Norme tecniche per le macchine di pulizia professionale
Guida divulgativa AFIDAMP alle norme tecniche delle macchine per pulizia professionale: sicurezza, marcatura CE, prestazioni, CAM, batterie e robotica — ottobre 2026
Le macchine per la pulizia professionale devono rispettare i requisiti previsti dalla legislazione europea. Le norme tecniche aiutano a progettare prodotti sicuri, definire metodi di prova e confrontare le prestazioni. Per interpretare correttamente la documentazione di un aspiratore, una lavasciugapavimenti, una spazzatrice o un robot è utile sapere che cosa distingue una legge da una norma, come una norma diventa armonizzata e quali verifiche spettano agli operatori della filiera.
La presente guida illustra chi prepara le norme, come nascono e quando possono agevolare la conformità CE.
Nota: le sigle delle norme tecniche non riportano l’anno di edizione: per scegliere quella da applicare occorre sempre controllare il catalogo ufficiale e, per l’eventuale armonizzazione, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Percorso di lettura:
Parte I, Capire il sistema della normazione (sezioni 1–3);
Parte II, Dalla legge alla macchina conforme (4–10);
Parte III, Requisiti ambientali, digitali e degli appalti (11–13);
Parte IV, Verificare e partecipare alla normazione (14–15).
Le scadenze sono raccolte nell’aggiornamento normativo finale.
Il glossario essenziale, collocato dopo la sezione 15, permette di consultare rapidamente il significato dei principali termini tecnici e rimanda alle sezioni della guida in cui sono trattati.
PARTE I | Capire il sistema della normazione
1. Legislazione e norme tecniche: due funzioni diverse
Direttive e regolamenti dell'Unione europea stabiliscono requisiti e responsabilità. Le norme tecniche definiscono specifiche, metodi di misurazione e prove condivise. Una direttiva, di regola, richiede il recepimento nazionale; un regolamento UE è direttamente applicabile secondo le proprie disposizioni e scadenze.
Per esempio, la legislazione Macchine impone di valutare i rischi di una lavasciugapavimenti. Le norme pertinenti possono indicare come affrontare stabilità, comandi, sicurezza elettrica e altri pericoli. Analogamente, le norme di prestazione permettono di descrivere la capacità di lavoro o altri dati funzionali con criteri riproducibili.
Un confronto utile: due lavasciugapavimenti possono rispettare gli stessi requisiti di sicurezza, pur avendo autonomia e consumi molto diversi. La sicurezza risponde alla domanda «quali rischi sono stati affrontati?»; i metodi di prestazione rispondono a «come sono stati misurati i risultati?».
Le norme tecniche sono generalmente volontarie. La loro applicazione può essere richiesta da specifiche disposizioni, da contratti o da capitolati, e può assumere un ruolo particolare se la norma è armonizzata ai fini della legislazione UE. La conformità a una norma non garantisce l'assenza di contestazioni.
2. Chi prepara le norme e cosa significano le sigle
I testi sono discussi da esperti nei comitati competenti: imprese, laboratori, enti di ricerca, organismi pubblici, associazioni e rappresentanti degli utilizzatori possono partecipare secondo le regole dei diversi organismi.
Livello | Organismi | Attività |
Internazionale | ISO, IEC | Elaborazione di norme internazionali |
Europeo | CEN, CENELEC, ETSI | Elaborazione e adozione di norme europee |
Italiano | UNI, CEI | Partecipazione ai lavori, pubblicazione e recepimento nazionale |
ISO e IEC identificano documenti internazionali; EN identifica una norma europea; UNI e CEI identificano documenti nazionali. La sigla EN IEC indica un documento IEC recepito in Europa, mentre CEI EN IEC è il relativo recepimento italiano. Analogamente, UNI EN ISO indica un documento internazionale ISO recepito come EN e poi come norma nazionale.
Le denominazioni dipendono anche dalle convenzioni editoriali del periodo: una norma di origine IEC può riportare solo «EN». Inoltre, il testo IEC e il corrispondente testo europeo possono avere edizioni differenti, modifiche europee o allegati aggiuntivi. EN o CEI EN non significa, di per sé, norma armonizzata.
3. Come nasce e viene pubblicata una norma
Una norma può rispondere a un nuovo rischio, alla diffusione di una tecnologia o alla necessità di misurare una caratteristica con un metodo comune. Per le macchine automatiche, per esempio, si devono considerare anche il movimento autonomo e l'interazione con le persone; per gli aspiratori di polveri pericolose contano il contenimento e le condizioni di utilizzo; per le prestazioni, servono procedure che rendano confrontabili i risultati di prove effettuate da fabbricanti diversi.
Esigenza → proposta di lavoro → elaborazione della bozza → inchiesta → esame delle osservazioni → eventuale voto finale → pubblicazione → riesame.
Le procedure variano fra ISO, IEC e organizzazioni europee. Una bozza può essere sottoposta a inchiesta per raccogliere voti e commenti; secondo l'esito e le regole applicabili, un voto finale separato può non essere necessario. Dopo la pubblicazione, una norma può essere confermata, modificata, sostituita o ritirata.
Nel settore elettrotecnico molti documenti nascono in IEC e possono essere recepiti dal CENELEC, anche mediante votazioni parallele. L’edizione europea può avere integrazioni o modifiche proprie. Il CEI partecipa alla formazione della posizione italiana; dopo la pubblicazione di una norma EN ne cura il recepimento secondo le procedure previste.
