionevole attendersi l’utilizzo di certificazioni di origine camerale o dichiarazioni del produttore, rese in forma formalmente valida ai sensi del DPR 445/2000.
Beni immateriali (software e piattaforme digitali). Anche nel quadro del Piano Transizione 5.0, il tema dell’origine del software rimane più complesso. Per le soluzioni digitali tipiche del cleaning (fleet management, sistemi di controllo qualità, piattaforme cloud e applicazioni basate su algoritmi) sarà determinante dimostrare che lo sviluppo sostanziale avvenga in UE/SEE, secondo criteri che saranno definiti dal decreto attuativo. In attesa di tali chiarimenti, è prudente per le imprese trattare il software come ambito a maggiore rischio interpretativo e richiedere ai fornitori evidenze chiare e documentabili.
Indicazioni operative per i diversi attori della filiera del cleaning
Imprese di servizi di pulizia e facility management.
L’iperammortamento rappresenta un’opportunità concreta per investimenti in tecnologie che migliorano efficienza, controllo e sostenibilità: macchine autonome, sistemi digitali di pianificazione e monitoraggio, nonché impianti per l’autoproduzione di energia a supporto delle attività operative. La chiave è integrare l’investimento tecnologico in un progetto coerente di trasformazione dei processi.
Produttori di macchine e sistemi per il cleaning.
Diventa strategico presidiare, oltre alla conformità tecnologica dei beni, anche il tema dell’origine UE/SEE, predisponendo documentazione standardizzata e trasparente. Questo aspetto potrà incidere direttamente sulla competitività commerciale dei prodotti.
Distributori, noleggiatori e integratori.
Il ruolo di intermediazione richiede una particolare attenzione contrattuale: l’accesso all’incentivo da parte del cliente finale dipenderà dalla correttezza delle informazioni su interconnessione, origine e natura del bene. È opportuno strutturare offerte e contratti in modo coerente con il quadro Transizione 5.0.
Decreto attuativo e gestione della fase di avvio
Il decreto interministeriale MIMIT–MEF che definisce le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 è stato trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026. Il decreto dovrà disciplinare in dettaglio aliquote, massimali, modalità di calcolo e procedure operative.
È già noto che la gestione delle comunicazioni avverrà tramite una piattaforma dedicata del GSE, con comunicazioni preventive e successive fasi di avanzamento e completamento degli investimenti. In questa fase iniziale, la strategia più efficace per le imprese del cleaning è avviare la programmazione degli investimenti assicurando la piena coerenza tecnica e documentale, in attesa delle specifiche applicative.
