DL 38: iperammortamento senza vincolo UE e taglio 5.0
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
A seguito delle anticipazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato stampa del 12 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, che interviene su diverse misure di incentivazione agli investimenti produttivi.
Tra le novità più rilevanti si conferma la modifica al regime di iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026: viene eliminato il vincolo che limitava l’accesso al beneficio ai soli beni prodotti nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Viene quindi meno la restrizione territoriale relativa all’origine dei beni, ampliando l’ambito applicativo della misura.
Il decreto interviene inoltre sul tema degli investimenti in tecnologie avanzate legati alla Transizione 5.0, definendo il trattamento dei progetti risultati “tecnicamente ammissibili” ma rimasti privi di copertura finanziaria.
In particolare, è riconosciuto alle imprese interessate un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% del credito originariamente spettante, limitatamente agli investimenti in beni strumentali inclusi negli allegati A e B alla legge 232/2016, con inclusione delle spese di certificazione. Lo stanziamento complessivo è pari a 537 milioni di euro per il 2026.
Il credito sarà comunicato dal GSE entro il 30 aprile 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026, senza applicazione dei limiti ordinari di compensazione.
È importante evidenziare che tale misura non costituisce una nuova agevolazione generalizzata né una revisione del credito d’imposta 4.0 o 5.0, ma rappresenta una soluzione straordinaria rivolta a una platea specifica di imprese già inserite nel percorso Transizione 5.0.
Dal punto di vista economico, il meccanismo introdotto comporta una riduzione significativa del beneficio effettivo. Poiché il 35% si applica al credito teorico e non all’investimento, le aliquote reali risultano fortemente ridimensionate: ad esempio, per investimenti che avrebbero beneficiato di un credito al 45%, l’agevolazione effettiva si riduce al 15,75% dell’investimento. In molti casi, il beneficio risulta quindi inferiore rispetto al credito previsto dalla Transizione 4.0.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il perimetro degli investimenti ammessi: restano esclusi gli investimenti in fonti rinnovabili (FER) e sistemi di gestione dell’energia, che rappresentavano uno dei pilastri della misura Transizione 5.0. Tale esclusione incide in modo significativo sul valore complessivo degli incentivi riconosciuti.
Nel complesso, le risorse stanziate (537 milioni) coprono solo una parte limitata del fabbisogno originario, stimato in circa 1,6 miliardi di euro per i progetti non finanziati, determinando una riduzione selettiva e parziale del sostegno atteso dalle imprese.
Cosa è già certo
Eliminazione del vincolo UE/SEE per l’iperammortamento;
Credito d’imposta pari al 35% del credito teorico per i progetti 5.0 tecnicamente ammissibili ma non finanziati;
Esclusione degli investimenti in FER ed energia dal perimetro della misura;
Utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026 in compensazione.
Cosa resta da monitorare
l’iter di conversione in legge del decreto, che potrebbe modificare risorse e perimetro della misura;
l’eventuale introduzione di risorse aggiuntive, già oggetto di confronto annunciato dal Governo;
possibili chiarimenti operativi da parte del GSE e dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di tali interventi, il quadro degli incentivi si conferma in evoluzione: da un lato si amplia l’accesso all’iperammortamento, dall’altro si ridimensiona in modo significativo il sostegno previsto per una parte degli investimenti legati alla Transizione 5.0.
AFIDAMP continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo e informerà tempestivamente gli associati in caso di aggiornamenti rilevanti.