Per un’impresa la fase di progetto è quella in cui presentare osservazioni su requisiti poco rappresentativi. Ad esempio, un fabbricante può proporre un metodo di prova diverso se quello in discussione non riproduce condizioni operative comuni. Il commento deve indicare il punto da correggere, una giustificazione tecnica e una formulazione alternativa. Il procedimento è illustrato da CEN-CENELEC nei documenti ufficiali.
PARTE II | Dalla legge alla macchina conforme
4. La legislazione che si applica alle macchine
Per una macchina, il punto di partenza sono gli atti UE applicabili: stabiliscono requisiti e obblighi che le norme tecniche possono aiutare a soddisfare e documentare.
Macchine. La direttiva 2006/42/CE disciplina il regime precedente al regolamento (UE) 2023/1230, generalmente applicabile dal 20 gennaio 2027, con alcune disposizioni anticipate. Il regolamento è stato modificato, fra l'altro, dai regolamenti (UE) 2024/2748 e 2026/1744. Ai sensi dell'articolo 52, i prodotti già immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere messi a disposizione; la sola fabbricazione o permanenza nel magazzino del produttore non equivale all'immissione sul mercato.
Bassa Tensione (BT/LVD). La direttiva 2014/35/UE, articolo 1 e allegato II, riguarda, salvo esclusioni, materiale progettato per tensioni nominali di 50–1.000 V AC oppure 75–1.500 V DC. Per le macchine rientranti nella legislazione Macchine valgono gli obiettivi di sicurezza elettrica LVD, ma la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato per questi rischi seguono la legislazione Macchine (direttiva 2006/42/CE, allegato I, 1.5.1; regolamento 2023/1230, allegato III, 1.5.1). La macchina completa non richiede per tale motivo una seconda procedura LVD. Caricabatterie e alimentatori immessi autonomamente sul mercato vanno valutati separatamente.
EMC e radio. La direttiva 2014/30/UE disciplina la compatibilità elettromagnetica. Quando una macchina integra funzioni radio vanno valutati anche i requisiti della direttiva 2014/53/UE (RED), compresi gli obblighi specifici di cybersecurity applicabili al prodotto. Per i requisiti radio e digitali, si veda anche la sezione 12.
Altre discipline possono interessare determinate macchine. La verifica dipende dal prodotto, dalle sue funzioni e dal mercato di destinazione:
Rumore delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto: direttiva 2000/14/CE e regolamento delegato (UE) 2024/1208, nei rispettivi campi.
Atmosfere potenzialmente esplosive: direttiva ATEX 2014/34/UE per i prodotti interessati.
Sostanze e apparecchiature elettriche: direttive RoHS 2011/65/UE e RAEE 2012/19/UE, con le esclusioni specifiche.
Sostanze chimiche negli articoli: regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e, ove ricorrano i presupposti, notifica alla banca dati SCIP dell’ECHA prevista dalla direttiva 2008/98/CE, articolo 9, paragrafo 1, lettera i). SCIP è una banca dati, non un regolamento autonomo.
Emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali: regolamento (UE) 2016/1628.
Batterie e relativi rifiuti: regolamento (UE) 2023/1542. Le categorie di batterie e i relativi obblighi sono illustrati nella sezione 11.
5. Norme armonizzate e presunzione di conformità
La Commissione europea può chiedere agli organismi europei di normazione di predisporre norme a sostegno della legislazione UE. Queste richieste sono disciplinate, in particolare, dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. Una richiesta della Commissione, da sola, non attribuisce la presunzione di conformità.
Il 6 ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta COM(2026) 780 per un nuovo regolamento sulla normazione europea, destinato a sostituire il regolamento (UE) n. 1025/2012 se adottato. Per il momento si tratta di una proposta legislativa: restano applicabili le disposizioni vigenti. Si veda la proposta pubblicata dalla Commissione.
Una norma armonizzata è una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione per sostenere la legislazione di armonizzazione dell’Unione. La sua applicazione può conferire presunzione di conformità soltanto dopo la pubblicazione del relativo riferimento in GUUE, nell’ambito dell’atto UE pertinente. La presunzione vale esclusivamente per i requisiti coperti e nei limiti delle eventuali restrizioni e dei termini pubblicati.
È quindi necessario distinguere tre controlli: la norma esiste? È l'edizione corretta e applicabile al prodotto? Il suo riferimento è pubblicato in GUUE, con effetti validi per l'atto UE da rispettare? Gli elenchi riepilogativi della Commissione facilitano la ricerca, ma la pubblicazione ufficiale rimane decisiva.
Il fabbricante può adottare soluzioni tecniche alternative alle norme armonizzate, purché dimostri e documenti il rispetto dei requisiti legislativi. Il riferimento della Commissione alle norme armonizzate per la direttiva Macchine è un punto di partenza per risalire agli atti pubblicati.
6. Norme di sicurezza: dai principi alle norme di prodotto
I requisiti di sicurezza della legislazione Macchine sono formulati in termini generali. Le norme tecniche li affiancano con criteri di progettazione e metodi di verifica riferiti ai rischi e alle categorie di prodotto.
