Regolamento imballaggi, arriva la guida UE
- 3 apr
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Il settore del cleaning professionale usa e immette sul mercato una quantità molto ampia di imballaggi: flaconi, taniche, secchi, sacchi, film, cartoni, pallet, involucri per accessori, confezioni e-commerce e imballi da trasporto. Il quadro normativo di riferimento è il PPWR, cioè il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il regolamento è già adottato, è in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026.
Il 30 marzo 2026 la Commissione ha approvato il contenuto della bozza di guida. Il documento sarà formalmente adottato in una fase successiva, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Le indicazioni contenute nella bozza non sono giuridicamente vincolanti, ma rappresentano già l’orientamento della Commissione sull’applicazione del regolamento. Questo elemento è rilevante per le imprese che stanno già adeguando imballaggi, contratti e responsabilità di filiera in vista dell’applicazione del regolamento dal 12 agosto 2026.
La guida chiarisce innanzitutto che non introduce nuove regole, ma supporta l’interpretazione di quelle già vigenti. La Commissione ricorda che il documento non modifica il PPWR e che solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione vincolante. Tuttavia, la guida anticipa l’approccio amministrativo che la Commissione intende adottare nei casi concreti e nelle situazioni più controverse.
Uno dei chiarimenti più utili riguarda la nozione di imballaggio. La Commissione precisa che non basta verificare se un articolo compare negli esempi dell’allegato del regolamento. Occorre sempre controllare la sua funzione reale: contenere, proteggere, presentare, trasportare o consegnare un prodotto. La guida porta esempi concreti. I sacchetti tessili per scarpe o capi possono essere imballaggio se servono a proteggere o presentare il prodotto nella vendita. I contenitori per candele tipo lumini non lo sono. I vasi usati lungo il ciclo di coltivazione non lo sono, mentre possono esserlo se servono alla vendita o al trasporto del prodotto finito. Questo approccio, applicato al cleaning, impone di verificare con attenzione buste, coperture, involucri, supporti di trasporto e accessori di confezionamento.
Molto importante è poi la distinzione tra fabbricante e produttore. La guida chiarisce che il fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura, mentre il produttore è il soggetto che, nel singolo Stato membro, assume gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Nelle filiere con marchio proprio, produzione conto terzi, importazione o vendita a distanza, questi ruoli possono essere diversi. La guida insiste anche sul fatto che di regola esiste un solo fabbricante per l’imballaggio, mentre il produttore è identificato Stato membro per Stato membro: è il soggetto che, in ciascuno Stato, immette per primo l'imballaggio o il prodotto imballato sul territorio in cui quell'imballaggio è destinato a diventare rifiuto. Lo stesso imballaggio può quindi avere produttori diversi in Paesi diversi, a seconda di chi effettua la prima messa a disposizione sul mercato locale.
La Commissione chiarisce anche il ruolo dell’importatore. Una semplice sede secondaria di un operatore extra UE, se priva di personalità giuridica distinta, non è sufficiente per essere considerata né importatore né distributore ai fini del regolamento. La guida chiarisce esplicitamente che lo stesso ragionamento si applica a entrambi i ruoli: serve in ogni caso un soggetto stabilito nell'Unione come persona fisica o giuridica autonoma, ossia una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro. Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i gruppi internazionali che operano nel mercato UE attraverso filiali o strutture commerciali prive di soggettività giuridica propria.
Sul piano tecnico, uno dei passaggi più importanti riguarda la riciclabilità. La guida conferma che dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. Ma aggiunge che i criteri completi di progettazione per il riciclo, previsti dal regolamento, si applicheranno più avanti, cioè dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore del futuro atto delegato, se successiva. Fino ad allora la Commissione rinvia, in sostanza, al quadro tecnico precedente e alla EN 13430:2004. Inoltre precisa che la procedura di valutazione di conformità PPWR sulla riciclabilità non è ancora richiesta fino all’entrata in vigore degli atti delegati specifici. Per le imprese questo non è un rinvio dell’obbligo, ma un chiarimento sul percorso tecnico da seguire.
