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Regolamento Batterie UE: 3 aggiornamenti per il cleaning

1 set
Tempo di lettura: 8 min

L'attuazione del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie procede attraverso una serie di atti successivi. Tre sviluppi recenti interessano la filiera del cleaning professionale: la proposta di regolamento delegato sul calcolo del contenuto riciclato, una seconda iniziativa sui valori minimi di prestazione delle batterie portatili di uso generale e il regolamento delegato sulle deroghe alla rimovibilità, che la Commissione ha invece già adottato.

I primi due riguardano soprattutto i produttori di macchine e apparecchiature alimentate a batteria. Il terzo può interessare anche chi progetta prodotti destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive.


Contenuto riciclato: pubblicata la bozza di metodologia

La Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento delegato sulla metodologia di calcolo e verifica del contenuto riciclato di cobalto, nichel, litio e piombo in determinate batterie. Il testo (Ref. Ares(2026)7823470 del 12 agosto 2026) è qualificato espressamente come draft e riporta l'avvertenza che non è stato adottato né approvato dalla Commissione: quanto descritto di seguito va quindi letto come proposta, non come obbligo già applicabile.

L'atto non introduce nuove percentuali minime di contenuto riciclato. Queste sono già fissate dall'articolo 8 del Regolamento. La proposta definisce invece come la quota di materiale riciclato dovrà essere calcolata, documentata e verificata. La base giuridica è l'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, che fissava al 18 agosto 2026 il termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto adottare l'atto delegato. Il termine è trascorso e il testo è ancora allo stadio di proposta. La scheda dell'iniziativa n. 14858 indica l'adozione da parte della Commissione nel terzo trimestre 2026.

Il campo di applicazione comprende le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, escluse quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici, le batterie SLI e, secondo le tempistiche previste dal Regolamento, le batterie LMT.

Gli obiettivi già fissati dal Regolamento sono due. Dal 18 agosto 2031, le batterie industriali oltre 2 kWh, le batterie per veicoli elettrici e le batterie SLI interessate dovranno contenere almeno il 16% di cobalto, l'85% di piombo, il 6% di litio e il 6% di nichel provenienti dalle fonti di recupero individuate dall'articolo 8. Dal 18 agosto 2036 le soglie salgono rispettivamente al 26%, 85%, 12% e 15%, con estensione anche alle batterie LMT.

C'è un punto pratico che merita attenzione. L'obbligo di documentazione previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, decorre dal 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, se questa data è successiva. Finché l'atto non sarà adottato ed entrerà in vigore, quindi, la data effettiva di applicazione resta mobile.


Come funzionerebbe il calcolo

Secondo la proposta, il calcolo verrebbe effettuato per modello di batteria, per anno e per stabilimento di fabbricazione. Il sistema poggerebbe su una tracciabilità documentale che segue il materiale dal momento in cui il rifiuto entra nell'impianto di riciclo fino all'impiego del materiale secondario derivato in un modello di batteria.

Il modello di catena di custodia previsto è il bilancio di massa a livello di stabilimento, con riconciliazione dei volumi nel periodo contabile e possibilità di assegnare crediti di contenuto riciclato a specifiche produzioni quando esistono determinati accordi contrattuali ammissibili, come i meccanismi di toll-treatment. In assenza di tali accordi, il contenuto riciclato deve essere distribuito proporzionalmente sulle frazioni in uscita secondo le regole previste dalla metodologia.

Il periodo contabile non potrebbe superare dodici mesi e dovrebbe essere più lungo del tempo massimo di permanenza dei metalli nel sistema produttivo. Per l'attribuzione del contenuto riciclato alle frazioni in uscita è inoltre prevista una media mobile.

Sul fronte documentale, la proposta prevede la conservazione per almeno dieci anni delle registrazioni digitali richieste e l'utilizzo di uno strumento digitale di calcolo, che può essere costituito anche da fogli di calcolo o software gestionali. Tra i dati da registrare figurano identificativi delle frazioni in ingresso e in uscita, quantità, massa dei quattro metalli interessati, relativo contenuto riciclato, informazioni sulle transazioni, sugli eventuali accordi contrattuali ammissibili e, quando pertinente, sull'origine UE del materiale riciclato.

