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Imballaggi hospitality: nuove regole di compostabilità

8 ott
Tempo di lettura: 1 min

Con la Legge 5 ottobre 2026, n. 173, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 143/2026 sull’obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggio. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono efficaci dal 7 ottobre 2026.


Per il cleaning professionale interessa soprattutto la nuova disciplina degli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo, previsti dall’art. 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006. La norma riguarda i formati destinati esclusivamente a una singola prenotazione e da smaltire prima dell’arrivo dell’ospite successivo.


Per questa categoria, oltre alla certificazione dell’imballaggio come biodegradabile e compostabile secondo la UNI EN 13432 o standard europei equivalenti, la conversione richiede che sia certificato come biodegradabile e compostabile anche il prodotto contenuto, in modo da risultare compatibile con il processo di compostaggio. Il testo coordinato del decreto precisa inoltre il ruolo degli organismi accreditati nella certificazione.


Per le aziende che forniscono prodotti destinati all’hospitality è quindi opportuno verificare se le singole referenze rientrano nella fattispecie prevista dalla norma e acquisire la documentazione relativa sia all’imballaggio sia al contenuto. La disposizione non si estende automaticamente a flaconi, taniche o altri imballaggi destinati alla normale detergenza professionale.


Il nuovo comma 4-quinquies dell’art. 261 prevede, dal 1° gennaio 2030, una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, con possibilità di aumento fino al quadruplo del massimo nei casi previsti dalla norma. La sanzione non si applica all’operatore che dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità fornita dal fabbricante, importatore o distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o questa fosse evidente.

 
 

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