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- Decreto Legislativo 30/2026 e greenwashing: come comunicare la sostenibilità aziendale senza rischi
Oltre cento partecipanti al webinar organizzato da AFIDAMP, curato da Iplus, che ha offerto alle aziende del cleaning professionale una guida operativa per comunicare la sostenibilità in modo corretto, dimostrabile e conforme alle nuove regole europee e italiane. Dal 27 settembre 2026, infatti, saranno applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce nel Codice del consumo nuove regole anche in materia di asserzioni ambientali. Il percorso del webinar, condotto da Nicola Fabbri e Simone Corazzina, ha chiarito alle imprese di pulizia, produttori e distributori i vari punti della normativa per evitare di incorrere in salate sanzioni Le nuove regole ridefiniranno profondamente la comunicazione ambientale, anche nel settore del cleaning professionale. È importante chiarire che il problema non è comunicare la sostenibilità, bensì farlo senza disporre di elementi concreti in grado di supportare le affermazioni diffuse. Il rischio nasce quando il messaggio promette più di quanto i dati disponibili possano effettivamente dimostrare, ricorrendo a claim ambientali vaghi, generici o non adeguatamente comprovati.Il webinar ha quindi chiarito il quadro normativo, gli aspetti relativi ai green claim e le differenze tra greenwashing, greenhushing e greenwishing, e ha definito le sei condizioni che rendono credibile un claim: dato misurato, perimetro dichiarato, metodo riconosciuto, baseline, documentazione reperibile e aggiornata e linguaggio proporzionato. Dal 27 settembre entreranno in applicazione divieti più puntuali: tra questi, le asserzioni ambientali generiche non adeguatamente supportate, determinati claim climatici sul prodotto fondati sulla compensazione delle emissioni e gli obiettivi ambientali futuri privi degli impegni, del piano e delle verifiche richieste dalla normativa. È quindi sempre importante circostanziare il perimetro, trovare un equilibrio e documentare ogni azione e ogni informazione che viene comunicata per tutti i settori: dai detergenti al packaging, dalla carta alle macchine. La registrazione del webinar, insieme alla presentazione utilizzata durante l’incontro, sono a disposizione degli associati nella sezione FORUM del sito AFIDAMP.
- PPWR Germania: cosa cambia per le aziende italiane
Dal 12 agosto 2026 è operativo in Germania l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato EPR per alcune imprese estere che vendono direttamente imballaggi o prodotti imballati a consumatori o utilizzatori finali professionali sul mercato tedesco. La disciplina deriva dal Regolamento (UE) 2025/40 ed è completata dal Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz. Per le imprese italiane che operano in Germania è quindi necessario verificare il canale di vendita, l’eventuale presenza di una sede o succursale nel Paese e la propria posizione nel registro LUCID. La nomina del rappresentante riguarda gli adempimenti EPR e resta distinta dagli obblighi di conformità tecnica degli imballaggi previsti dal PPWR. Invitiamo gli associati a consultare la notizia integrale nell’area riservata Forum, dove sono disponibili tutte le informazioni rilevanti e una prima lettura operativa per la filiera del cleaning professionale.
- Webinar Decreto Legislativo 30/2026 e greenwashing: come comunicare la sostenibilità aziendale senza rischi
L’obiettivo del webinar è fornire alle aziende criteri e strumenti operativi per formulare dichiarazioni ambientali corrette e dimostrabili, organizzare le evidenze a supporto dei claim e ridurre il rischio di contestazioni. SCARICA LE SLIDE E CONTATTA IPLUS PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONTATTA I PLUS PER ULTERIORI DOMANDE: https://www.afidamp.it/post/sportello-esg-environmental-social-e-governance
- Sicurezza sul lavoro, nuove regole in Lombardia
