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Batterie UE: deroghe per lavapavimenti e ATEX

  • 14 lug
  • Tempo di lettura: 4 min

La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un regolamento delegato che amplia i casi in cui le batterie portatili incorporate nei prodotti potranno essere rimosse e sostituite esclusivamente da professionisti indipendenti, anziché dagli utilizzatori finali.


Per il cleaning professionale, l’intervento interessa soprattutto le apparecchiature destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive e, alla luce delle linee guida aggiornate, gli apparecchi lavapavimenti progettati per operare prevalentemente in ambienti bagnati.

La deroga non riguarda indistintamente intere categorie di macchine. La sua applicazione dipende dalle caratteristiche del singolo prodotto, dalla tipologia di batteria incorporata e dalle ragioni di sicurezza documentate dal fabbricante.


La regola generale sulle batterie portatili

L’articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, applicabile dal 18 febbraio 2027, prevede che le batterie portatili incorporate nei prodotti siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale per tutta la vita utile del prodotto.

Il Regolamento delegato C(2026) 5031 final sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 11 e individua ulteriori prodotti per i quali la sostituzione può essere riservata a un professionista indipendente.

La batteria dovrà comunque restare rimovibile e sostituibile. La deroga consente che l’intervento sia eseguito da un soggetto professionalmente qualificato, invece che dall’utilizzatore.


La nuova previsione per i prodotti ATEX

La novità di maggiore interesse per la filiera AFIDAMP riguarda i prodotti che ricadono nell’articolo 1 della Direttiva 2014/34/UE – ATEX, relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.

Per questi prodotti, la batteria portatile potrà essere progettata in modo da risultare rimovibile e sostituibile soltanto da professionisti indipendenti, quando tale limitazione è necessaria per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.


Nel cleaning professionale la disposizione può quindi interessare macchine e apparecchiature soggette alla disciplina ATEX che incorporano batterie portatili. Non basta, però, che il prodotto sia destinato genericamente a un ambiente industriale o a un’area nella quale possono essere presenti polveri. La macchina deve rientrare effettivamente nel campo di applicazione della Direttiva ATEX e la necessità dell’intervento professionale deve trovare riscontro nella valutazione di sicurezza.


Apparecchi wet e lavapavimenti

Le linee guida aggiornate C(2026) 5032, adottate anch’esse il 14 luglio, forniscono chiarimenti sulla deroga prevista per gli apparecchi specificamente progettati per funzionare prevalentemente in ambienti soggetti a spruzzi, getti o immersione in acqua e destinati a essere lavabili o risciacquabili.

Tra gli esempi richiamati figurano gli apparecchi lavapavimenti. Il riferimento è rilevante per il cleaning, ma non significa che tutte le lavapavimenti, comprese quelle professionali, possano beneficiare automaticamente della deroga.


Per applicarla devono essere verificati e documentati questi elementi:

  • l’apparecchio è progettato specificamente per operare nell’ambiente bagnato considerato;

  • l’ambiente bagnato costituisce il contesto di utilizzo prevalente, non una condizione occasionale o accidentale;

  • il prodotto è destinato a essere lavabile o risciacquabile;

  • la sostituzione della batteria da parte dell’utilizzatore potrebbe compromettere la sicurezza dell’utilizzatore o dell’apparecchio;

  • secondo lo stato dell’arte, non è possibile riprogettare il prodotto senza incidere gravemente sulla sicurezza, sulle prestazioni o sulla sua funzionalità.


Il grado di protezione IP può concorrere alla valutazione, ma non dimostra da solo l’applicabilità della deroga. Una classificazione IPX4 o superiore non prova, per esempio, che la macchina operi prevalentemente in un ambiente bagnato o che non possa essere riprogettata per consentire la sostituzione della batteria da parte dell’utilizzatore.


Le linee guida hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. La valutazione resta legata al singolo modello e alla documentazione predisposta dal fabbricante.


Prima verifica: la classificazione della batteria

La disciplina riguarda esclusivamente le batterie qualificabili come portatili ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1542.

Rientrano in questa categoria le batterie sigillate, con peso non superiore a 5 kg, non progettate specificamente per usi industriali e non appartenenti alle categorie delle batterie per veicoli elettrici, mezzi di trasporto leggeri o batterie SLI.


Per le macchine professionali, il peso non è quindi l’unico parametro da considerare. Devono essere esaminate anche la destinazione progettuale e la classificazione regolamentare della batteria. Una batteria sviluppata specificamente per un impiego industriale può appartenere a una categoria diversa e restare fuori dal campo di applicazione dell’articolo 11.


Cosa dovrebbero verificare le aziende

Per i produttori è opportuno avviare una ricognizione delle macchine interessate e della relativa documentazione:

  • classificare correttamente le batterie incorporate nei diversi modelli;

  • distinguere i prodotti ordinari dagli apparecchi wet e dai prodotti soggetti alla Direttiva ATEX;

  • riportare nella documentazione tecnica le ragioni di sicurezza che giustificano l’intervento riservato a un professionista;

  • per gli apparecchi wet, documentare anche l’impossibilità di adottare una diversa soluzione progettuale compatibile con sicurezza e funzionalità;

  • verificare le istruzioni per la rimozione e la sostituzione della batteria, gli strumenti richiesti e la disponibilità dei ricambi;

  • controllare che i professionisti indipendenti possano accedere alle informazioni necessarie per effettuare l’intervento in sicurezza.


Distributori e centri di assistenza dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante per ciascun modello, distinguendo gli interventi consentiti all’utilizzatore da quelli riservati a personale competente. Nelle comunicazioni commerciali andranno evitate affermazioni generiche secondo cui tutte le lavapavimenti o tutte le macchine ATEX sarebbero automaticamente esentate.


Per le imprese di servizi, coinvolte come utilizzatrici, l’impatto riguarda soprattutto la manutenzione. La sostituzione dovrà essere gestita secondo le istruzioni del fabbricante e affidata a un professionista indipendente quando previsto.


Le linee guida descrivono il professionista indipendente come un operatore dotato delle competenze tecniche e delle qualificazioni necessarie per intervenire sul prodotto nel quale è incorporata la batteria. Non può quindi essere assimilato a un utilizzatore generico.


Tempi di applicazione

  • 14 luglio 2026: adozione del Regolamento delegato C(2026) 5031 final e delle linee guida aggiornate C(2026) 5032.

  • Pubblicazione in GUUE: il regolamento delegato non risulta ancora pubblicato ed è soggetto al controllo previsto per gli atti delegati da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

  • Entrata in vigore: ventesimo giorno successivo alla futura pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  • 18 febbraio 2027: applicazione dell’articolo 11 del Regolamento batterie.


Il regolamento delegato non contiene uno specifico regime sanzionatorio. Restano applicabili il quadro generale del Regolamento (UE) 2023/1542 e le relative disposizioni di attuazione e controllo.


Per le aziende, la verifica dovrà essere condotta prodotto per prodotto. La categoria commerciale della macchina, la marcatura ATEX o il grado di protezione IP, considerati singolarmente, non sono sufficienti a dimostrare il diritto alla deroga.

 
 

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