Biocidi: aggiornato l’elenco articolo 95
- 12 giu
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ECHA ha aggiornato l’elenco dei fornitori di sostanze attive e prodotti biocidi ai sensi dell’articolo 95 del regolamento biocidi. La pagina ECHA sugli approved suppliers ricorda che, per poter mettere a disposizione sul mercato UE un prodotto biocida, il fornitore della sostanza attiva o del prodotto deve figurare nell’elenco per il tipo di prodotto pertinente.
Per la detergenza professionale, l’aggiornamento è direttamente rilevante per disinfettanti, sanificanti, prodotti antimicrobici, preservanti e formulazioni con claim biocidi. Interessa in particolare prodotti per superfici, ambienti, igiene professionale, aree alimentari, conservazione delle miscele e articoli trattati quando la funzione dichiarata è riconducibile a un’azione biocida.
Per gli associati AFIDAMP, la ricaduta operativa principale è verificare che le sostanze attive utilizzate o i prodotti biocidi distribuiti siano coperti da un fornitore incluso nell’elenco articolo 95, con corretto abbinamento tra sostanza attiva e product type. La verifica è particolarmente importante per importatori, distributori, private label e aziende che acquistano prodotti finiti da terzi.
L’aggiornamento non introduce automaticamente nuove autorizzazioni o nuovi divieti, ma richiede un controllo periodico della catena di fornitura. Etichette, SDS, documentazione tecnica, claim commerciali e contratti con fornitori dovrebbero essere coerenti con lo stato regolatorio del prodotto e con l’effettiva presenza del soggetto autorizzato nell’elenco ECHA.