Regione Lombardia ha definito nuove modalità per la gestione e il tracciamento dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La disciplina nasce dalla Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 e viene attuata dalla DGR XII/6661 del 3 agosto 2026. È prevista l'istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori e di una piattaforma informatica dedicata alla registrazione e al monitoraggio dei corsi. La novità interessa anche le imprese che si affidano a fornitori esterni per la formazione obbligatoria dei propri dipendenti. La legge prevede infatti che i soggetti formatori abilitati a operare in Lombardia siano inseriti nell'apposito elenco regionale e che i corsi vengano tracciati attraverso la piattaforma. Alle aziende lombarde che utilizzano società o enti esterni per la formazione sulla sicurezza è consigliabile quindi di verificare con il proprio fornitore come si sta adeguando alla nuova disciplina e, quando previsto, l'iscrizione nell'elenco regionale. Un adempimento diretto è invece previsto per i datori di lavoro che erogano internamente corsi di formazione o aggiornamento ai propri lavoratori, preposti e dirigenti, nei casi consentiti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Anche questi soggetti dovranno inserire nella piattaforma regionale le informazioni previste per i corsi. La legge stabilisce che i soggetti formatori comunichino attraverso la piattaforma l'avvio di ciascun corso, con l'elenco degli allievi e il calendario, e ne comunichino la conclusione entro 30 giorni. Le nuove disposizioni diventeranno operative secondo le tempistiche previste dalla legge e dalla deliberazione attuativa. Fonti ufficiali Legge regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4 – testo vigente DGR XII/6661 del 3 agosto 2026 – Regione Lombardia
- VERIFICA GRATUITA DELLA CONFORMITÀ CE
Questo servizio consente agli associati AFIDAMP, produttori di macchine, di usufruire gratuitamente di un report tecnico completo di gap analysis, elaborato da consulenti esperti in materia e funzionale a conoscere il livello di conformità dei propri prodotti in merito a: Analisi del rischio preliminare secondo UNI EN ISO 12100 e la Direttiva MACCHINE 2006/42/CE - Regolamento MACCHINE 2023/1230/UE Verifica stato conformità marcatura CE secondo la Direttiva MACCHINE 2006/42/CE - Regolamento MACCHINE 2023/1230/UE, ATEX, PED, LVD, EMC, RED e conformità agli standards applicabili al prodotto e dei processi documentali esterni verso il mercato ed interni in azienda (fascicoli tecnici). CLICCA SUL LOGO
- AFIDAMP ricorda Vito Palmisano
AFIDAMP esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Palmisano, imprenditore appassionato e votato alla crescita del cleaning professionale italiano. Titolare di KETEK, Vito Palmisano ha sviluppato il proprio percorso imprenditoriale con competenza, determinazione e una visione fortemente orientata ai mercati internazionali, contribuendo alla diffusione all’estero delle capacità produttive e del know-how italiano nel settore. Questa apertura internazionale ha caratterizzato anche il suo impegno nella vita associativa di AFIDAMP, della quale è stato membro del Consiglio direttivo, portando nel confronto comune la propria esperienza e visione imprenditoriale. La Presidenza, il Consiglio direttivo, la Direzione e tutta AFIDAMP si stringono alla famiglia e ai collaboratori di KETEK in questo momento di dolore.
- PPWR: bozza UE sui registri nazionali dei produttori
La Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento di esecuzione dedicato ai registri nazionali dei produttori di imballaggi. Il testo è ancora al vaglio e potrà essere modificato prima dell’adozione. La proposta anticipa un sistema più armonizzato per l’iscrizione e la comunicazione dei dati. L’impatto potenziale riguarda tutta la filiera del cleaning professionale: macchine, prodotti chimici e paste lavamani, attrezzature, consumabili, carta tissue, distribuzione e imprese di servizi. Per le aziende diventerà sempre più importante conoscere e organizzare le informazioni sugli imballaggi immessi nei diversi mercati. Quali dati potrebbero essere richiesti? Chi sarà tenuto a comunicarli? E come prepararsi mentre il testo è ancora in esame? Invitiamo gli associati a consultare la notizia integrale nell’area riservata Forum, dove sono disponibili tutte le informazioni rilevanti e una prima lettura operativa per la filiera del cleaning professionale.