La guida approfondisce anche la minimizzazione degli imballaggi. Qui la Commissione manda un messaggio preciso: il solo marketing o la semplice accettazione del consumatore non bastano più, da soli, a giustificare peso e volume aggiuntivi. Fino a fine 2029 continueranno a valere il quadro e gli standard esistenti. Dal 2030 entreranno in gioco gli standard aggiornati collegati al nuovo regolamento. Inoltre, per gli imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce, il regolamento introduce il tema dello spazio vuoto, con il tetto del 50%; la guida precisa che questa logica non si trasferisce automaticamente all’imballaggio di vendita, che va valutato in modo diverso.
Un altro capitolo molto delicato è l’etichettatura armonizzata. La Commissione chiarisce che le future etichette europee di conferimento e identificazione sostituiranno i sistemi nazionali paralleli. Fino al 12 agosto 2028 resta utilizzabile la decisione 97/129/CE per l’identificazione dei materiali, ma il suo uso è volontario e, dopo quella data, le vecchie abbreviazioni non saranno più ammesse. La guida aggiunge che le indicazioni relative ai regimi di responsabilità estesa del produttore non dovranno comparire su etichette fisiche, ma solo in formato digitale. Per la filiera del cleaning questo significa ripensare per tempo confezioni, grafica, istruzioni di conferimento e claim ambientali.
La guida entra anche nel rapporto tra PPWR e direttiva sulle plastiche monouso. Per alcuni divieti dell’allegato V del regolamento, la Commissione chiarisce che non si guarda solo alla plastica pura: rientrano anche gli imballaggi composti, compresi quelli a base carta con almeno il 5% di plastica, ma esclusivamente nei casi specifici previsti dall’allegato V del regolamento. Questa soglia non costituisce un criterio generale del PPWR, ma si applica solo a determinati divieti relativi a specifiche tipologie di imballaggio. Questo punto è molto rilevante per articoli misti e confezioni multistrato diffuse anche nelle forniture professionali.
Infine, la Commissione insiste sul fatto che il PPWR è uno strumento di armonizzazione del mercato interno. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi al regolamento, salvo i casi in cui il PPWR lascia uno spazio espresso a misure nazionali. La guida cita, tra le aree in cui possono esistere margini, alcuni aspetti legati ai materiali compostabili e ai sistemi di deposito cauzionale, ma nel complesso la linea è chiara: limitare la frammentazione nazionale.
Impatti operativi per la filiera
Produttori chimici
Per chi produce detergenti, disinfettanti, prodotti per l’igiene professionale e paste lavamani, il primo impatto riguarda la mappa delle responsabilità. Occorre stabilire, per ciascuna linea e per ciascun Paese, chi è il fabbricante dell’imballaggio e chi è il produttore ai fini della responsabilità estesa. Questa analisi è essenziale in presenza di marchio proprio, private label, importazioni o distribuzione transfrontaliera.
Il secondo impatto è tecnico. Flaconi, taniche, secchi, tappi, etichette, manicotti, imballi secondari e terziari devono essere ripensati in funzione di riciclabilità, riduzione di peso e volume, separabilità dei componenti e futura etichettatura armonizzata. È utile ricordare, come precisa la guida, che i requisiti di minimizzazione non sono una novità assoluta: esistevano già nella precedente direttiva PPWD come requisiti essenziali, con la norma EN 13428:2004 come metodologia di riferimento. Ciò che cambia è che il marketing e l'accettazione del consumatore vengono rimossi come criteri giustificativi del peso e del volume aggiuntivi, mentre vengono aggiunti nuovi criteri come riciclabilità, contenuto riciclato e riuso. I progetti avviati oggi devono pertanto già tenere conto di questa traiettoria, anche se i nuovi standard aggiornati entreranno in vigore solo dal 2030.
Produttori di macchine e apparecchiature
Per macchine lavasciuga, aspiratori, robot, generatori di vapore, accessori tecnici e ricambi, il cuore del problema è spesso l’imballaggio da trasporto. Casse, pallet, film, protezioni interne, cartoni ad alto volume e spedizioni e-commerce devono essere verificati sotto due profili: minimizzazione e, in prospettiva, obiettivi di riuso per alcuni imballaggi usati nel trasporto. La guida dedica molta attenzione agli imballaggi da trasporto e al ruolo dell’operatore che li usa per immettere il prodotto sul mercato UE.