Tipo | A cosa servono | Esempio |
A | Principi generali di sicurezza e valutazione/riduzione dei rischi | ISO 12100 |
B | Aspetti di sicurezza e protezioni applicabili a categorie diverse | Norme su interblocchi e sistemi di comando |
C | Requisiti riferiti a una categoria specifica di macchine | Norme di sicurezza di prodotto pertinenti |
Le norme si integrano. La scelta dei riferimenti dipende dal funzionamento della macchina e dai rischi presenti: una norma specifica di prodotto non deve essere trattata come risposta automatica a ogni possibile pericolo.
Le norme della serie IEC/EN 60335 sono costituite da prescrizioni generali e parti specifiche. La tabella presenta i principali argomenti senza indicare un'edizione particolare. Ai fini della conformità UE occorre accertare la versione EN pertinente e, se rilevante, quella citata in GUUE.
Riferimento | Oggetto principale |
IEC/EN 60335-1 | Prescrizioni generali di sicurezza degli apparecchi |
60335-2-67 | Macchine commerciali per trattamento pavimenti, fra cui determinate monospazzole |
60335-2-68 | Apparecchi commerciali a spruzzo ed estrazione, senza trazione |
60335-2-69 | Aspiratori commerciali a secco e a umido, senza trazione |
60335-2-72 | Macchine per il trattamento dei pavimenti con o senza trazione; comprende lavasciugapavimenti e spazzatrici per pavimenti, non spazzatrici stradali |
60335-2-79 | Idropulitrici e apparecchi per pulizia a vapore |
IEC 60335-2-124 | Macchine commerciali per la pulizia con getto di ghiaccio secco: verificare il recepimento europeo |
EN IEC 63327 | Sicurezza delle macchine automatiche per il trattamento dei pavimenti a uso commerciale/collettivo |
EN 62784 | Prescrizioni particolari per aspiratori destinati alla raccolta di polveri combustibili con livello di protezione Dc |
La EN IEC 63327 contiene requisiti di sicurezza per le macchine automatiche per il trattamento dei pavimenti. Per distinguere le parti 60335-2-67 e 60335-2-72 occorre considerare il movimento di pulizia: nella 2-67 è prevalentemente laterale o periodico e la macchina non ha trazione; nella 2-72 è prevalentemente lineare e la macchina può avere o non avere trazione. Sono quindi il funzionamento e il campo della norma a guidare la scelta. Per i sistemi elettronici con funzioni di sicurezza servono anche i controlli tecnici appropriati, incluse le prescrizioni pertinenti della norma generale e delle parti specifiche.
Norme di sicurezza per applicazioni specifiche
Per alcuni impieghi è necessario valutare anche norme dedicate ad atmosfere esplosive, getti d’acqua ad alta pressione o operazioni stradali.
Riferimento | Cosa tratta | Avvertenza per l'uso |
EN 17348 | Aspiratori manuali, portatili e trasportabili per determinate atmosfere potenzialmente esplosive, fino a 250 litri di volume interno di aria sporca; l’edizione attuale esclude gli apparecchi a batteria | Verificare campo, categoria e caratteristiche dell’apparecchio, oltre agli obblighi ATEX |
EN 1829-1 | Requisiti di sicurezza delle macchine a getto d’acqua ad alta pressione, oltre il campo della EN 60335-2-79 | Il confine con la 60335-2-79 dipende dal limite superiore di pressione indicato nell’edizione pertinente delle norme. |
EN 17106-1 | Requisiti generali per le macchine utilizzate nelle operazioni stradali, comprese le macchine per la pulizia della superficie stradale | Si applica con la parte specifica della famiglia di macchine interessata |
7. Norme di prestazione: la serie IEC 62885
Le norme di prestazione descrivono come si misura una caratteristica. La serie IEC 62885 comprende parti destinate a prodotti domestici o similari e parti per le macchine commerciali. La tabella riporta le parti pubblicate e distingue un progetto ancora in elaborazione: il campo di applicazione di ciascun documento stabilisce quando può essere usato nel cleaning professionale.
Riferimento | Argomento | Destinazione prevalente |
IEC TS 62885-1 | Materiali, attrezzature e condizioni comuni di prova | Trasversale; è una specifica tecnica |
IEC 62885-2 | Prestazioni degli aspirapolvere a secco | Domestico o similare |
IEC 62885-3 | Prestazioni degli apparecchi per lavaggio a umido dei tappeti | Domestico o similare |
IEC 62885-4 | Prestazioni degli aspirapolvere cordless a secco | Domestico o similare |
IEC 62885-5 | Prestazioni di idropulitrici e apparecchi per pulizia a vapore | Domestico e commerciale |
IEC/ASTM 62885-6 | Prestazioni degli apparecchi per lavaggio a umido dei pavimenti duri | Domestico o similare |
IEC/ASTM 62885-7 | Prestazioni dei robot aspirapolvere a secco | Domestico o similare |
IEC 62885-8 | Prestazioni degli aspiratori a secco commerciali | Commerciale |
IEC 62885-9 | Prestazioni delle macchine per pavimenti con o senza trazione | Commerciale |
prEN IEC/ASTM 62885-10 (progetto) | Misurazione delle caratteristiche legate alle batterie degli apparecchi per la pulizia delle superfici; progetto (documento 59F/584/CDV) | Domestico o similare; esclusi prodotti professionali, commerciali e outdoor |
Per il settore delle macchine professionali le parti 5, 8 e 9 sono particolarmente pertinenti. La IEC 62885-9 individua parametri da impiegare nella descrizione di lavasciugapavimenti, spazzatrici e altre macchine commerciali con operatore a terra o a bordo. La IEC/ASTM 62885-7, pur riferendosi ai robot, riguarda la pulizia a secco in ambito domestico o similare e non va trasformata nel metodo generale per tutti i robot professionali.
