Diritto alla riparazione: cosa cambia per gli aspirapolvere
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026 il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.
Il decreto entrerà in vigore il 22 ottobre 2026 e introduce nuove disposizioni nel Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).
Per le aziende AFIDAMP le novità riguardano soprattutto gli aspirapolvere che possono essere acquistati da consumatori privati, anche attraverso la distribuzione, e le regole sulla garanzia legale, applicabili più in generale alle vendite ai consumatori.
Quali aspirapolvere sono interessati?
Il decreto introduce un obbligo di riparazione per determinati beni acquistati dai consumatori, quando il difetto si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore.
L'obbligo riguarda i prodotti individuati nell'allegato II-decies del Codice del consumo, nei limiti dei requisiti di riparabilità previsti dai rispettivi regolamenti europei.
Tra questi figurano gli aspirapolvere disciplinati dal regolamento (UE) n. 666/2013, relativo alla progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere.
Aspirapolvere professionali, commerciali e industriali
Per valutare l'applicabilità delle nuove disposizioni occorre distinguere la classificazione tecnica dell'apparecchio dalla destinazione commerciale.
Il termine «aspirapolvere professionale» è comunemente utilizzato nel settore, ma non identifica una categoria autonoma ai fini del regolamento 666/2013.
La norma definisce invece:
Aspirapolvere commerciale: apparecchio per la pulizia di ambienti professionali destinato a utilizzatori non esperti, addetti alle pulizie o imprese di pulizia, in uffici, negozi, ospedali e alberghi, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità prevista dalla normativa richiamata all'articolo 2, punto 10.
Aspirapolvere industriale: apparecchio progettato per processi produttivi, per la rimozione di materiali pericolosi o di polveri pesanti in determinati contesti, oppure destinato a far parte di macchine o utensili industriali. La definizione comprende anche gli aspirapolvere commerciali con testa di larghezza superiore a 0,50 metri (articolo 2, punto 9).
Aspirapolvere domestico: apparecchio destinato all'uso domestico e dichiarato tale dal fabbricante, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 16.
Queste definizioni non costituiscono, da sole, il criterio per stabilire se un apparecchio rientra nel regolamento 666/2013. Il campo di applicazione dipende dall'alimentazione elettrica e dalle esclusioni previste dall'articolo 1.
Tabella per verificare l'applicabilità
Verifica | Cosa controllare | Esito |
1. Alimentazione | L'aspirapolvere è alimentato dalla rete elettrica, anche in modalità ibrida (rete e batteria)? | Se è alimentato esclusivamente a batteria è escluso dal regolamento 666/2013. Se funziona a rete, passare alla verifica successiva. |
2. Esclusioni | L'apparecchio rientra tra aspiraliquidi, aspirapolvere aspiraliquidi, robot, industriali, centralizzati, lucidatrici per pavimenti o aspiratori per esterni? | Se rientra in una delle esclusioni, è fuori dal regolamento 666/2013 e dallo specifico obbligo di riparazione collegato a tale atto. |
3. Classificazione | L'aspirapolvere alimentato a rete o ibrido non ricade in nessuna delle esclusioni? | Rientra nel regolamento 666/2013, indipendentemente dalla denominazione commerciale utilizzata. |
4. Acquirente finale | Il bene è stato acquistato da un consumatore privato, anche attraverso un rivenditore o un negozio online? | Può entrare in gioco il nuovo diritto alla riparazione, nei limiti delle specifiche europee applicabili. Gli acquisti effettuati per attività d'impresa o professionali restano esclusi da questa tutela. |
Attenzione alle denominazioni: il regolamento distingue gli «aspiraliquidi», che applicano detergenti a base d'acqua o vapore sulla superficie e li aspirano insieme allo sporco, dagli «aspirapolvere aspiraliquidi», progettati per aspirare più di 2,5 litri di liquido oltre allo sporco secco. Entrambe le categorie sono escluse, ma la classificazione va verificata in base alle caratteristiche reali del modello.
Per gli apparecchi esclusi dal regolamento 666/2013 restano comunque applicabili le disposizioni generali sulla garanzia legale, quando venduti ai consumatori.
Il regolamento contiene requisiti relativi alle informazioni per lo smontaggio non distruttivo a fini di manutenzione, ma non stabilisce periodi minimi di disponibilità dei ricambi. La portata concreta del nuovo obbligo di riparazione per gli aspirapolvere richiede una valutazione specifica, in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi.
Gli obblighi per fabbricanti, importatori e distributori
Per i prodotti effettivamente soggetti al nuovo obbligo, il consumatore può chiedere la riparazione al fabbricante quando il difetto non rientra nella responsabilità del venditore.
La riparazione deve essere effettuata gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole, entro tempi ragionevoli. Il fabbricante può affidare l'intervento a un centro assistenza esterno e non è tenuto a riparare quando la riparazione è impossibile.
