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Solventi pericolosi: nuove restrizioni per il cleaning UE

3 ott 2025
Tempo di lettura: 4 min

Il 2 giugno 2025 la Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/1090, che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH e introduce nuove restrizioni per due solventi aprotici molto diffusi: N,N‑dimetilacetamide (DMAC) e 1‑etilpirrolidin‑2‑one (NEP). Entrambe le sostanze sono classificate come reprotossiche (categoria 1B) e vengono utilizzate in numerosi settori industriali e professionali. Secondo il preambolo del regolamento, DMAC è impiegato come solvente in vernici, rivestimenti e nella produzione di fibre e film; NEP è usato, tra l’altro, nei detergenti, come agente legante e distaccante e in fluidi per il trattamento dell’acqua. Le nuove restrizioni mirano a proteggere la salute dei lavoratori, riducendo l’esposizione a questi solventi.


Obblighi per i fabbricanti di detergenti e fibre

  1. Controllo delle concentrazioni – A partire dal 23 dicembre 2026 DMAC e NEP non potranno più essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza singola, come costituente di altre sostanze o in miscele con concentrazione ≥ 0,3 %. Questa soglia si applica a tutti i prodotti industriali e professionali, comprese colle, vernici e detergenti impiegati nel settore del cleaning.

  2. Aggiornamento delle SDS e delle relazioni di sicurezza – Per poter continuare a impiegare DMAC o NEP oltre la soglia indicata, i fabbricanti devono integrare nelle relazioni di sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza (SDS) i valori limite di esposizione derivati (DNEL) fissati dal regolamento. Per DMAC il DNEL a lungo termine è di 13 mg/m³ per esposizione inalatoria e 1,8 mg/kg p.c./giorno per esposizione cutanea; per NEP i DNEL sono 4,0 mg/m³ e 2,4 mg/kg p.c./giorno. Le SDS devono essere aggiornate per indicare queste soglie e fornire istruzioni su ventilazione, dispositivi di protezione e controllo dell’esposizione.

  3. Misure di gestione del rischio – Oltre ad aggiornare la documentazione, i fabbricanti devono adottare adeguate misure di gestione del rischio (RMM) e condizioni operative atte a garantire che l’esposizione dei lavoratori rimanga al di sotto dei DNEL. Ciò può includere l’installazione di sistemi di aspirazione locali, l’uso di dispositivi di protezione individuale, la formazione degli operatori e il monitoraggio ambientale.

  4. Deroghe – Per DMAC impiegato come solvente nella produzione di fibre artificiali, le restrizioni si applicheranno dal 23 giugno 2029, concedendo a tale settore un periodo transitorio di 48 mesi per adeguarsi. Non sono previste deroghe per NEP oltre la soglia di 0,3 %.


Obblighi per distributori e importatori

  • Verifica delle forniture – Chi importa o distribuisce prodotti contenenti DMAC o NEP deve assicurarsi che, dopo il 23 dicembre 2026, le miscele commercializzate non superino lo 0,3 % di queste sostanze a meno che il fabbricante abbia predisposto le relazioni di sicurezza con i DNEL e le misure di gestione del rischio richieste.

  • Aggiornamento contrattuale – È consigliabile prevedere clausole nei contratti di fornitura che richiedano ai produttori di attestare la conformità al regolamento e di fornire SDS aggiornate. In caso contrario, i distributori rischiano di essere coinvolti nelle sanzioni previste dalla normativa italiana per le violazioni del REACH.

  • Informazione ai clienti professionali – I distributori devono trasmettere le informazioni aggiornate sui DNEL e sulle misure di sicurezza ai clienti (imprese di pulizia, imprese di servizi, manutentori), affinché possano adottare le precauzioni necessarie.


Obblighi per utilizzatori professionali (imprese di pulizia e servizi)

  1. Revisione dell’inventario dei prodotti – Le imprese di pulizia che utilizzano vernici, adesivi, detergenti o altri preparati contenenti DMAC o NEP devono controllare le formulazioni e sostituire i prodotti con alternative senza tali solventi o con concentrazioni inferiori allo 0,3 % prima del 23 dicembre 2026.