La verifica sarebbe affidata agli organismi notificati, chiamati a controllare coerenza, affidabilità e tracciabilità dei dati e correttezza dei calcoli, con possibilità di richiedere informazioni agli operatori a monte e, quando ritenuto opportuno, di effettuare visite presso gli stabilimenti interessati. Quando i requisiti dell'articolo 8 diventeranno applicabili, la relativa valutazione della conformità dovrà essere effettuata attraverso il modulo D1, per le batterie fabbricate in serie, oppure il modulo G, per quelle non fabbricate in serie.


Il fattore correttivo 1,3 per il riciclo nell'Unione

Uno degli elementi più significativi della proposta è l'introduzione, fino al 31 dicembre 2036, di un fattore correttivo pari a 1,3 applicabile al litio, al nichel e al cobalto ottenuti da rifiuti riciclati in impianti stabiliti e operanti nell'Unione europea. Il piombo è escluso dal meccanismo. 

Le condizioni previste sono stringenti. Se il riciclo avviene in più fasi e in più impianti, tutte le fasi di riciclo devono svolgersi nell'Unione. La sola produzione di black mass in Europa, seguita da ulteriori operazioni di riciclo fuori dall'UE, non consente l'applicazione del fattore. Questo viene attribuito una sola volta, nella fase della catena immediatamente successiva all'ultima operazione di riciclo, e non può essere applicato nuovamente nei passaggi successivi. Se il calcolo portasse a un contenuto riciclato superiore al 100%, il valore sarebbe comunque limitato al 100%.

Nei considerando la Commissione motiva la misura con la concentrazione delle capacità di riciclo in un numero limitato di Paesi terzi e con i conseguenti rischi per la disponibilità di materie prime secondarie destinate alla catena europea delle batterie. Anche questo meccanismo fa parte della proposta e potrà quindi essere modificato prima dell'adozione definitiva. 


Cosa significa per il cleaning professionale

L'impatto più diretto riguarda le macchine professionali alimentate da batterie classificabili come industriali con capacità superiore a 2 kWh.

Occorre però prestare attenzione alla classificazione, che va effettuata sulla singola batteria e non semplicemente sulla destinazione professionale della macchina. Il Regolamento definisce come batteria portatile una batteria sigillata, di peso non superiore a 5 kg, non progettata specificamente per usi industriali e che non sia una batteria per veicoli elettrici, LMT o SLI. È invece industriale una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a tali usi dopo un cambio di destinazione oppure qualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg che non appartenga alle altre categorie espressamente individuate.

Quando, ai fini del Capo II del Regolamento, una batteria può rientrare in più categorie, viene considerata appartenente alla categoria alla quale si applicano i requisiti più rigorosi.


Per i produttori di macchine, il primo passaggio utile è quindi verificare tipologia, capacità e qualificazione normativa delle batterie utilizzate, individuando quelle potenzialmente interessate dall'articolo 8. Per queste batterie può essere utile aprire già ora un confronto con i fornitori, per verificare che i dati necessari a ricostruire e documentare il contenuto riciclato possano essere messi a disposizione quando gli obblighi diventeranno applicabili.

Gli obblighi di calcolo previsti dalla proposta fanno capo innanzitutto al fabbricante della batteria e coinvolgono gli operatori della relativa catena di approvvigionamento ai fini della raccolta e trasmissione delle informazioni. Non vanno quindi trasferiti automaticamente al produttore della macchina che acquista e incorpora una batteria fabbricata da un altro soggetto: il ruolo dell'impresa e gli obblighi applicabili devono essere valutati caso per caso.


Per importatori e distributori di batterie, gli articoli 41 e 42 del Regolamento prevedono specifici obblighi di verifica della conformità, della marcatura e della documentazione che deve accompagnare la batteria. Quando l'obbligo dell'articolo 8 diventerà applicabile alle batterie interessate, anche la relativa documentazione entrerà quindi nel quadro delle verifiche previste dal Regolamento.


