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Impianti aeraulici: nuove regole in Lombardia

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min
Dal 4 luglio 2026 la normativa sanitaria lombarda prevede ispezioni tecniche periodiche, valutazione del rischio igienico-sanitario e tracciabilità delle attività di controllo e manutenzione degli impianti aeraulici.

La legge regionale 30 giugno 2026, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 luglio 2026, ha inserito il nuovo articolo 59-bis nella legge regionale n. 33/2009, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. La disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2026.

Il nuovo articolo riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti interni, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione. Sono interessati sia gli impianti di nuova installazione sia quelli già in esercizio.


Che cosa prevede l’articolo 59-bis

Il titolare dell’impianto deve:

  • adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata;

  • sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, dirette a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne;

  • effettuare una valutazione del rischio igienico-sanitario, tenendo conto dell’attività svolta, del livello di affollamento, delle caratteristiche dell’impianto e della normativa applicabile;

  • assicurare, sulla base della valutazione del rischio, controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica adeguatamente tracciati.

La disposizione non elenca specifiche categorie di edifici o attività. Il soggetto al quale attribuisce gli obblighi è il titolare dell’impianto.


Periodicità e interventi di sanificazione

L’articolo 59-bis non fissa intervalli temporali uguali per tutti gli impianti. La frequenza e le modalità dei controlli e degli interventi devono essere definite in relazione al rischio rilevato e alle disposizioni applicabili al singolo caso.

La norma regionale non stabilisce neppure che ogni ispezione debba essere seguita da un intervento di pulizia o sanificazione. Queste attività vanno programmate quando risultano necessarie alla luce delle condizioni dell’impianto e della valutazione effettuata.

Per i luoghi di lavoro resta fermo il quadro nazionale. L’articolo 64 del d.lgs. 81/2008 impone già la regolare manutenzione e pulizia degli impianti. L’allegato IV, punto 1.9.1.4, prevede inoltre che gli impianti di condizionamento e ventilazione meccanica siano sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per tutelare la salute dei lavoratori.


L’interesse per il cleaning professionale

La novità interessa in modo particolare le imprese di servizi e gli operatori specializzati nell’ispezione, nella manutenzione e nell’igiene degli impianti aeraulici. La tracciabilità richiesta dalla legge rende ancora più importante una documentazione chiara delle verifiche e degli interventi eseguiti.

L’impatto è indiretto per i produttori e i distributori di apparecchiature, attrezzature e prodotti destinati specificamente alla pulizia o alla sanificazione degli impianti. Il nuovo articolo, nel proprio testo, non prescrive particolari qualifiche, certificazioni, protocolli privati o specifiche norme tecniche per lo svolgimento delle attività.

 
 
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