  2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi – Le aziende devono aggiornare il DVR e le valutazioni del rischio chimico per includere i nuovi DNEL e le misure di mitigazione. Dove l’utilizzo di DMAC o NEP permane, occorre implementare ventilazione adeguata, dispositivi di protezione individuale e monitoraggi periodici dell’esposizione.

  3. Formazione e informazione dei lavoratori – Gli addetti devono essere informati sui pericoli di DMAC e NEP e formati sull’uso sicuro delle nuove formulazioni. Devono sapere interpretare le SDS aggiornate e rispettare le procedure di sicurezza.

  4. Collaborazione con fornitori – È consigliabile richiedere ai fornitori dichiarazioni di conformità e SDS aggiornate, verificando che i prodotti acquistati rispettino i limiti e le prescrizioni della normativa.


Scadenze principali

Data

Evento

Dettagli

3 giugno 2025

Pubblicazione del Regolamento 2025/1090

Il regolamento, entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, ha aggiunto le voci 80 e 81 all’allegato XVII di REACH.

23 dicembre 2026

Applicazione delle restrizioni

È vietato immettere sul mercato o utilizzare DMAC e NEP > 0,3 % senza DNEL e misure di gestione del rischio.

23 giugno 2029

Applicazione per DMAC nella produzione di fibre artificiali

Per l’impiego come solvente nella produzione di fibre, l’obbligo di rispettare i DNEL e le misure di rischio è posticipato.

Sanzioni

Il Regolamento (UE) 2025/1090 non definisce direttamente le sanzioni. L’attuazione e l’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle restrizioni REACH sono demandate agli Stati membri, che devono stabilire misure efficaci, proporzionate e dissuasive. In Italia la disciplina sanzionatoria è contenuta nel Decreto Legislativo 14 aprile 2009 n. 133, che prevede sanzioni amministrative e penali per chi fabbrica, importa o utilizza sostanze in violazione delle restrizioni REACH. Le imprese del settore devono quindi prestare massima attenzione alla conformità per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e possibili responsabilità penali.


FAQ

1. Cosa sono DMAC e NEP?

Sono solventi aprotici dipolari impiegati in numerosi processi industriali e professionali. DMAC viene utilizzato come solvente in vernici, rivestimenti e nella produzione di fibre sintetiche, mentre NEP è impiegato, tra l’altro, nei detergenti per la pulizia, come agente legante e distaccante e in fluidi di processo.


2. Quali prodotti del cleaning contengono DMAC o NEP?

Possono contenerli adesivi industriali, pitture e vernici, alcuni detergenti speciali, strippers e rivestimenti protettivi. È importante verificare l’elenco delle sostanze nelle SDS dei prodotti utilizzati.


3. Posso continuare a utilizzare prodotti con DMAC/NEP fino al 23 dicembre 2026?

Sì, fino a quella data è possibile immettere sul mercato e utilizzare miscele contenenti DMAC o NEP anche sopra lo 0,3 %. Tuttavia, è opportuno iniziare fin da ora a trovare alternative e preparare le SDS aggiornate. Dopo il 23 dicembre 2026, l’utilizzo sarà consentito solo se sono state redatte relazioni di sicurezza chimica con i DNEL indicati e se sono state adottate misure di gestione del rischio.


4. Ci sono esenzioni?

La sola deroga esplicita riguarda l’uso di DMAC come solvente nella produzione di fibre artificiali, per il quale le restrizioni si applicheranno dal 23 giugno 2029. Non sono previste esenzioni per NEP né per altri impieghi di DMAC.


5. Cosa rischio se non mi adeguo?

Le violazioni delle restrizioni REACH rientrano nelle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 133/2009. Esse possono includere ammende significative e, nei casi più gravi, sanzioni penali. Inoltre, le autorità competenti possono vietare la commercializzazione di prodotti non conformi e sospendere l’attività fino alla messa in regola.

 
 
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