Le imprese di servizi di pulizia sono interessate principalmente come utilizzatori professionali delle apparecchiature e delle relative batterie. Per i produttori di prodotti chimici, tissue/carta e altri prodotti non alimentati a batteria, queste specifiche iniziative non determinano invece, in linea generale, un impatto diretto; eventuali apparecchiature o dispositivi a batteria commercializzati insieme o separatamente devono naturalmente essere valutati in base alle relative caratteristiche.


Prestazioni e durabilità: una seconda iniziativa, distinta

La seconda iniziativa riguarda l'articolo 9 del Regolamento e non coincide con quella sul contenuto riciclato.

L'obiettivo è stabilire i valori minimi obbligatori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità elencati nell'Allegato III per le batterie portatili di uso generale, con esclusione delle pile a bottone dall'applicazione dei requisiti. L'articolo 9, paragrafo 2, assegna alla Commissione il termine del 18 agosto 2027 per adottare l'atto delegato; la scheda dell'iniziativa n. 19132 indica attualmente l'adozione nel secondo trimestre 2027.

I valori numerici non sono ancora fissati: saranno oggetto dell'atto delegato. I requisiti si applicheranno dal 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto, se questa data è successiva.

Per batteria portatile di uso generale il Regolamento intende una batteria portatile, ricaricabile o meno, specificamente progettata per essere interoperabile e appartenente a uno dei formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23 e 9 Volt (PP3). Le pile a bottone sono comprese nella definizione, ma sono espressamente escluse dai requisiti dell'articolo 9.

Per il cleaning professionale l'iniziativa può interessare soprattutto dispenser, sensori, sistemi elettronici e altre apparecchiature che utilizzano batterie nei formati standard indicati dal Regolamento. L'impatto è quindi diverso da quello della proposta sul contenuto riciclato, che riguarda specifiche categorie di batterie, comprese le batterie industriali oltre 2 kWh.


Rimovibilità: l'iter è passato dalla proposta all'atto adottato

Rispetto alla precedente informativa sulle deroghe alla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili, lo stato dell'iter è cambiato. Il 14 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato, aggiungendo sei nuove categorie di prodotti alle deroghe previste dall'articolo 11.

Tra le nuove fattispecie figurano determinati dispositivi indossabili, i giocattoli elettrici con batterie ricaricabili nelle condizioni e fino alla data previste dall'atto, le sonde termometriche wireless per il contatto con alimenti, i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva ATEX 2014/34/UE, specifici sistemi indossabili per la somministrazione sottocutanea di medicinali e determinati dispositivi telematici destinati a macchinari agricoli e da costruzione. Nei casi previsti, la batteria resta rimovibile e sostituibile, ma l'operazione può essere riservata a un professionista indipendente anziché all'utilizzatore finale.

Per diverse delle deroghe introdotte, il testo precisa inoltre che esse sono applicabili solo quando necessarie per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio.

La Commissione ha pubblicato contestualmente anche gli orientamenti sulla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e LMT, destinati a favorire un'applicazione armonizzata delle disposizioni.

Trattandosi di un atto delegato, dopo l'adozione da parte della Commissione il testo è sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 89 del Regolamento. L'atto stabilisce che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Cosa conviene fare adesso

Le due nuove iniziative ancora in preparazione non devono essere trattate come se introducessero già nuovi obblighi applicabili. È però utile sfruttare questa fase per mappare le batterie presenti nei propri prodotti, distinguendo almeno tra batterie industriali, batterie portatili e batterie portatili di uso generale, e verificandone capacità, peso, destinazione d'uso e caratteristiche.

Chi utilizza batterie industriali superiori a 2 kWh può iniziare fin d'ora il confronto con i fornitori sulla futura disponibilità dei dati relativi al contenuto riciclato e alla relativa tracciabilità. Chi impiega batterie portatili nei formati standard dovrà invece seguire lo sviluppo dell'iniziativa sui valori minimi di prestazione e durabilità.


AFIDAMP continua a monitorare l'attuazione del Regolamento Batterie e gli atti della Commissione di interesse per la filiera del cleaning professionale.


Fonti

 
 

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