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Batterie: nuovo formato UE per i dati di raccolta e riciclo

  • 24 ago 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul Regolamento di esecuzione che definisce il formato armonizzato per la raccolta e comunicazione dei dati relativi ai rifiuti di batterie, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1542. La proposta rientra nel quadro della responsabilità estesa del produttore (EPR) ed è particolarmente rilevante per tutte le imprese che, nel settore della pulizia professionale, immettono sul mercato apparecchiature contenenti batterie, anche se fornite da terzi.

 

Obiettivo della proposta

Il nuovo Regolamento di esecuzione:

  • stabilisce formati uniformi per la comunicazione dei dati su raccolta, riciclo, riutilizzo e trattamento dei rifiuti di batterie;

  • definisce i criteri di qualità e modalità di verifica per i dati trasmessi dalle autorità nazionali;

  • fornisce un quadro comparabile e affidabile per la valutazione delle performance ambientali dei flussi di rifiuto.

 

Tempistiche

  • Data di adozione prevista: terzo trimestre 2025

  • Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

 

Struttura del sistema di reporting

Gli allegati tecnici al regolamento delineano con grande dettaglio:

  • i dati da raccogliere per ciascuna categoria di batterie (portatili, LMT, industriali, EV, SLI);

  • le informazioni obbligatorie su input/output del trattamento, tassi di riciclo e recupero materiali (es. Co, Li, Ni, Pb);

  • la scheda di verifica qualità da trasmettere assieme ai dati (Annex III).

Ogni Stato Membro dovrà assicurare la tracciabilità anche per le batterie esportate o trattate in Paesi terzi, tramite metodologie uniformi.

 

Impatti diretti per il settore cleaning

Obblighi anche per produttori di macchine che montano batterie di terzi

Secondo il Regolamento (UE) 2023/1542, le imprese che immettono sul mercato attrezzature o macchinari contenenti batterie (es. lavapavimenti, robot di pulizia, aspiratori industriali) sono considerate produttori di batterie ai fini normativi, anche se le batterie sono acquistate da fornitori esterni.

Ciò significa che:

  • Devono collaborare con gli schemi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) e fornire dati completi sulle quantità immesse sul mercato;

  • Sono tenute ad assicurare che le batterie integrate nei loro prodotti siano tracciabili e conformi ai requisiti UE di raccolta, riciclo e recupero;

  • Potranno essere coinvolte nei flussi informativi verso le autorità ambientali, soprattutto se operano in qualità di primi immettitori in Italia o in altri Stati Membri.

 

Esempi di dati richiesti

Tra i dati da trasmettere annualmente:

  • quantità immesse per tipologia di batteria e chimica (tonnellate),

  • tasso di raccolta (%) rispetto agli obiettivi minimi,

  • efficienza di riciclo (%), specifica per piombo-acido, litio, nichel-cadmio, ecc.,

  • tassi di recupero materiali critici (es. litio ≥70%, cobalto, rame, piombo, ecc.),

  • output del trattamento suddiviso per destinazione (impianti UE o Paesi terzi).

 

Azioni consigliate per gli associati AFIDAMP

AFIDAMP invita le aziende a:

  • verificare se sono classificate come “produttori di batterie” in base alla normativa;

  • organizzare un flusso interno strutturato di raccolta dati sulle batterie montate nelle proprie apparecchiature;

  • segnalare ad AFIDAMP eventuali criticità o osservazioni da trasmettere alla Commissione.



 
 
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