Sicurezza e prestazioni: una lavasciugapavimenti automatica viene verificata, sul piano della sicurezza, per il comportamento davanti a persone e ostacoli o in caso di guasto dei sensori. Una prova di prestazione valuta invece parametri come capacità di lavoro, consumi o autonomia, quando previsti dal metodo applicabile. Sono verifiche diverse, entrambe utili.
È essenziale distinguere norme internazionali IEC, recepimenti EN e relative modifiche: la coincidenza del numero non prova la coincidenza dell’edizione. Il progetto 62885-10 è consultabile nella scheda ufficiale dell’ente di normazione EVS. Per verificare quale versione usare si deve consultare il catalogo IEC e, quando occorre, i cataloghi europeo e nazionale.
8. Rumore e vibrazioni: grandezze e prove
Il livello di pressione sonora descrive una misura in un punto, per esempio in prossimità dell'operatore; il livello di potenza sonora caratterizza l'emissione della sorgente. Non sono grandezze intercambiabili. La ISO 3744 determina la potenza sonora a partire da misure di pressione sonora, seguendo condizioni di prova definite. La legislazione Macchine richiede informazioni acustiche nelle istruzioni nei casi e con le soglie previste dai requisiti essenziali.
Il CAM per i servizi di pulizia offre un esempio concreto: richiama la «pressione sonora» e la UNI EN ISO 3744 in un criterio premiante sul rumore, mentre ISO 3744 è un metodo per determinare la potenza sonora. In una scheda tecnica occorre indicare chiaramente quale grandezza è dichiarata, il metodo di prova, le condizioni operative, la posizione di misura quando pertinente e le incertezze richieste. Per le specifiche dei CAM sulle macchine, si veda anche la sezione 13.
La IEC 60704 comprende metodi acustici per apparecchi domestici o similari. La IEC 60704-2-20 esclude gli apparecchi per pulizia a umido dei pavimenti duri destinati a uso industriale o professionale: non può quindi essere presentata come metodo generale delle lavasciugapavimenti commerciali.
Per alcune macchine la legislazione richiede anche dati sulle vibrazioni trasmesse all'operatore. Nel regolamento (UE) 2023/1230, allegato III, i punti 2.2.1.1 e 3.6.3.1 affrontano le informazioni pertinenti per macchine portatili o guidate a mano e macchine mobili, rispettivamente. Le condizioni e i metodi devono essere individuati in funzione del prodotto.
9. Norme complementari: filtri, disinfettanti e materiali trattati
Non tutti i documenti tecnici citati per il cleaning misurano direttamente la sicurezza o la prestazione della macchina completa. Alcuni riguardano componenti, prodotti chimici o materiali trattati.
Riferimento | Cosa tratta | Avvertenza per l'uso |
Serie EN 1822 | Classificazione e prove di filtri ad alta efficienza EPA/HEPA/ULPA | Prove su filtri EPA/HEPA/ULPA; le prestazioni della macchina richiedono valutazioni proprie |
EN 14476 (UNI EN 14476) | Prova quantitativa dell'attività virucida di disinfettanti chimici e antisettici in area medica | Prova dell’attività virucida del disinfettante |
ISO 22196 | Attività antibatterica di plastiche e altre superfici non porose trattate | Prova sui materiali trattati |
ISO 21702 | Attività antivirale di plastiche e altre superfici non porose trattate | Prova sui materiali trattati |
Le norme di questa tabella coprono applicazioni specifiche: filtri, prodotti chimici e materiali trattati. È necessario distinguere l’esito di una prova su un componente o disinfettante dalle prestazioni della macchina completa.
10. Dalla norma alla marcatura CE: prove e responsabilità
Individuate le disposizioni applicabili e le norme pertinenti, occorre dimostrare la conformità del prodotto e chiarire le responsabilità dei soggetti che lo immettono o lo mettono a disposizione sul mercato.
La marcatura CE è apposta dal fabbricante sotto la propria responsabilità, dopo la procedura di valutazione della conformità prevista. Il percorso comprende l'individuazione degli atti applicabili, la valutazione dei rischi, le misure tecniche, le verifiche, la documentazione tecnica, le istruzioni e la dichiarazione di conformità, dove richieste.
Un rapporto di prova registra risultati di verifiche specifiche; una certificazione volontaria attesta il rispetto di uno schema o di una norma; un organismo notificato interviene quando la legislazione impone procedure che ne richiedono il coinvolgimento. Nessun certificato volontario sostituisce gli adempimenti di legge. Per un inquadramento generale si può consultare la scheda UE sulla marcatura CE.
Nella dichiarazione di conformità si identificano il fabbricante e il prodotto, si elencano gli atti UE applicabili e si indicano separatamente le norme e le altre specifiche tecniche utilizzate. Le quasi-macchine seguono invece la documentazione e la dichiarazione di incorporazione previste dalla legislazione Macchine.
