Direttiva reati ambientali: l’Italia si adegua
- 5 giorni fa
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 4 giorni fa
Dal 2 giugno 2026 entra in vigore in Italia il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che recepisce la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Per la filiera del cleaning professionale la novità non riguarda solo i casi estremi di inquinamento, ma anche la possibile responsabilità legata all’immissione sul mercato, alla circolazione e all’uso di prodotti, sostanze o apparecchiature con impatti ambientali gravi e misurabili.
Il tema è rilevante perché molte attività del comparto si collocano lungo una catena articolata: produzione, importazione, distribuzione, vendita, installazione, manutenzione, impiego operativo e gestione dei rifiuti. La nuova disciplina rafforza il principio secondo cui la conformità ambientale deve essere documentata e presidiata lungo tutta la filiera.
Cosa prevede
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 attua la Direttiva (UE) 2024/1203 e modifica il codice penale, il D.Lgs. 231/2001 e il Testo Unico Ambientale. La direttiva europea stabilisce norme minime comuni sulla definizione dei reati ambientali e delle sanzioni, con l’obiettivo di rendere più efficace la tutela dell’ambiente tramite il diritto penale.
La novità più rilevante per il mercato è l’inserimento dell’articolo 452-bis.1 del codice penale, dedicato al commercio di prodotti inquinanti. La condotta riguarda chi immette sul mercato o mette comunque in circolazione abusivamente un prodotto il cui impiego provochi, tramite scarichi, emissioni o immissioni di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.
Il decreto amplia anche la nozione di “abusivamente”, includendo le condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia ambientale, di protezione della salute umana e di uso razionale delle risorse naturali, nonché quelle basate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente o tramite reati contro la pubblica amministrazione.
Sono previste inoltre disposizioni specifiche su sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati a effetto serra, in coerenza con i regolamenti UE 2024/590 e 2024/573 richiamati dal decreto. Le condotte considerate includono produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso o rilascio abusivo di tali sostanze, prodotti o apparecchiature che le contengono o il cui funzionamento dipende da esse.
Il decreto rafforza anche il profilo organizzativo: modifica il D.Lgs. 231/2001, introduce obblighi di raccolta e trasmissione di dati statistici alla Commissione europea, istituisce un sistema nazionale di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale e prevede una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali da approvare entro il 21 maggio 2027.
Impatti operativi per la filiera
Produttori chimici
Per i produttori di detergenti, disinfettanti, biocidi, paste lavamani professionali e altri prodotti chimici per il cleaning, l’impatto principale riguarda il presidio della conformità ambientale del prodotto e delle informazioni tecniche lungo il ciclo di vita. Diventa ancora più importante verificare composizione, classificazione, schede dati di sicurezza, istruzioni d’uso, claims ambientali, tracciabilità documentale e coerenza con le autorizzazioni applicabili.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti non trasforma ogni non conformità tecnica in reato, ma aumenta l’attenzione sui casi in cui l’impiego del prodotto possa determinare un danno ambientale significativo e misurabile. La nozione ampia di “abusivamente” rende rilevante anche la violazione di norme UE ambientali richiamate dal decreto.
Produttori di macchine e apparecchiature
Per i produttori di macchine per la pulizia, aspiratori, apparecchiature con componenti refrigeranti, sistemi con gas tecnici o dispositivi che possono incorporare sostanze regolamentate, il punto più sensibile riguarda il controllo di componenti, fluidi, manutenzione, importazione e gestione delle apparecchiature. Il decreto richiama espressamente prodotti, apparecchiature e parti che contengono o dipendono da sostanze ozono-lesive o gas fluorurati.
L’impatto operativo non va letto come un nuovo obbligo tecnico settoriale sulle macchine per la pulizia in quanto tali, ma come un rafforzamento del presidio penale nei casi di violazione grave della normativa ambientale applicabile.
Produttori di attrezzature, tissue/carta e articoli per la pulizia
Per attrezzature, panni, mop, frange, carrelli, carta tissue e articoli monouso o pluriuso, il decreto è rilevante soprattutto in relazione a gestione ambientale, dichiarazioni documentali, materiali, eventuali sostanze regolamentate, fine vita, rifiuti e tracciabilità. L’impatto penale diretto richiede comunque una condotta abusiva e un danno o pericolo ambientale qualificato: non si può affermare, senza ulteriori elementi, che ogni irregolarità documentale o ambientale ricada automaticamente nel nuovo reato.
Distributori
I distributori sono esposti perché partecipano alla messa in circolazione dei prodotti. La prima area di attenzione riguarda la due diligence sui fornitori: provenienza dei prodotti, documentazione tecnica, schede di sicurezza, autorizzazioni, etichettatura, dichiarazioni ambientali e conformità a eventuali regolamenti UE applicabili.
È opportuno rafforzare le procedure interne di verifica, soprattutto per prodotti importati, private label, prodotti chimici, apparecchiature contenenti gas o componenti regolamentati e articoli con claims ambientali. Il decreto non impone un modello unico di controllo, ma rende più rischiosa la circolazione di prodotti non adeguatamente verificati quando vi siano effetti ambientali gravi.
Imprese di servizi
Per le imprese di pulizia, facility service e sanificazione, l’impatto riguarda soprattutto l’uso corretto dei prodotti, la gestione dei rifiuti, il rispetto delle istruzioni operative, la formazione del personale e la tracciabilità degli acquisti e degli smaltimenti. Il decreto modifica anche l’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 sulle violazioni delle prescrizioni contenute in autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni in materia di rifiuti, distinguendo tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Per le imprese che operano presso clienti pubblici o privati, sarà importante dimostrare l’adozione di procedure coerenti con autorizzazioni, capitolati, CAM, prescrizioni ambientali e obblighi di legge.
PA e facility
Per pubbliche amministrazioni, stazioni appaltanti, facility manager e committenti, il provvedimento rafforza l’esigenza di controlli documentali e operativi sui prodotti utilizzati negli appalti. Le verifiche non dovrebbero limitarsi alla presenza formale di schede tecniche o certificazioni, ma includere la coerenza tra prodotto offerto, prodotto consegnato, modalità d’uso, gestione dei rifiuti e rispetto delle prescrizioni ambientali.
Il decreto può incidere indirettamente anche sulla progettazione dei capitolati, sui controlli del DEC e sulle procedure di gestione delle non conformità ambientali, soprattutto quando l’appalto coinvolge prodotti chimici, materiali monouso, rifiuti o apparecchiature con sostanze regolamentate.
Cosa fare ora
Immediato
Le imprese dovrebbero mappare i prodotti, le sostanze e le apparecchiature più sensibili dal punto di vista ambientale, con particolare attenzione a detergenti, disinfettanti, biocidi, prodotti importati, private label, gas fluorurati, sostanze ozono-lesive, rifiuti pericolosi e dichiarazioni ambientali. È opportuno verificare che la documentazione tecnica disponibile sia aggiornata, coerente e facilmente recuperabile.
Entro 3–6 mesi
Le aziende dovrebbero aggiornare le procedure di compliance ambientale, acquisti, qualifica fornitori, gestione reclami e gestione non conformità. Per le società soggette a D.Lgs. 231/2001, è consigliabile valutare l’aggiornamento del modello organizzativo nella parte ambientale, tenendo conto delle modifiche all’articolo 25-undecies.
Monitoraggio
Occorre seguire l’adozione delle linee-guida operative del Sistema nazionale di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale e della Strategia nazionale prevista entro il 21 maggio 2027. Questi atti potranno chiarire priorità di enforcement, coordinamento tra autorità e orientamenti applicativi.