- Verbali del Gruppo di Lavoro CHIMICI
Scarica i verbali:
- Impianti aeraulici: nuove regole in Lombardia
Dal 4 luglio 2026 la normativa sanitaria lombarda prevede ispezioni tecniche periodiche, valutazione del rischio igienico-sanitario e tracciabilità delle attività di controllo e manutenzione degli impianti aeraulici. La legge regionale 30 giugno 2026, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 luglio 2026, ha inserito il nuovo articolo 59-bis nella legge regionale n. 33/2009, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. La disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2026. Il nuovo articolo riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti interni, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione. Sono interessati sia gli impianti di nuova installazione sia quelli già in esercizio. Che cosa prevede l’articolo 59-bis Il titolare dell’impianto deve: adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata; sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, dirette a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne; effettuare una valutazione del rischio igienico-sanitario, tenendo conto dell’attività svolta, del livello di affollamento, delle caratteristiche dell’impianto e della normativa applicabile; assicurare, sulla base della valutazione del rischio, controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica adeguatamente tracciati. La disposizione non elenca specifiche categorie di edifici o attività. Il soggetto al quale attribuisce gli obblighi è il titolare dell’impianto. Periodicità e interventi di sanificazione L’articolo 59-bis non fissa intervalli temporali uguali per tutti gli impianti. La frequenza e le modalità dei controlli e degli interventi devono essere definite in relazione al rischio rilevato e alle disposizioni applicabili al singolo caso. La norma regionale non stabilisce neppure che ogni ispezione debba essere seguita da un intervento di pulizia o sanificazione. Queste attività vanno programmate quando risultano necessarie alla luce delle condizioni dell’impianto e della valutazione effettuata. Per i luoghi di lavoro resta fermo il quadro nazionale. L’articolo 64 del d.lgs. 81/2008 impone già la regolare manutenzione e pulizia degli impianti. L’allegato IV, punto 1.9.1.4, prevede inoltre che gli impianti di condizionamento e ventilazione meccanica siano sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per tutelare la salute dei lavoratori. L’interesse per il cleaning professionale La novità interessa in modo particolare le imprese di servizi e gli operatori specializzati nell’ispezione, nella manutenzione e nell’igiene degli impianti aeraulici. La tracciabilità richiesta dalla legge rende ancora più importante una documentazione chiara delle verifiche e degli interventi eseguiti. L’impatto è indiretto per i produttori e i distributori di apparecchiature, attrezzature e prodotti destinati specificamente alla pulizia o alla sanificazione degli impianti. Il nuovo articolo, nel proprio testo, non prescrive particolari qualifiche, certificazioni, protocolli privati o specifiche norme tecniche per lo svolgimento delle attività.
- Infezioni nelle RSA: il rapporto ISS e l'igiene ambientale
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un nuovo rapporto sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antimicrobici nelle RSA italiane. I dati descrivono strutture caratterizzate da elevata fragilità degli ospiti, diffusione di protocolli di prevenzione e persistenti criticità organizzative, in un contesto segnato anche dalla presenza di microrganismi resistenti agli antibiotici. Il documento interessa l’intera filiera del cleaning professionale perché richiama il valore di procedure, formazione, coordinamento e controllo nelle strutture socio-sanitarie. Nella notizia completa AFIDAMP analizza i principali risultati, i limiti del rapporto e le indicazioni operative che possono essere ricavate senza attribuire ai dati effetti o claim non dimostrati. Consulta la notizia integrale, con tutte le informazioni rilevanti, nell’area Forum riservata agli associati
- Design e contraffazione: strumenti per il cleaning
Proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto, contrastare le copie presenti sulle piattaforme online e ricevere assistenza nei mercati esteri sono esigenze sempre più concrete per le imprese del cleaning professionale. Gli aggiornamenti diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi richiamano alcune novità e diversi strumenti operativi che possono essere utilizzati soprattutto dai fabbricanti che investono in innovazione, design e internazionalizzazione. Disegni e modelli: pienamente operativa la riforma europea Dal 1° luglio 2026 è pienamente applicabile il nuovo quadro europeo per la protezione dei disegni e modelli. La riforma aggiorna le regole e le procedure dell’EUIPO, adeguandole anche alle tecnologie digitali e alle nuove modalità di rappresentazione dei prodotti. Per il cleaning professionale il tema può riguardare, ad esempio, l’aspetto esteriore di macchine, attrezzature, dispenser, componenti, interfacce grafiche e altre soluzioni nelle quali la configurazione visiva contribuisce a distinguere il prodotto sul mercato. Le imprese interessate possono consultare la sezione dedicata alla riforma dei disegni e modelli dell’Unione europea, che raccoglie i testi, le linee guida e i materiali operativi aggiornati. Contraffazione online: gli strumenti disponibili Per i titolari di marchi, disegni, brevetti e altri diritti di proprietà industriale, l’IP Enforcement Portal dell’EUIPO mette a disposizione