Restrizione 78 REACH: al via i primi obblighi su microplastiche
- 22 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 23 set 2025
Che cos’è la “Restrizione 78”
Il Regolamento (UE) 2023/2055 modifica l’Allegato XVII di REACH introducendo la voce 78 sulle “microparticelle di polimeri sintetici” (microplastiche). La restrizione vieta o condiziona l’immissione sul mercato di microplastiche intenzionalmente aggiunte come sostanze o componenti di miscele ≥ 0,01% p/p, fissando definizioni, deroghe e un calendario di adempimenti e divieti.
Cosa entra in vigore il 17 ottobre 2025
1) Istruzioni e dati per gli usi in siti industriali
I fornitori di microparticelle destinate a usi presso siti industriali devono fornire:
istruzioni d’uso e smaltimento per prevenire rilasci;
la dichiarazione obbligatoria: “Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
quantità o concentrazione delle microplastiche;
informazioni generiche sull’identità dei polimeri.Obbligo applicabile espressamente dal 17/10/2025.
2) Istruzioni per additivi alimentari e usi coperti dal §5
Dal 17/10/2025 i fornitori di prodotti di cui al §4(d) (additivi alimentari) e al §5 (microplastiche contenute/trasformate/incorporate in modo da non rientrare più nell’ambito della voce 78 durante l’uso finale) devono trasmettere istruzioni d’uso e smaltimento chiare per evitare rilasci agli utilizzatori professionali e al pubblico.
Nota: per i prodotti di cui al §4(e) (dispositivi medico-diagnostici in vitro) lo stesso obbligo informativo scatta dal 17/10/2026
Altre scadenze già fissate (selezione rilevante per il cleaning)
Divieti di immissione sul mercato per specifiche categorie:
Detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell’aria: applicazione del divieto a decorrere dal 17/10/2028.
Prodotti da sciacquare (cosmetici): dal 17/10/2027 (salve eccezioni specifiche); prodotti da non sciacquare: dal 17/10/2029. (rilevante per prodotti borderline/igiene professionale)
Obblighi di trasmissione dati all’ECHA (report annuale entro il 31 maggio):
Dal 2026: per fabbricanti e utilizzatori a valle industriali che impiegano pellet/fiocchi/polveri come materie prime della plastica presso siti industriali (poi esteso dal 2027 agli altri fabbricanti/industrial users in sito).
Dal 2027: per i fornitori di prodotti (categorie §4(b),(d),(e) e §5) immessi per la prima volta sul mercato per utilizzatori professionali o pubblico.
Etichettatura “Questo prodotto contiene microplastiche.”: richiesta tra 17/10/2031–16/10/2035 per i prodotti di cui al §6(c) (alcuni cosmetici leave-on); i prodotti già immessi prima del 17/10/2031 hanno una finestra fino al 17/12/2031. (rilevanza solo per imprese con portafogli B2C/B2B cosmetico)
Cosa cambia per gli operatori del cleaning professionale
Produttori di detergenti/prodotti chimici professionali
Aggiornare in tempi utili etichette, SDS e documentazione tecnica per ogni prodotto che contenga microplastiche intenzionalmente aggiunte: includere la dicitura REACH voce 78 e i dati richiesti quando applicabile (es. forniture per usi industriali).
Pianificare la sostituzione/ri-formulazione dei prodotti rientranti nelle categorie oggetto di divieto dal 17/10/2028 (detergenti, cere, lucidanti, profumazione dell’aria), salvo ipotesi specifiche non ricadenti nella restrizione (esclusioni per polimeri degradabili/solubili dimostrate secondo appendici 15–16).
Tracciare e conservare le informazioni per il futuro reporting ECHA se rientranti negli obblighi (dal 2027 per i “fornitori di prodotti” nelle categorie indicate).
Distributori e rivenditori
Verificare la conformità della documentazione dei prodotti (presenza della dichiarazione obbligatoria, istruzioni d’uso/smaltimento quando dovute). L’immissione sul mercato di articoli non conformi espone a responsabilità nella catena di fornitura.
Imprese di servizi di pulizia (utilizzatori professionali)
Adeguare le procedure operative: seguire e far seguire al personale le istruzioni d’uso e smaltimento ricevute per prevenire rilasci (dal 2025 per categorie §4(d) e §5; dal 2026 per §4(e)). Integrare nei piani qualità/ambiente e nei capitolati.
Richiedere ai fornitori la documentazione aggiornata per prodotti che possano contenere microplastiche intenzionali.
Importatori
Stessi obblighi dei produttori UE: garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino divieti, deroghe e obblighi informativi; prepararsi al reporting ECHA se rientranti.
Che cosa devono fare subito le aziende (check-list operativa)
Mappatura del portafoglio: individuare miscele/prodotti con microplastiche intenzionali (≥0,01% p/p) e relativi usi (industriale/professionale/pubblico).
Per le forniture a siti industriali: predisporre entro il 17/10/2025 la documentazione con: istruzioni d’uso/smaltimento, dichiarazione REACH voce 78, quantità/concentrazione, identità generica dei polimeri.
Per §4(d) e §5: assicurare entro il 17/10/2025 istruzioni chiare per professionisti/pubblico su prevenzione dei rilasci; per §4(e) entro il 17/10/2026.
Piano di sostituzione per categorie a divieto (detergenti/cere/lucidanti/profumatori aria) entro il 17/10/2028; valutare eventuali esclusioni (polimeri degradabili/solubili dimostrati secondo appendici 15–16).
Preparazione al reporting ECHA: dal 2026 per fabbricanti/industrial users con pellet/fiocchi/polveri presso siti industriali; dal 2027 per i fornitori di prodotti delle categorie indicate, con invio annuale entro il 31 maggio.
Sanzioni
Il regolamento UE è direttamente applicabile; l’inosservanza comporta violazioni di REACH sanzionate secondo il diritto nazionale. In Italia saranno previste sanzioni amministrative (ed eventuali provvedimenti interdittivi) per immissione sul mercato/fornitura di prodotti non conformi; le amministrazioni competenti applicheranno i controlli di vigilanza. (Base: obblighi materiali e informativi della voce 78 e riparto di responsabilità lungo la catena di approvvigionamento).
Definizioni ed esclusioni utili
Campo di applicazione: sostanze/miscele con microplastiche intenzionalmente presenti ≥0,01% p/p.
Esclusioni: polimeri degradabili (Appendice 15) o solubili >2 g/l (Appendice 16); polimeri naturali non modificati chimicamente