Anche importatori e distributori hanno obblighi specifici. Nel nuovo Regolamento Macchine gli articoli 13–16 disciplinano i rispettivi ruoli, l'articolo 17 considera fabbricante l'importatore o distributore che commercializza a proprio nome/marchio o modifica un prodotto in modo suscettibile di incidere sulla conformità; l'articolo 18 disciplina ulteriori casi di modifica sostanziale da parte di persone fisiche o giuridiche. Installare un kit di guida autonoma su una macchina già immessa sul mercato richiede dunque una valutazione concreta, non una classificazione automatica.
PARTE III | Requisiti ambientali, digitali e degli appalti
11. Ambiente, energia, ecodesign e batterie
Le norme ISO 14040 e ISO 14044 disciplinano principi e metodo della valutazione del ciclo di vita (LCA); ISO 14067 riguarda l'impronta di carbonio di prodotto; ISO 14021 le asserzioni ambientali autodichiarate; ISO 14033 le informazioni ambientali quantitative. I risultati devono essere utilizzati nei limiti del metodo e con dichiarazioni supportate da evidenze.
Ecodesign ed energia
Il regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) istituisce un quadro per i futuri requisiti di sostenibilità dei prodotti, da precisare mediante atti pertinenti. Il regolamento (UE) n. 666/2013 stabilisce requisiti ecodesign solo per gli aspirapolvere che rientrano nel suo campo: esclude, tra gli altri, aspiratori a umido, a secco e umido, a batteria, robot, industriali e centralizzati, oltre a lucidatrici per pavimenti e aspiratori per esterni (articolo 1, paragrafo 2). Il regolamento di etichettatura (UE) n. 665/2013 è stato annullato.
Il regolamento (UE) 2023/826 disciplina i consumi elettrici nelle modalità spento, standby e standby in rete per le categorie di apparecchiature che rientrano nel suo campo. Iniziative volontarie settoriali e proposte di standardizzazione possono integrare il dibattito tecnico, ma non costituiscono di per sé obblighi legislativi o norme armonizzate.
Batterie
Il regolamento (UE) 2023/1542 distingue batterie portatili, SLI, LMT, per veicoli elettrici e industriali. Le batterie di trazione di molte lavasciugapavimenti e spazzatrici possono essere industriali: la classificazione va verificata sulle definizioni dell’atto, non dedotta dal solo uso professionale della macchina. L’articolo 77 prevede, dal 18 febbraio 2027, un passaporto elettronico per le batterie LMT, industriali con capacità superiore a 2 kWh e dei veicoli elettrici, secondo le condizioni applicabili. Durata, contenuto riciclato, etichette e rimovibilità seguono invece calendari e regole specifiche per categoria. La IEC 62902 riguarda i simboli per identificare la chimica di celle e batterie.
12. Robotica, radio, dati, IA e cybersecurity
Una macchina automatica può contenere funzioni di sicurezza basate su sensori, collegamenti Wi-Fi o Bluetooth e sistemi di telemetria. Occorre distinguere sicurezza funzionale, sicurezza informatica del prodotto, accesso ai dati e intelligenza artificiale.
Per determinate apparecchiature radio, il regolamento delegato (UE) 2022/30 integra la RED con requisiti di cybersecurity applicabili dal 1° agosto 2025. Il regolamento delegato (UE) 2026/339 ne dispone l'abrogazione dall'11 dicembre 2027, senza cancellare la vigilanza sui prodotti immessi in precedenza.
Il Cyber Resilience Act, regolamento (UE) 2024/2847, introduce requisiti per i prodotti con elementi digitali. Gli obblighi di segnalazione dell'articolo 14 operano dall'11 settembre 2026; l'applicazione generale decorre dall'11 dicembre 2027. Il Data Act, regolamento (UE) 2023/2854, disciplina anche l'accesso ai dati dei prodotti connessi; il requisito di progettazione dell'articolo 3, paragrafo 1, riguarda i prodotti e servizi immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 (articolo 50).
Per una flotta connessa significa verificare come vengono gestiti gli aggiornamenti di sicurezza, le vulnerabilità segnalate e gli eventuali incidenti. Per il Data Act occorre ricostruire quali dati di funzionamento la macchina generi, a chi siano accessibili e con quali modalità.
Il Cybersecurity Act, regolamento (UE) 2019/881, riguarda ENISA e il quadro europeo di certificazione della cybersecurity; è distinto dal Cyber Resilience Act. La ISO/IEC 27001 tratta la gestione della sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni: una certificazione del sistema di gestione non equivale alla conformità CE o alla sicurezza della singola macchina.
Il regolamento (UE) 2026/1744 ha modificato il coordinamento tra l’AI Act (UE) 2024/1689 e la legislazione Macchine, privilegiando un approccio settoriale per i requisiti tecnici pertinenti. L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2023/1230 identifica specifiche categorie di macchine e componenti di sicurezza con comportamento autoevolutivo basato sull’apprendimento automatico che assolvono funzioni di sicurezza; per tali categorie occorre verificare le procedure previste dall’articolo 25. La navigazione automatica, da sola, non basta a qualificare un robot come sistema di IA ad alto rischio.
13. Le macchine negli appalti pubblici: i CAM
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) riguardano gli affidamenti pubblici disciplinati dai rispettivi decreti. L'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 richiede l'inserimento di specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM pertinenti, distinguendole dai criteri premianti. Per la differenza tra pressione sonora e potenza sonora, si veda la sezione 8.
