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Cosmetici: nuove restrizioni UE sulle sostanze CMR

  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Con il Regolamento (UE) 2026/78, la Commissione europea aggiorna gli allegati II, III, IV e V del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009, adeguando la disciplina alle nuove classificazioni CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) introdotte dal regolamento CLP. Il provvedimento si applica dal 1° maggio 2026  e ha impatti diretti sulle aziende che producono o commercializzano cosmetici e prodotti per l’igiene personale collegati alla filiera della detergenza professionale.


La logica del regolamento è confermata dall’articolo 15 del Regolamento cosmetici: le sostanze classificate CMR sono in linea generale vietate nei cosmetici, salvo specifiche deroghe supportate da una valutazione positiva del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS).


Tra le sostanze di maggiore interesse per il settore figura l’argento. Il regolamento distingue tra argento massiccio, polvere d’argento e nanoargento, introducendo restrizioni specifiche e consentendo l’uso dell’argento in particelle micrometriche solo in condizioni definite sicure dal SCCS. In particolare, l’argento in polvere viene autorizzato in alcuni prodotti cosmetici entro limiti di concentrazione specifici.


Rilevante anche il caso dell’Hexyl Salicylate, sostanza profumante molto diffusa, aggiunta all’allegato III con limiti differenziati in funzione del tipo di cosmetico e con restrizioni dedicate ai prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni. Per i prodotti da sciacquare, inclusi alcuni detergenti per mani e corpo, le concentrazioni massime possono arrivare allo 0,5%, mentre per specifici prodotti destinati ai bambini si applicano limiti più restrittivi.


Il regolamento aggiorna inoltre la disciplina dell’o-Phenylphenol e del relativo sale sodico, consentendone l’utilizzo come conservante entro limiti definiti e introducendo avvertenze obbligatorie, tra cui l’indicazione di evitare il contatto con gli occhi e il divieto d’uso in applicazioni che possano determinare esposizione per inalazione.


Per il settore AFIDAMP, l’impatto riguarda soprattutto le aziende che, oltre ai detergenti professionali, producono o commercializzano saponi liquidi, detergenti per mani, gel igienizzanti e altri cosmetici per l’igiene personale. Le imprese dovranno verificare la presenza delle sostanze interessate nelle formulazioni, aggiornare le valutazioni di sicurezza, adeguare etichette e documentazione tecnica e rivedere eventuali claim o istruzioni d’uso.


Il regolamento conferma inoltre una tendenza ormai consolidata: il progressivo allineamento tra classificazione CLP e disciplina cosmetica, con crescente attenzione alla giustificazione scientifica delle deroghe e alla tracciabilità delle sostanze utilizzate nelle formulazioni.

 
 

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