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Sicurezza prodotti: nuove regole operative in Italia

  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 5 giorni fa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78, che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, noto anche come GPSR – General Product Safety Regulation.


Il provvedimento segna un passaggio importante per tutte le imprese che producono, importano, distribuiscono o commercializzano prodotti destinati ai consumatori, anche tramite e-commerce e vendite a distanza. Per la filiera del cleaning professionale, il tema è rilevante perché molti prodotti possono essere destinati a un uso misto professionale e consumer, oppure essere messi a disposizione degli utenti finali nell’ambito di servizi di pulizia, facility, hospitality, sanità, scuola e pubblica amministrazione.


Il Regolamento (UE) 2023/988, applicabile dal 13 dicembre 2024, ha rafforzato il principio secondo cui possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. Il regolamento si applica ai prodotti di consumo nuovi, usati, riparati o ricondizionati, offerti nell’Unione europea attraverso qualsiasi canale di vendita, compresi i canali online. Restano ferme le normative settoriali specifiche, ad esempio quelle su detergenti, sostanze chimiche, biocidi, macchine, apparecchiature elettriche, DPI o cosmetici, ma il GPSR interviene come disciplina generale di sicurezza quando tali profili non sono già pienamente coperti.


Per il settore del cleaning, l’impatto riguarda in particolare i produttori di prodotti chimici, le aziende che realizzano macchine e attrezzature, i produttori di tissue, carta, dispenser, panni, mop, carrelli e accessori, i distributori e gli operatori che vendono online o a marchio proprio. Il regolamento interessa anche le imprese di servizi quando, nello svolgimento dell’attività, mettono a disposizione dei consumatori prodotti o articoli utilizzabili direttamente dagli utenti.


Il Decreto legislativo n. 78/2026 interviene principalmente sul Codice del consumo, con l’obiettivo di rendere coerente la disciplina nazionale con il nuovo quadro europeo. Il punto centrale è la responsabilizzazione degli operatori economici lungo tutta la catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e soggetti che rendono disponibili prodotti sul mercato devono poter dimostrare che il prodotto è sicuro, tracciabile e accompagnato dalle informazioni necessarie.


Il cambiamento non è solo tecnico o documentale. La sicurezza dei prodotti diventa sempre più un elemento di governance aziendale e di gestione del rischio d’impresa. Le aziende devono essere in grado di dimostrare di avere processi effettivi per controllare la supply chain, monitorare il mercato, gestire reclami e incidenti, attivare eventuali ritiri o richiami e coordinare in modo strutturato le funzioni interne coinvolte, dalla qualità al regulatory, dall’HSE alla logistica, fino al commerciale e al marketing.


Una delle novità più operative riguarda le informazioni di contatto. Il decreto rafforza l’obbligo di indicare in modo chiaro i riferimenti del produttore o dell’importatore, compresi indirizzo postale e indirizzo elettronico, e la disponibilità di un punto unico di contatto. Questo aspetto è particolarmente importante per cataloghi, schede prodotto, packaging, manuali, documentazione commerciale e pagine e-commerce.


Un altro profilo rilevante riguarda la vendita online. Le nuove regole confermano che la sicurezza del prodotto non è un obbligo limitato al canale fisico: anche chi commercializza prodotti tramite piattaforme digitali, marketplace, siti web o vendite a distanza deve garantire che le informazioni essenziali siano disponibili prima dell’acquisto e che il prodotto sia identificabile e tracciabile.


Il decreto richiama inoltre il ruolo dei sistemi europei di segnalazione e controllo. Per i prodotti che presentano un rischio grave, le autorità di vigilanza utilizzano il sistema di allarme rapido Safety Gate,  che ha sostituito il precedente sistema RAPEX come riferimento europeo per i prodotti di consumo pericolosi. Gli operatori economici che ritengono, o hanno motivo di ritenere, che un prodotto immesso sul mercato o fornito al consumatore sia pericoloso devono attivarsi tramite il Safety Business Gateway, fornendo informazioni sul rischio, sulle misure correttive adottate e, se disponibili, sulle quantità ancora presenti sul mercato. Anche consumatori e altre parti interessate possono segnalare prodotti potenzialmente pericolosi attraverso il Consumer Safety Gateway.


Per le aziende associate AFIDAMP, questo comporta un cambio di approccio: la sicurezza del prodotto non va gestita solo nella fase progettuale o documentale, ma anche nella fase successiva alla vendita, attraverso procedure di sorveglianza, gestione reclami, tracciabilità, ritiro, richiamo e comunicazione alle autorità. Un prodotto non sicuro o non correttamente gestito può trasformarsi in un rischio economico, operativo, reputazionale e, nei casi più gravi, anche sanzionatorio.


Per i produttori, la priorità è verificare che ogni prodotto destinato anche al mercato consumer disponga di un’analisi del rischio adeguata, di istruzioni chiare, di avvertenze coerenti e di documentazione tecnica aggiornata. Questo vale per prodotti chimici, attrezzature manuali, articoli in carta, accessori e, nei casi applicabili, macchine o apparecchiature che possono essere acquistate anche da utilizzatori non professionali.


Per i distributori, l’impatto riguarda soprattutto la verifica delle informazioni ricevute dal fabbricante o dall’importatore, la corretta identificazione del prodotto e la gestione dei casi in cui emergano dubbi sulla sicurezza. Il distributore non può limitarsi a rivendere il prodotto: deve presidiare la conformità delle informazioni, la tracciabilità e le eventuali azioni correttive.


Per le aziende che operano con marchio proprio, il tema è ancora più sensibile. Chi commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio può assumere responsabilità più vicine a quelle del fabbricante. Diventa quindi essenziale verificare contratti di fornitura, fascicoli tecnici, etichette, istruzioni, canali di contatto e procedure di gestione dei richiami.


Per le imprese di servizi e facility, il decreto non trasforma il servizio di pulizia in un “prodotto”, ma richiama l’attenzione sui prodotti messi a disposizione degli utenti finali: dispenser, detergenti accessibili al pubblico, materiali di consumo, articoli per l’igiene e attrezzature utilizzabili o raggiungibili dai consumatori. In questi casi, la scelta del fornitore e la verifica delle informazioni di sicurezza diventano parte integrante della gestione del rischio.


Per la pubblica amministrazione e per i committenti, il nuovo quadro rafforza l’importanza di capitolati e controlli che richiedano prodotti sicuri, tracciabili e accompagnati da informazioni complete. Nei contratti di fornitura e nei servizi di pulizia, sarà opportuno verificare non solo la conformità formale del prodotto, ma anche la capacità dell’operatore di gestire segnalazioni, richiami e azioni correttive.

Le aziende dovrebbero ora avviare una verifica interna del proprio portafoglio prodotti, distinguendo tra prodotti esclusivamente professionali, prodotti destinati anche al consumatore, prodotti venduti online e prodotti a marchio proprio. In parallelo, è opportuno aggiornare schede prodotto, pagine e-commerce, etichette, manuali e procedure interne per la gestione di reclami, incidenti e segnalazioni.

Nel breve periodo, la priorità è assicurare che siano presenti dati di contatto corretti, informazioni di sicurezza complete e procedure di tracciabilità. Nei prossimi mesi sarà utile rafforzare i processi interni di valutazione del rischio e predisporre un flusso chiaro per l’eventuale notifica tramite Safety Business Gateway. Il nuovo quadro conferma che la sicurezza dei prodotti non è più solo un adempimento regolatorio, ma una componente essenziale dell’affidabilità dell’impresa e della competitività dell’intera filiera.


 
 
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