un canale protetto per condividere informazioni con le autorità competenti, gestire richieste di intervento doganale e affrontare violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Le PMI che riscontrano inserzioni in violazione dei propri diritti sulle piattaforme del gruppo Alibaba possono inoltre valutare il programma IACC MarketSafe, che offre un meccanismo dedicato per richiedere la rimozione delle inserzioni e affrontare i casi più complessi. La Commissione europea ha anche aperto una consultazione pubblica sulla Counterfeit and Piracy Watch List 2027, con scadenza l’11 settembre 2026. Possono contribuire le imprese che dispongono di informazioni documentate su piattaforme online o mercati fisici situati fuori dall’Unione europea e coinvolti in fenomeni rilevanti di contraffazione. La consultazione non sostituisce le azioni da intraprendere sul singolo caso, ma serve a raccogliere evidenze sui mercati e sui servizi maggiormente problematici. Assistenza nei mercati internazionali Le PMI europee che operano o intendono entrare in Cina, India, Africa, America Latina e Sud-Est asiatico possono rivolgersi agli IP SME Helpdesk della Commissione europea. Il servizio offre gratuitamente un primo orientamento, riservato e personalizzato, sulle modalità di protezione e gestione della proprietà intellettuale nei diversi mercati. Le richieste vengono normalmente prese in carico entro tre giorni lavorativi. A questi strumenti si aggiungono i Desk ICE per la proprietà intellettuale e gli ostacoli al commercio, attivi in diversi Paesi e destinati alle imprese italiane impegnate nei processi di internazionalizzazione. I Desk forniscono informazioni di primo orientamento su marchi, brevetti, accesso al mercato e problematiche di tutela riscontrate localmente. Ricerca pubblica e trasferimento tecnologico Tra le risorse segnalate figura anche Knowledge Share, la piattaforma dedicata all’incontro tra ricerca pubblica, imprese e investitori. Attraverso la piattaforma è possibile individuare brevetti, tecnologie, spin-off e competenze sviluppate da università ed enti di ricerca italiani. Per le aziende del cleaning può rappresentare uno strumento di scouting in ambiti quali robotica, sensori, intelligenza artificiale, nuovi materiali, risparmio di acqua ed energia e sistemi avanzati di sanificazione. Attenzione ai falsi attestati e alle richieste di pagamento L’UIBM rinnova infine l’allerta sulle comunicazioni fraudolente che utilizzano il nome, il logo o riferimenti apparentemente riconducibili al Ministero e allegano falsi attestati di registrazione di marchi, accompagnati da richieste di pagamento. Queste comunicazioni non provengono dal MIMIT o dall’UIBM. Chi le riceve è invitato a non effettuare pagamenti, a verificare attentamente il mittente e a trasmettere copia del messaggio alla Linea Diretta Anticontraffazione all’indirizzo anticontraffazione@mise.gov.it. Ulteriori indicazioni sono disponibili nell’avviso ufficiale dell’UIBM. Per le imprese del cleaning professionale, la proprietà industriale non riguarda soltanto il deposito di un marchio o di un brevetto. Una gestione efficace richiede di individuare preventivamente gli elementi da proteggere, controllare i mercati nei quali vengono commercializzati i prodotti e utilizzare tempestivamente i canali ufficiali disponibili in caso di violazione.
- Biocidi: nuove condizioni per l’uso della CO₂
Il Regolamento delegato (UE) 2026/447 modifica l’Allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi per quanto riguarda l’impiego dell’anidride carbonica come sostanza attiva. La precedente limitazione, che circoscriveva l’uso della CO₂ a contenitori di gas pronti all’impiego abbinati a un dispositivo di cattura, viene sostituita da condizioni fondate sull’esposizione delle persone. L’autorizzazione di un prodotto biocida contenente CO₂ dovrà garantire che la concentrazione nell’aria rimanga inferiore: all’1,5% in volume, per esposizioni professionali della durata massima di 15 minuti; allo 0,5% in volume, come media ponderata su otto ore per gli utilizzatori professionali; allo 0,1% in volume per il pubblico e gli astanti. Quando necessario, le misure previste per rispettare queste condizioni dovranno essere indicate nel Summary of Product Characteristics – SPC e applicate durante l’impiego del prodotto. Per la detergenza professionale, l’impatto è circoscritto. La CO₂ non è un ingrediente ordinario dei detergenti o dei disinfettanti per superfici: la modifica riguarda soprattutto produttori, titolari di autorizzazioni, distributori e utilizzatori di specifici prodotti biocidi contenenti anidride carbonica, ad esempio nell’ambito del controllo degli organismi nocivi o di servizi professionali integrati. La nuova disciplina può ampliare le tipologie di prodotto autorizzabili rispetto al precedente vincolo tecnico. Non costituisce tuttavia un’autorizzazione automatica della CO₂ per qualsiasi impiego biocida. Ogni prodotto dovrà essere valutato e autorizzato per gli usi richiesti, nel rispetto delle condizioni e delle misure riportate nel relativo SPC. I valori introdotti non devono inoltre essere interpretati come nuovi limiti generali di esposizione professionale alla CO₂. Si tratta di condizioni previste dal regolamento biocidi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti. Le imprese interessate dovranno quindi attenersi al dossier autorizzativo e allo SPC dello specifico prodotto, senza estendere tali soglie agli impieghi dell’anidride carbonica estranei al BPR. Il regolamento è stato pubblicato il 30 luglio 2026 ed entra in vigore il 19 agosto 2026.









