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Pellet di plastica: stretta UE contro le dispersioni

  • 19 dic 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Regolamento (UE) 2025/2365 del 12 novembre 2025, pubblicato in GUUE L novembre 2025, impone misure vincolanti per prevenire la dispersione di pellet di plastica lungo tutta la filiera. Il testo applica il principio di prevenzione dell’inquinamento da microplastiche e sarà pienamente operativo dal 17 dicembre 2027. Il Consiglio dell’UE ha riepilogato i punti principali nelle sue note stampa:

  • Obbligo di Piano di gestione dei rischi – Le imprese che manipolano più di 5 tonnellate/anno di pellet dovranno predisporre un piano documentato che definisca procedure di confezionamento, manipolazione, carico/scarico, pulizia e formazione del personale per evitare perdite; tali piani dovranno essere notificati all’autorità competente.

  • Certificazione per grandi operatori – Gli operatori che trattano oltre 1 500 tonnellate/anno dovranno ottenere un certificato da un organismo indipendente, mentre le micro‑imprese potranno presentare un’autodichiarazione.

  • Rappresentante per i vettori extra‑UE e requisiti marittimi – I vettori non appartenenti alla UE dovranno nominare un rappresentante autorizzato; il regolamento introduce requisiti specifici per il trasporto marittimo (imballaggio, etichettatura, informazioni) per prevenire dispersioni in mare.

  • Entrata in vigore e transizione – Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione; la maggior parte delle disposizioni si applicherà due anni dopo, con alcune deroghe. La sua applicazione completa è prevista dal 17 dicembre 2027.


Implicazioni per il cleaning: le imprese di servizi e i distributori che gestiscono contenitori di pellet (ad es. imballaggi di materie plastiche per detergenti) dovranno adeguarsi ai piani di gestione dei rischi. Gli operatori logistici del settore dovranno garantire la conformità durante il trasporto e la pulizia di serbatoi e container.

 
 
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