La normativa prevede inoltre che:
le informazioni sui servizi di riparazione siano disponibili gratuitamente, in modo chiaro e facilmente accessibile;
i prezzi indicativi delle normali riparazioni siano consultabili su un sito web ad accesso libero;
le parti di ricambio e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dal fabbricante siano offerti a prezzi ragionevoli, che non scoraggino la riparazione;
il fabbricante non ostacoli ingiustificatamente la riparazione attraverso clausole contrattuali o soluzioni hardware e software, né impedisca ai riparatori indipendenti l'impiego di ricambi originali, usati o compatibili conformi ai requisiti applicabili.
Il fabbricante non può inoltre rifiutare una riparazione per il solo fatto che il prodotto sia già stato riparato da altri.
L'obbligo ricade sul fabbricante. Se questo è stabilito fuori dall'Unione europea, vi adempie il rappresentante autorizzato nell'UE oppure, in sua assenza, l'importatore e, in mancanza anche di quest'ultimo, il distributore.
Anche un'impresa che fa fabbricare un prodotto e lo commercializza con il proprio marchio può assumere la qualifica di fabbricante, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781.
Attenzione alle vendite B2B: un fabbricante che vende esclusivamente a distributori può essere coinvolto se il prodotto viene successivamente acquistato da un consumatore privato. Gli acquisti effettuati da imprese o professionisti per la propria attività, anche tramite rivenditori, restano fuori da questa specifica disciplina a tutela dei consumatori.
Le nuove disposizioni sulla riparazione entreranno in vigore il 22 ottobre 2026. Il decreto non contiene una disciplina transitoria espressa per i beni acquistati prima di tale data, la cui eventuale inclusione richiede una verifica specifica.
Garanzia legale: dodici mesi aggiuntivi in caso di riparazione
Una seconda novità interessa più in generale le vendite di beni ai consumatori, anche quando i prodotti non rientrano tra quelli soggetti allo specifico obbligo di riparazione.
Se un bene difettoso viene riparato nell'ambito della garanzia legale di conformità, il periodo di responsabilità del venditore si estende una sola volta di dodici mesi.
Si tratta di un'estensione del periodo di responsabilità previsto dalla legge, non di una nuova garanzia di dodici mesi decorrente dalla riparazione.
Prima di fornire il rimedio, il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nei casi previsti dalla legge, e dell'eventuale estensione della responsabilità.
Il decreto aggiunge la riparabilità, accanto alla durabilità già prevista, tra le caratteristiche da considerare per valutare la conformità di un bene. In questa valutazione contano anche le dichiarazioni pubbliche del produttore, comprese quelle riportate nella pubblicità e nelle etichette. Per le aziende è utile verificare che le informazioni presenti nei cataloghi e nelle schede prodotto corrispondano alle effettive caratteristiche degli apparecchi.
Queste modifiche si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026, compresi quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Modulo europeo e sanzioni
Il decreto introduce un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, utilizzabile facoltativamente dai riparatori che offrono servizi ai consumatori, anche per prodotti non compresi nell'elenco dei beni soggetti all'obbligo specifico di riparazione.
Il modulo è gratuito, salvo gli eventuali costi necessari per la diagnosi, da comunicare preventivamente. Se utilizzato, le condizioni offerte devono rimanere valide per almeno 30 giorni, salvo accordi per un periodo più lungo. Se il consumatore le accetta entro tale periodo, il riparatore deve eseguire l'intervento alle condizioni indicate.
Le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies del Codice del consumo possono comportare sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, con raddoppio dei limiti in caso di particolare gravità o recidiva.
La competenza per l'accertamento è attribuita all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Anche le violazioni della disciplina sulla garanzia legale sono soggette all'accertamento dell'AGCM, secondo il nuovo articolo 135 vicies-quater del Codice del consumo, che richiama il procedimento e le disposizioni sanzionatorie dell'articolo 27, commi da 2 a 15.
Cosa verificare in azienda
Per produttori, importatori e distributori di macchine per il cleaning, le prime verifiche riguardano:
Catalogo prodotti: individuare gli aspirapolvere compresi nel regolamento 666/2013, verificando le caratteristiche tecniche e le eventuali esclusioni.
Canali commerciali: accertare se i prodotti possono raggiungere consumatori privati, anche tramite rivenditori, e-commerce o marketplace.
Assistenza post-vendita: verificare le procedure di riparazione, i rapporti con i centri assistenza, le informazioni disponibili e le condizioni economiche applicate.
Garanzia e comunicazione: controllare le procedure di gestione della garanzia legale e le dichiarazioni sulla durabilità e riparabilità presenti nella documentazione commerciale.
L'elenco dei prodotti interessati potrà essere aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in seguito alle modifiche dell'elenco previsto dalla direttiva europea.