Il DM 29 gennaio 2021 sui servizi di pulizia, modificato dal DM 24 settembre 2021, prevede specifiche tecniche relative alle macchine utilizzate nell’appalto. Fra i requisiti di base vi sono:
alimentazione elettrica tramite cavo oppure batteria, per le macchine cui si riferisce il criterio;
progettazione che favorisca durata, riciclo e separazione dei materiali;
parti soggette a usura rimovibili e sostituibili e componenti plastici identificabili secondo le prescrizioni del decreto;
scheda tecnica redatta dal produttore con identificazione del fabbricante, luogo di produzione e caratteristiche richieste, comprese le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e il contenuto di plastica riciclata.
Accanto ai requisiti di base, il decreto prevede criteri premianti per determinate caratteristiche: almeno il 15% di plastica riciclata rispetto al peso totale della plastica della macchina; riduzione o monitoraggio dei consumi energetici (anche mediante batterie, caricabatterie efficienti e modalità ECO); risparmio idrico; dosaggio del detergente a bordo; emissioni acustiche inferiori a 70 dB(A) secondo il criterio. I premianti non sono requisiti generalizzati di immissione sul mercato.
Il DM 7 aprile 2025 sui CAM gestione rifiuti comprende il servizio di pulizia e spazzamento stradale e la fornitura, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature nel suo campo di applicazione. I CAM interessano le relative gare pubbliche: non impongono automaticamente condizioni generali di commercializzazione a ogni spazzatrice.
PARTE IV | Verificare e partecipare alla normazione
14. Come individuare e verificare una norma
Per individuare le norme da usare su una macchina concreta è utile questa sequenza:
descrivere il prodotto, l’uso previsto, l’alimentazione, l’autonomia, la connettività e il mercato;
individuare gli atti legislativi applicabili e valutare i rischi;
selezionare le norme di sicurezza pertinenti al tipo di macchina e ai suoi rischi;
individuare i metodi di prova necessari per prestazioni, rumore e altri parametri;
controllare edizione, emendamenti, stato EN/CEI e citazioni in GUUE;
documentare risultati delle prove, istruzioni, fascicolo tecnico e dichiarazioni richieste;
verificare eventuali condizioni aggiuntive del contratto o dei CAM applicabili.
Nei progetti normativi possono apparire le sigle NP/NWIP (proposta), CD (bozza di comitato), CDV/DIS/prEN (inchiesta), FDIS/FprEN (eventuale voto finale). Per le norme europee doa indica il termine di annuncio, dop quello di recepimento nazionale e dow quello di ritiro delle norme nazionali contrastanti. Tali date non coincidono necessariamente con scadenze legislative o con il periodo di validità della presunzione di conformità.
Per le verifiche: catalogo CEI, catalogo UNI, CEN-CENELEC, IEC Webstore ed EUR-Lex. Se il riferimento è una norma armonizzata, occorre risalire alla pubblicazione in GUUE pertinente.
15. Come partecipare alla normazione
In Italia il CEI SC 59/61J, all’interno del CT 59/61, segue la normazione sulla sicurezza e sulle prestazioni degli apparecchi elettrici a motore per la pulizia commerciale. Lavora in collegamento con IEC SC 61J e SC 59F e con CENELEC TC 61 e TC 59X.
Fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori possono segnalare ad AFIDAMP criticità relative a norme e metodi di prova. L’associazione può valutare le osservazioni e favorire il confronto nei canali tecnici pertinenti. Per segnalazioni: Segreteria Tecnica AFIDAMP, segreteria@afidamp.it.
GLOSSARIO ESSENZIALE
Questo glossario spiega in modo semplice i principali termini utilizzati nella guida. Il numero tra parentesi alla fine di ogni definizione indica la sezione nella quale trovare ulteriori spiegazioni ed esempi.