C’è poi un tema di classificazione. Alcuni elementi di protezione o supporto potrebbero apparire “semplici accessori logistici”, ma vanno verificati caso per caso per capire se rientrano o no nella nozione di imballaggio secondo la funzione concreta indicata dalla Commissione.
Attrezzature, tissue/carta e altri articoli per la pulizia professionale
Per mop, panni, frange, scope, accessori, rotoli carta, prodotti in tissue, sacchi e consumabili, l’impatto è ampio perché spesso si tratta di articoli con confezioni miste, imballi leggeri, strutture composte o formati multipli. La guida è particolarmente utile qui perché chiarisce che la presenza di carta non basta a escludere la rilevanza della plastica: nei casi previsti dal regolamento, anche una struttura a base carta con componente plastica significativa può rientrare nei divieti o negli obblighi specifici.
Per questi segmenti sarà importante controllare anche le future etichette di conferimento e i claim ambientali, per evitare di mantenere in etichetta messaggi o abbreviazioni che il nuovo quadro europeo non consentirà più.
Distributori
I distributori sono esposti a un doppio rischio. Il primo è un rischio di errata attribuzione del ruolo: in alcune catene possono pensare di essere meri rivenditori, mentre nella realtà del singolo Stato membro possono diventare il soggetto rilevante ai fini della responsabilità estesa del produttore. Il secondo è un rischio documentale: se il fabbricante non trasferisce in modo corretto informazioni, prove e istruzioni, il distributore resta esposto in caso di controlli o contestazioni commerciali.
La guida è utile proprio perché mostra che il regolamento non va letto in modo astratto: conta chi immette per primo, dove avviene l’immissione sul mercato, con quale struttura societaria e lungo quale canale commerciale.
Imprese di servizi
Per le imprese di pulizia professionale l’effetto è meno diretto, ma non secondario. Le imprese di servizi acquistano grandi quantità di prodotti confezionati e possono trovarsi a gestire imballi multipli, da trasporto o riutilizzabili lungo la catena logistica interna. Inoltre, nei servizi integrati che includono ospitalità, ristorazione, sanità o logistica di sito, il corretto conferimento e la lettura delle etichette ambientali diventeranno più standardizzati.
C’è anche un impatto di mercato: i fornitori tenderanno a cambiare formati, materiali e istruzioni di conferimento. Le imprese di servizi dovranno quindi aggiornare procedure interne, formazione del personale e criteri di acquisto. Questa è un’inferenza operativa coerente con il contenuto della guida.
Pubbliche amministrazioni e facility
Per stazioni appaltanti, centrali di acquisto, enti pubblici e facility manager la conseguenza principale è che le richieste contrattuali sugli imballaggi dovranno essere più precise e più europee. Non basterà più chiedere genericamente “imballaggi sostenibili” o usare schemi nazionali che rischiano di essere superati dall’armonizzazione europea. Sarà necessario chiedere prove coerenti con il calendario del PPWR, con la guida della Commissione e con gli atti futuri che arriveranno.
Cosa fare ora
Immediato
Fare una verifica interna, per linea di prodotto e per Paese, su tre punti: quali articoli sono davvero imballaggi, chi è il fabbricante, chi è il produttore ai fini della responsabilità estesa. Questa è la base per evitare errori successivi.
Entro 3-6 mesi
Aggiornare capitolati tecnici, distinte base, contratti con confezionatori e distributori, istruzioni grafiche per etichette e documentazione tecnica su riciclabilità, minimizzazione e composizione dei materiali. Conviene anche verificare se esistono formati con eccesso di volume, componenti difficili da separare o strutture miste che potrebbero creare problemi futuri.
Monitoraggio
Seguire l’adozione formale della guida, i futuri atti delegati e di esecuzione del PPWR, la normazione tecnica e le eventuali misure nazionali nei casi in cui il regolamento lascia spazi agli Stati membri. La Communication della Commissione segnala espressamente che il quadro attuativo continuerà a svilupparsi nei prossimi anni.


