PPWR: bozza UE sui registri nazionali dei produttori
- 7 ago
- Tempo di lettura: 3 min
La Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento di esecuzione che definisce il formato comune per l’iscrizione e la comunicazione dei dati nei registri nazionali dei produttori di imballaggi. Il testo è ancora al vaglio della Commissione e può essere modificato. Le osservazioni possono essere presentate fino al 10 settembre 2026.
L’obbligo per gli Stati membri di istituire i registri nazionali e per i produttori di iscriversi deriva già dall’articolo 44 del Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR.
Il progetto pubblicato dalla Commissione europea interviene sulle modalità operative: dati richiesti, categorie di materiali, livello di dettaglio e formati elettronici da usare.
Cosa prevede la bozza
Il progetto distingue il reporting annuale tra produttori che mettono a disposizione almeno 10 tonnellate di imballaggi in uno Stato membro e produttori che restano sotto questa soglia, per i quali è previsto un formato semplificato. La soglia non costituisce un’esenzione dall’iscrizione o dalla responsabilità estesa del produttore.
La comunicazione dovrebbe indicare il materiale predominante dell’imballaggio, il peso dei diversi materiali presenti e i componenti separati dell’unità di imballaggio. I dati dovrebbero basarsi sulla documentazione tecnica prevista dall’allegato VII PPWR oppure su una descrizione completa equivalente.
La bozza prevede anche sistemi elettronici automatizzati, la verifica in blocco dei numeri di registrazione e la pubblicazione gratuita di alcuni dati identificativi dei produttori, compresi denominazione, marchi e codici indicati nell’allegato.
Scarica le bozze:
L’impatto per le imprese AFIDAMP
Per ora non è richiesto alcun adempimento basato su questi nuovi formati. Il progetto indica però quali informazioni le imprese potrebbero dover organizzare:
Produttori e distributori di macchine e attrezzature: occorrerà disporre di dati su cartoni, film, reggette, pallet, protezioni ed elementi in EPS o altri materiali, distinguendo i componenti dell’imballaggio.
Produttori e distributori di detergenti e disinfettanti: il reporting potrà richiedere il dettaglio di flaconi, taniche, tappi, pompe, trigger, etichette e sistemi di ricarica, soprattutto quando l’imballaggio è composto da più materiali.
Produttori di paste lavamani professionali: dovranno essere considerati contenitori, chiusure, dosatori, etichette e relativi imballaggi multipli e per il trasporto.
Produttori e distributori di materiali, consumabili e carta tissue: l’attenzione riguarderà film flessibili, sacchi, confezioni in carta o cartone e imballaggi collettivi.
Distributori: dovranno verificare, per le operazioni svolte e per ciascuno Stato membro interessato, se assumono la qualifica di produttore ai fini della responsabilità estesa. La sola attività di rivendita non consente una risposta automatica.
Imprese di servizi: il semplice utilizzo finale di prodotti imballati, di regola, non determina la qualifica di produttore. La posizione va verificata se l’impresa svolge anche operazioni che rientrano nella definizione dell’articolo 3, punto 15, PPWR.
Cosa possono fare le aziende
In attesa del testo definitivo, le imprese possono iniziare a:
mappare gli imballaggi per la vendita, multipli e per il trasporto;
verificare la disponibilità dei pesi per materiale e componente;
organizzare le informazioni ricevute dai fornitori;
individuare gli Stati membri nei quali potrebbero assumere il ruolo di produttore ai fini EPR.
Il progetto non è stato adottato né approvato dalla Commissione e riflette una posizione preliminare dei suoi servizi. Se il testo sarà adottato nella forma attuale, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento decorrerà il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, PPWR per l’adeguamento dei registri nazionali.
AFIDAMP seguirà l’iter del provvedimento e riprenderà il tema in un webinar dedicato al PPWR, a fine mese i dettagli dell'evento.


