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EUDR: proroghe e nuove regole per le imprese UE

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 23 dicembre, del Regolamento (UE) 2025/2650, che modifica e semplifica il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR), l’Unione europea interviene in modo mirato per rendere più graduale e proporzionata l’entrata in applicazione di una normativa che avrà impatti significativi anche sulla filiera del cleaning professionale.

Il nuovo regolamento non mette in discussione gli obiettivi ambientali dell’EUDR, contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati alle catene di approvvigionamento globali, ma introduce proroghe, semplificazioni operative e regimi dedicati alle micro e piccole imprese, con ricadute concrete per produttori di macchine, attrezzature, materiali di consumo e prodotti chimici, nonché per distributori e imprese di servizi.


Perché l’EUDR riguarda il cleaning professionale

Anche se il settore del cleaning non è tradizionalmente percepito come “a rischio deforestazione”, molte materie prime, componenti e semilavorati utilizzati nella filiera rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, in particolare:

  • Carta e cartone (tissue, carta asciugamani, imballaggi);

  • Legno e derivati (manici, strutture, pallet, imballaggi);

  • Gomma naturale (guarnizioni, ruote, tergi, componentistica);

  • Soia e olio di palma (ingredienti o coadiuvanti nella chimica detergente, direttamente o indirettamente).

Questo significa che, a seconda del ruolo nella catena di fornitura, operatori e commercianti del cleaning potranno essere soggetti a obblighi di tracciabilità e due diligence.


Le nuove scadenze: più tempo per adeguarsi

La prima novità rilevante introdotta dal Reg. (UE) 2025/2650 riguarda il rinvio dell’entrata in applicazione degli obblighi principali:

  • 30 dicembre 2026: data di applicazione generale per gli operatori;

  • 30 giugno 2027: data di applicazione per persone fisiche e micro o piccole imprese, purché già costituite come tali al 31 dicembre 2024.

Per la filiera del cleaning questo significa un anno in più per rivedere i processi di approvvigionamento, mappare i fornitori, adeguare i sistemi informativi e formare le funzioni aziendali coinvolte (acquisti, qualità, compliance, sostenibilità).


Due diligence: obbligo concentrato sull’operatore

Il regolamento chiarisce e rafforza un principio chiave: la dichiarazione di due diligence è presentata dall’operatore che immette il prodotto sul mercato UE o lo esporta.

Per il settore cleaning, questo implica che:

  • il produttore UE o l’importatore extra-UE resta il soggetto centrale dell’obbligo;

  • distributori, rivenditori e altri attori a valle non devono presentare una nuova dichiarazione di due diligence per prodotti già coperti.

Tuttavia, la semplificazione non equivale a un’esenzione totale per gli attori a valle.


Cosa devono fare distributori e operatori a valle

Gli attori a valle della filiera (inclusi molti operatori del cleaning professionale) devono comunque:

  • raccogliere e conservare le informazioni ricevute dal fornitore;

  • gestire la tracciabilità tramite i numeri di riferimento o identificativi delle dichiarazioni di due diligence effettuate a monte;

  • mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.


Inoltre, per operatori e commercianti non PMI, in presenza di informazioni pertinenti o segnali di rischio di non conformità, restano obblighi specifici di segnalazione e cooperazione.

Il messaggio per il settore è chiaro: meno burocrazia duplicata, ma maggiore attenzione documentale.


Regime dedicato per micro e piccoli operatori primari

Una novità di particolare rilievo riguarda i micro e piccoli operatori nella fase primaria della catena di approvvigionamento (ad esempio produttori primari di materie prime rilevanti):

  • è prevista una procedura semplificata “una tantum” nel sistema informativo;

  • l’operatore ottiene un identificativo che può essere utilizzato per le successive immissioni sul mercato;

  • il regime è applicabile solo a condizioni specifiche (dimensione dell’impresa, ruolo primario, paese classificato a basso rischio).

Per la filiera del cleaning, questo aspetto è rilevante soprattutto a monte, nei rapporti con fornitori di materie prime o semilavorati.


Una normativa “in evoluzione”: valutazione nel 2026

Il regolamento introduce anche una clausola di riesame: la Commissione europea dovrà effettuare una valutazione entro il 30 aprile 2026, con la possibilità di presentare ulteriori proposte legislative se emergessero criticità applicative.

Per le imprese del cleaning questo significa che il quadro normativo non è statico e richiederà un monitoraggio continuo, anche in coordinamento con altre iniziative UE (Ecodesign, ESPR, Green Claims, Data Act).


Implicazioni strategiche per il settore cleaning

In prospettiva, l’EUDR rafforza alcune tendenze già in atto nel settore:

  • maggiore trasparenza delle catene di fornitura;

  • integrazione tra compliance ambientale e qualità del prodotto;

  • crescente importanza della documentazione digitale e della tracciabilità;

  • necessità di dialogo strutturato con i fornitori, soprattutto extra-UE.

Per le aziende del cleaning professionale, il tempo guadagnato con la proroga va utilizzato non solo per “adeguarsi”, ma per ripensare i processi di acquisto e qualificazione dei fornitori in chiave di resilienza e sostenibilità.


Il nuovo Reg. (UE) 2025/2650 non ridimensiona l’EUDR, ma ne rende più realistico l’impatto operativo. Per la filiera del cleaning professionale si tratta di una finestra temporale preziosa per prepararsi, evitando approcci reattivi e trasformando un obbligo normativo in leva di competitività e affidabilità sul mercato.


 
 
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