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Decreto MASE 7 maggio 2026: nuove esenzioni piombo RoHS

  • 26 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 maggio 2026, che aggiorna l’Allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, relativo alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

Il decreto dà attuazione alle tre direttive delegate della Commissione europea (UE) 2025/1802, (UE) 2025/2363 e (UE) 2025/2364, tutte dell’8 settembre 2025, intervenendo sulle esenzioni relative all’uso del piombo in specifiche applicazioni tecniche.


Per il settore del cleaning professionale, l’aggiornamento può interessare in particolare i produttori, importatori e distributori di macchine e attrezzature elettriche ed elettroniche, incluse lavasciuga, aspiratori professionali, macchine con componentistica elettronica, sistemi di controllo, componenti elettrici, sensori e dispositivi integrati che rientrano nel campo di applicazione RoHS.


Le modifiche riguardano principalmente:


Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

La precedente esenzione 7 a) viene riformulata e articolata in più sotto-voci, da 7 a)-I a 7 a)-VII, per distinguere meglio le diverse applicazioni tecniche: interconnessioni interne, assemblaggi di semiconduttori, giunti di saldatura, sigillature ermetiche, lampade e trasduttori audio. La voce generale 7 a) scade il 30 giugno 2027, mentre le nuove sotto-voci scadono il 31 dicembre 2027.


Piombo in componenti di vetro o ceramica

Il decreto modifica le voci 7 c)-I e 7 c)-II e introduce le nuove voci 7 c)-V e 7 c)-VI, relative a componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro, nella ceramica o in matrici di vetro/ceramica. Le scadenze variano tra il 30 giugno 2027 e il 31 dicembre 2027, a seconda della specifica applicazione.


Piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame

Sono aggiornate le esenzioni relative al piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame. In particolare, le nuove formulazioni delle voci 6 a), 6 a)-I, 6 a)-II, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II, 6 b)-III e 6 c) prevedono scadenze differenziate tra l’11 dicembre 2026, l’11 giugno 2027 e il 30 giugno 2027, in funzione del materiale, della categoria di AEE e dell’applicazione tecnica.


Le aziende interessate dovrebbero quindi verificare se i propri prodotti o componenti utilizzano ancora piombo in applicazioni coperte dalle esenzioni modificate, con particolare attenzione a saldature, leghe metalliche, componenti elettronici, componenti in vetro o ceramica, schede elettroniche e sistemi di controllo.


Sul piano operativo, è opportuno:

  • mappare i prodotti e i componenti interessati, verificando la presenza di piombo nelle applicazioni oggetto di aggiornamento;

  • verificare la corretta voce di esenzione applicabile, evitando riferimenti generici a vecchie voci RoHS non più coerenti con la nuova articolazione dell’Allegato III;

  • controllare le scadenze specifiche per ciascuna esenzione, pianificando per tempo eventuali sostituzioni, redesign o aggiornamenti tecnici;

  • aggiornare la documentazione tecnica RoHS, incluse dichiarazioni UE di conformità, fascicoli tecnici, distinte base, schede prodotto e dichiarazioni dei fornitori;

  • richiedere evidenze aggiornate alla catena di fornitura, in particolare per componenti elettronici, schede, saldature, leghe metalliche e parti integrate nelle macchine;

  • informare, ove necessario, clienti e distributori sugli eventuali impatti di conformità e sulle tempistiche di adeguamento.


Il decreto non introduce un nuovo impianto sanzionatorio autonomo, ma si inserisce nel quadro del D.Lgs. 27/2014, che già disciplina vigilanza, controlli e sanzioni in materia RoHS. In caso di non conformità possono applicarsi sanzioni amministrative, oltre a provvedimenti di divieto di immissione sul mercato, ritiro o richiamo delle AEE non conformi.

 
 

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