Robot, dispenser, sensori: come il Data Act ridisegna il cleaning connesso
- Segreteria AFIDAMP

- 16 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Dal 12 settembre 2025 il Data Act (Regolamento (UE) 2023/2854) è applicabile in tutta l’UE. L’obiettivo è rendere i dati – in particolare quelli industriali generati da prodotti e servizi connessi – più accessibili e utilizzabili, chiarendo chi può usare quali dati e a quali condizioni, tutelando al contempo concorrenza, segreti commerciali e sicurezza. Il Data Act introduce anche regole per uno switching più competitivo nel cloud e un meccanismo di accesso B2G in casi di “eccezionale necessità”. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2023 ed è diventa applicabile dal 12 settembre 2025.
Novità chiave
Dati in ambito IoT: cosa rientra e cosa no. Il Capitolo II copre i dati “prontamente disponibili” generati dall’uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato (es. temperatura, pressione, flussi, accelerazione), mentre sono esclusi i dati derivati/inferiti e i contenuti (es. il film visto su una smart TV).
Diritti degli utenti e limiti. L’utente (impresa o consumatore che possiede/noleggia il prodotto) può accedere gratuitamente ai dati che co-genera tramite un processo semplice o chiederne la condivisione a un terzo di sua scelta (esclusi i “gatekeeper” DMA). Il titolare dei dati non può usare i dati non personali generati dal prodotto senza l’accordo dell’utente.
Tutele per segreti e sicurezza. La condivisione può essere condizionata da misure per la riservatezza; in casi limite il titolare può sospendere/negare l’accesso se dimostra un elevato rischio di grave danno economico ai segreti o rischi per salute/sicurezza del prodotto; la decisione va notificata all’autorità competente e l’utente può impugnarla.
Accesso B2G in “eccezionale necessità”. La PA può richiedere dati (soprattutto non personali) per rispondere a emergenze o altri compiti di pubblico interesse, con garanzie, compensazioni e limiti precisi.
Cloud & switching. Il Capitolo VI introduce requisiti minimi contrattuali e maggiore trasparenza; le switching charges vanno ridotte ai soli costi diretti fino all’11 gennaio 2027 e abolite dal 12 gennaio 2027 (Art. 29).
Equità contrattuale B2B. Liste “nera” e “grigia” di clausole abusive per sbilanci di forza (Capitolo IV) e compensazione “ragionevole/FRAND” quando la legge impone la condivisione B2B (Capitolo III), con tetti ai soli costi per microimprese, PMI e organismi di ricerca non profit.
Esenzioni MPMI & transitorio. Per i prodotti/servizi di micro e piccole imprese le obbligazioni del Capitolo II non si applicano (con eccezioni in caso di legami societari/subfornitura); per le medie imprese c’è un anno di transizione.
Smart contracts per il data sharing. Se si usano smart contract per eseguire accordi di condivisione, valgono requisiti essenziali (robustezza, controlli di accesso, safe termination, archiviazione/auditabilità, coerenza col contratto) e dichiarazione UE di conformità.
Impatti per la filiera del cleaning professionale
Produttori di macchine e dispositivi IoT.
Per robot/lavasciuga, aspiratori industriali connessi, dispenser smart, sensori IAQ e carrelli digitalizzati immessi sul mercato dal 12/09/2026 occorre progettare architetture, API e interfacce che consentano accesso ai dati all’utente in modo semplice e gratuito, con misure di protezione dei segreti e presidio safety/security. Evitare contratti o design che trasferiscano l’uso dei dati non personali al produttore senza accordo dell’utente.
Fornitori software & cloud. Aggiornare i contratti per switching e trasparenza (sedi giurisdizionali, misure contro accessi governativi extra-UE, penali/termini), offrendo tool di portabilità e interoperabilità; pianificare l’azzeramento delle fee dal 12/01/2027 e, fino ad allora, limitarsi ai costi diretti documentabili.
Distributori e rivenditori. Inserire nelle offerte informazioni precontrattuali su tipologia/volume/frequenza dei dati generati e sul processo di richiesta; evitare clausole take-it-or-leave-it squilibrate su accesso/uso dei dati.
Imprese di servizi di pulizia. Gli utenti-operatori possono ottenere e riusare i dati di utilizzo/manutenzione/consumi per SLA, rendicontazione e ottimizzazione; se coinvolti terzi analitici, ricordare il divieto di sviluppo di prodotti connessi concorrenti usando quei dati e le cautele su gatekeeper DMA.
Committenti (PA e privati). Nei capitolati valutare scenari emergenziali (B2G), standardizzare formati/frequenze e canali per richieste dati; utile prevedere clausole di continuità durante switching di piattaforme.
PMI della filiera. Le micro/piccole imprese produttrici o designer di prodotti connessi possono beneficiare di esenzione da alcune obbligazioni del Capitolo II; le medie hanno un anno per adeguarsi. Nota: le eccezioni non valgono se vi sono imprese partner/collegate non MPMI o subforniture per prodotti/servizi connessi.
Smart contracts & tracciabilità degli SLA. Se si adottano smart contract per log di servizio/consumo o per automatizzare penali SLA, verificate i requisiti essenziali (robustezza, kill-switch, auditabilità) e l’eventuale uso di standard armonizzati quando disponibili.
Cosa fare subito (operativo)
Mappare dati, flussi e basi contrattuali lungo la catena (incluso chi è “data holder” e i terzi ammessi).
Aggiornare condizioni generali e capitolati: processo semplice e gratuito per l’utente, FRAND/compensazioni ove imposte dalla legge, clausole anti-abuso.
Pianificare lo switching: runbook di migrazione, esportazioni, trasparenza su giurisdizioni/contromisure contro accessi governativi extra-UE, fee conformi fino/oltre 12/01/2027.
Product & UX: per i modelli in pipeline destinati al mercato dal 12/09/2026, integrare accesso ai dati e informative precontrattuali (tipi, volumi, frequenza).
Governance: canale di dispute settlement e referente verso le autorità competenti; monitorare le clausole modello che la Commissione pubblicherà (non vincolanti) per data sharing e cloud.
Timeline confermata
12/09/2025 – Applicazione generale del Data Act.
12/09/2026 – L’obbligo dell’Art. 3(1) si applica ai prodotti connessi/servizi correlati immessi sul mercato da questa data.
Fino all’11/01/2027 – Ammesse switching charges ridotte (solo costi diretti). Dal 12/01/2027 – divieto totale di charging allo switching.
Fonti ufficiali: Fact page “Data Act explained” e testo su EUR-Lex (Reg. (UE) 2023/2854
Sportello AFIDAMP – Legaltech & Cybersecurity
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