top of page

Merci CBAM: obbligo di autorizzazione dal 1° gennaio 2026

  • 16 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Sul portale istituzionale EU ETS – Italia (MASE) sono state pubblicate le Istruzioni per l’autorizzazione dei dichiaranti CBAM (rev. 24/09/2025) relative alla documentazione da allegare per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato (DAC). Il documento richiama che, in base all’art. 4 del Regolamento (UE) 2023/956, le merci CBAM possono essere importate nel territorio doganale dell’Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato; la domanda va presentata tramite il Registro CBAM – Authorization Management Module.


Impatti per il settore del cleaning professionale

Per molti associati AFIDAMP (produttori e distributori di macchine/attrezzature e relativi ricambi, oltre a operatori con supply chain extra-UE), l’obbligo è rilevante quando si importano materiali o componenti riconducibili alle categorie CBAM (ad esempio alcuni semilavorati/parti in ferro/acciaio o alluminio utilizzati in telai, strutture, accessori e componentistica), oppure quando l’azienda importa tramite rappresentante doganale indiretto. In tali casi, dal 2026 l’operatività doganale è condizionata dal possesso (proprio o del rappresentante indiretto) dello status DAC.


Cosa deve contenere la domanda

Le istruzioni MASE riepilogano le informazioni previste dall’art. 5 del Reg. (UE) 2023/956, tra cui: dati del richiedente, codice EORI, attività economica principale, attestazioni/autocertificazioni su profili fiscali e assenza di violazioni gravi o ripetute, dimostrazione della capacità finanziaria e operativa, e stima del valore/volume delle importazioni per tipologia merceologica. Il documento dettaglia inoltre la documentazione di supporto (incluse dichiarazioni sostitutive e una relazione descrittiva sulla capacità finanziaria/operativa) e precisa che alcuni allegati devono essere sottoscritti anche da soggetti chiave dell’organizzazione (responsabili questioni CBAM e soggetti che esercitano controllo sulla gestione).


Tempistiche e indicazione operativa

La domanda è valutata entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento (con deroghe specifiche richiamate nelle note del documento). Considerato l’avvio del periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, per le imprese del cleaning con importazioni potenzialmente CBAM è prudente avviare subito: mappatura voci doganali, definizione del perimetro import, predisposizione degli allegati e instradamento della domanda nel Registro.


Azioni raccomandate per associati AFIDAMP

  • Screening supply chain: individuare importazioni 2025–2026 di prodotti/materiali potenzialmente CBAM e verificare se l’importazione avviene direttamente o via rappresentante indiretto.

  • Pacchetto autorizzativo: predisporre EORI, certificazioni/attestazioni fiscali, autodichiarazioni richieste e relazione su capacità finanziaria/operativa secondo le istruzioni.

  • Governance interna: nominare e formalizzare ruoli/responsabilità (chi compila, chi firma, chi mantiene aggiornate le informazioni nel Registro CBAM).

 
 
bottom of page