Emissioni industriali UE: novità per chi produce detergenti
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La Commissione europea ha avviato un’iniziativa collegata al Regolamento (UE) 2024/1244, che istituisce il nuovo Industrial Emissions Portal (IEPR) e sostituisce il precedente sistema E-PRTR. L’intervento si inserisce nel quadro della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) e riguarda l’aggiornamento degli obblighi di comunicazione delle sostanze inquinanti per gli impianti industriali soggetti alla disciplina.
Per i produttori di detergenti e formulati chimici, il tema è rilevante perché il regolamento consente alla Commissione di modificare l’Allegato II dell’IEPR, aggiornando l’elenco delle sostanze da dichiarare e le relative soglie di reporting. Il possibile impatto riguarda in particolare gli stabilimenti che rientrano nelle attività della chemical industry dell’Allegato I IED, tra cui la produzione su scala industriale di tensioattivi e, se del caso, di biocidi.
Cosa prevede / cosa cambia
Il regolamento attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’Allegato II per aggiungere nuovi inquinanti, rimuoverne alcuni o modificare le soglie di comunicazione. I criteri sono definiti nell’articolo 15, paragrafo 2: possono essere aggiunti inquinanti che hanno o possono avere un impatto negativo su ambiente o salute, inclusi quelli già regolati dal diritto UE in materia di sostanze chimiche, qualità dell’acqua potabile, acque sotterranee, acque superficiali e qualità dell’aria. Le soglie possono anche essere aggiornate, fino ad arrivare, nei casi di sostanze particolarmente pericolose, a soglie pari a zero.
Quello che oggi cambia, per un produttore di detergenti, non è ancora il contenuto puntuale dell’elenco delle sostanze. Il cambiamento certo è che il quadro normativo consente e prevede un aggiornamento dell’Allegato II, e che tale aggiornamento può riguardare proprio sostanze rilevanti per il comparto chimico.
Impatti operativi per il comparto
Per i produttori di detergenti e formulati chimici con stabilimenti industriali rientranti nella IED/IEPR, l’impatto potenziale è duplice. Da un lato può aumentare la quantità di dati ambientali da raccogliere e comunicare, se l’atto aggiungerà nuovi inquinanti o abbasserà le soglie. Dall’altro può crescere l’esposizione reputazionale, perché il portale è concepito per rendere i dati più accessibili al pubblico e più facilmente confrontabili.
Per i produttori che operano in ambiti collegati a tensioattivi, altri chimici organici o biocidi, la verifica è ancora più importante, perché sono queste le categorie che la IED identifica più chiaramente come attività industriali potenzialmente rilevanti nel perimetro della disciplina.
Per contro, non emerge dalle fonti istituzionali verificate un impatto diretto automatico su operatori che svolgono soltanto attività commerciali, distributive o di semplice confezionamento, se non sono titolari di un’installazione industriale rientrante nelle attività e soglie della IED.
Cosa fare ora
Immediato. Il primo passo è verificare se lo stabilimento rientra effettivamente nel perimetro della IED/IEPR, in particolare nelle attività della chemical industry dell’Allegato I della direttiva. Senza questo presupposto, non è corretto parlare di impatto regolatorio diretto.
3–6 mesi. Per gli operatori già nel perimetro, conviene mappare le sostanze rilevanti per emissioni in aria, acqua e suolo e verificare la capacità interna di reporting ambientale, anche in vista dell’entrata in applicazione del nuovo portale dal 2028. Questo è coerente con la struttura del regolamento e con la tempistica indicata dalla Commissione.
Monitoraggio. È opportuno seguire l’atto delegato della Commissione che aggiornerà l’Allegato II, perché sarà quel testo a chiarire quali sostanze e quali soglie interesseranno concretamente i produttori chimici. In questa fase, senza il testo finale verificato della proposta specifica, non sarebbe corretto anticiparne il contenuto puntuale.