CAM (Criteri Ambientali Minimi) – Criteri ambientali stabiliti con decreti ministeriali per determinate categorie di acquisti pubblici. Negli appalti interessati devono essere inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali pertinenti, mentre i criteri premianti possono attribuire punti aggiuntivi alle offerte. Non costituiscono requisiti generali per tutte le macchine vendute sul mercato. (sez. 13)
Certificazione volontaria – Attestazione rilasciata da un organismo per documentare la conformità a una norma o a uno specifico schema di certificazione. Può essere utile per dimostrare determinate caratteristiche di un prodotto, ma non sostituisce gli obblighi previsti dalla legislazione sulla marcatura CE. Da non confondere con il rapporto di prova. (sez. 10)
Dichiarazione di conformità UE – Documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto rispetta la legislazione europea applicabile. Riporta gli atti legislativi pertinenti e, separatamente, le norme tecniche utilizzate. Non è un certificato rilasciato da un ente esterno. (sez. 10)
Dichiarazione di incorporazione – Documento previsto per le quasi-macchine. Indica, tra le altre informazioni richieste, quali requisiti essenziali di sicurezza sono stati applicati e rispettati. La macchina completa nella quale la quasi-macchina viene incorporata dovrà essere sottoposta alla propria valutazione della conformità. (sez. 10)
Distributore – Soggetto della catena commerciale che mette una macchina a disposizione sul mercato senza esserne il fabbricante o l'importatore. È il caso, per esempio, di un rivenditore di lavasciugapavimenti. Nel nuovo Regolamento Macchine, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo suscettibile di incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante. (sez. 10)
Documentazione tecnica – Insieme dei documenti che consentono di verificare come è stata progettata e realizzata una macchina e come ne è stata dimostrata la conformità. Può comprendere disegni, valutazione dei rischi, calcoli e risultati delle prove. Il nuovo Regolamento Macchine richiede al fabbricante di mantenerla, insieme alla dichiarazione di conformità UE, a disposizione delle autorità per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. (sez. 10)
EMC (compatibilità elettromagnetica) – Capacità di un'apparecchiatura di funzionare correttamente nel proprio ambiente elettromagnetico, senza produrre disturbi eccessivi alle altre apparecchiature. Per una macchina elettrica occorre verificare sia i disturbi che può generare sia la sua capacità di resistere a quelli esterni. (sez. 4)
Fabbricante – Persona o azienda che produce una macchina, oppure la fa progettare o fabbricare e la commercializza con il proprio nome o marchio. Il nuovo Regolamento Macchine considera fabbricante anche chi produce una macchina per metterla in servizio per uso proprio. Il fabbricante risponde della conformità della macchina nel suo complesso, anche quando utilizza componenti forniti da altre aziende. (sez. 10)
Fascicolo tecnico – Espressione comunemente utilizzata per indicare la documentazione tecnica della macchina. Vedi «Documentazione tecnica».
GUUE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) – Pubblicazione ufficiale nella quale vengono resi noti gli atti dell'Unione europea. Vi sono pubblicati anche i riferimenti delle norme armonizzate. Per beneficiare della presunzione di conformità occorre verificare che il riferimento della norma sia stato pubblicato per la legislazione pertinente e che siano rispettate eventuali condizioni o restrizioni. (sez. 5)
Immissione sul mercato – Prima messa a disposizione di una macchina sul mercato dell'Unione europea. Si riferisce al singolo esemplare, non al modello: ogni esemplare può essere immesso sul mercato una sola volta. Questo momento è importante per individuare quali requisiti legislativi debba rispettare il prodotto. La sola presenza di una macchina nel magazzino del fabbricante non dimostra che sia già stata immessa sul mercato. (sez. 4)
Importatore – Persona o azienda stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato UE una macchina proveniente da un Paese extra-UE. Deve verificare che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi previsti, compresi quelli relativi alla valutazione della conformità, alla documentazione e alla marcatura CE. Nel nuovo Regolamento Macchine, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo suscettibile di incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante. (sez. 10)
LVD (direttiva Bassa Tensione) – Direttiva europea che disciplina il materiale elettrico progettato per tensioni nominali comprese tra 50 e 1.000 volt in corrente alternata oppure tra 75 e 1.500 volt in corrente continua, salvo esclusioni. Le macchine soggette alla legislazione Macchine devono rispettarne gli obiettivi di sicurezza elettrica, ma seguono la legislazione Macchine per la valutazione della conformità relativa a tali rischi. Un caricabatterie venduto autonomamente va invece valutato separatamente. (sez. 4)
Marcatura CE – Simbolo con cui il fabbricante indica che il prodotto rispetta i requisiti della legislazione europea applicabile che ne prevede l'apposizione. Viene applicata sotto la responsabilità del fabbricante, dopo la procedura di valutazione della conformità prevista. Non è un marchio di qualità e non viene «rilasciata» da un ente certificatore. (sez. 10)
Messa a disposizione sul mercato – Fornitura di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo sul mercato dell'Unione europea, nell'ambito di un'attività commerciale, a pagamento oppure gratuitamente. La prima messa a disposizione costituisce l'immissione sul mercato; le forniture successive, per esempio dal distributore all'impresa di pulizia, sono ulteriori messe a disposizione. (sez. 4)
Modifica sostanziale – Nel nuovo Regolamento Macchine è una modifica fisica o digitale, effettuata dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio e non prevista né pianificata dal fabbricante, che introduce un nuovo pericolo o aumenta un rischio esistente. Per essere considerata sostanziale deve anche richiedere nuove protezioni che comportano modifiche al sistema di comando legato alla sicurezza, oppure misure aggiuntive per garantire stabilità o resistenza meccanica. Chi la esegue assume gli obblighi del fabbricante per la macchina o il prodotto interessato, salvo l'eccezione prevista per l'utilizzatore non professionale che modifica il proprio prodotto per uso proprio. L'installazione di un kit di guida autonoma su una lavasciugapavimenti va valutata caso per caso. (sez. 10)
Norma armonizzata – Norma europea elaborata sulla base di una richiesta della Commissione europea a sostegno della legislazione dell'Unione. Può conferire presunzione di conformità quando il suo riferimento viene pubblicato nella GUUE per l'atto legislativo pertinente, limitatamente ai requisiti coperti e alle eventuali restrizioni previste. (sez. 5)
Norma di prestazione – Norma che stabilisce come misurare determinate caratteristiche funzionali di un prodotto, per esempio la capacità di lavoro, l'autonomia o i consumi. Serve a ottenere risultati confrontabili, secondo condizioni di prova definite. Non sostituisce le verifiche di sicurezza della macchina. Un esempio è la IEC 62885-9 per le macchine commerciali per pavimenti. (sez. 7)
Norma di sicurezza – Norma che contiene principi, requisiti o metodi di verifica per affrontare i rischi di una macchina. Le norme di sicurezza delle macchine possono essere di tipo A (principi generali), B (aspetti comuni a più categorie) o C (requisiti per macchine specifiche). La loro applicazione non dimostra le prestazioni funzionali del prodotto. (sez. 6)
Norma tecnica – Documento adottato da un organismo di normazione riconosciuto, contenente specifiche o metodi da utilizzare in modo ripetuto. Le norme tecniche sono generalmente volontarie, ma la loro applicazione può essere richiesta da disposizioni legislative specifiche, contratti o capitolati. (sez. 1)
Organismo notificato – Organismo autorizzato da uno Stato membro e notificato alla Commissione europea per effettuare specifiche valutazioni della conformità previste dalla legislazione UE. Interviene quando la procedura applicabile lo richiede. Nei casi previsti, il suo numero identificativo a quattro cifre deve comparire accanto alla marcatura CE. (sez. 10)
Potenza sonora – Grandezza che descrive l'emissione sonora complessiva della macchina, indipendentemente dalla posizione di chi ascolta. Può essere determinata con metodi come la ISO 3744, utilizzando misure di pressione sonora. Da non confondere con la pressione sonora. (sez. 8)
Pressione sonora – Grandezza che descrive il suono in una determinata posizione, per esempio vicino all'operatore. Il livello misurato dipende anche dalla distanza dalla macchina e dalle condizioni dell'ambiente. Per interpretarlo correttamente occorre conoscere il metodo e la posizione di misura. Da non confondere con la potenza sonora. (sez. 8)
Presunzione di conformità – Meccanismo per cui un prodotto conforme alle disposizioni pertinenti di una norma armonizzata citata nella GUUE si presume conforme ai requisiti legislativi coperti da quella norma. La presunzione vale soltanto entro tali limiti, comprese eventuali restrizioni pubblicate, e non impedisce controlli da parte delle autorità. (sez. 5)
Progetto di norma – Testo tecnico ancora in fase di elaborazione, discussione o approvazione. Può essere identificato da sigle come prEN, CD, CDV, DIS o FprEN. Il contenuto può cambiare prima della pubblicazione: permette di conoscere in anticipo le possibili novità, ma non equivale a una norma pubblicata e non conferisce presunzione di conformità. (sez. 14)
Quasi-macchina – Insieme che non è ancora una macchina perché da solo non è in grado di svolgere un'applicazione specifica. È destinato a essere incorporato in un'altra macchina o assemblato con altri elementi per formare una macchina completa. È prevista una dichiarazione di incorporazione e devono essere fornite le istruzioni per l'assemblaggio secondo la legislazione applicabile. (sez. 10)
Rapporto di prova – Documento che riporta le prove effettuate su un prodotto o componente, le condizioni utilizzate e i risultati ottenuti. Documenta quanto è stato verificato, ma non è una certificazione del prodotto né una dichiarazione di conformità alla legislazione europea. Da non confondere con la certificazione volontaria. (sez. 10)
Valutazione della conformità – Procedimento con cui si verifica e documenta che una macchina rispetta i requisiti di legge applicabili. Comprende le verifiche richieste e la documentazione necessaria. A seconda della categoria di macchina e della procedura prevista, può essere svolta dal fabbricante oppure richiedere l'intervento di un organismo notificato. (sez. 10)
Aggiornamento normativo — ottobre 2026
La sezione seguente è datata ed è pensata per essere aggiornata autonomamente rispetto alla parte divulgativa.
Data | Evento | Attenzione operativa |
27 luglio 2026 | Entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1744 | Coordinamento fra AI Act e legislazione Macchine |
11 settembre 2026 | Applicazione degli obblighi di notifica dell'art. 14 del CRA | Verificare incidenti gravi e vulnerabilità attivamente sfruttate |
12 settembre 2026 | Decorrenza dell'art. 3(1) Data Act per prodotti interessati immessi successivamente | Valutare progettazione e accessibilità dei dati |
20 gennaio 2027 | Applicazione generale del regolamento (UE) 2023/1230; abrogazione direttiva 2006/42/CE | Adeguare verifiche e documenti per nuove immissioni sul mercato |
20 gennaio 2027 | Abrogazione della decisione (UE) 2023/1586 sulle norme armonizzate della direttiva Macchine | Verificare citazioni GUUE sotto il nuovo regolamento |
11 dicembre 2027 | Applicazione generale CRA; abrogazione regolamento delegato RED 2022/30 | Rivalutare cybersecurity e transizione del regime radio |
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 abroga la decisione (UE) 2023/1586 dal 20 gennaio 2027. Al 21 ottobre 2026 il primo elenco di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2023/1230 non risulta ancora pubblicato in GUUE. La Commissione ne ha previsto la prima pubblicazione entro la fine del 2026: si tratta di una previsione, non di un termine legislativo garantito. L’elenco dovrà essere consultato quando disponibile. Le norme già pubblicate restano riferimenti tecnici utili, mentre la presunzione di conformità richiede la citazione pertinente sotto il nuovo regolamento.
Il presente testo offre un orientamento generale. L'individuazione degli atti applicabili, la valutazione dei rischi, la scelta delle norme e la dichiarazione di conformità richiedono un esame riferito alla macchina concreta.
