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Codice doganale UE: nuove regole per gli importatori

25 set
Tempo di lettura: 5 min

La maggior parte delle nuove disposizioni sarà applicabile dal 21 settembre 2027, mentre alcune parti della riforma seguono un calendario specifico che si estende fino al 2034.


Più responsabilità per chi importa da Paesi terzi

Per le imprese della filiera del cleaning professionale che importano direttamente merci da Paesi extra UE, uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la responsabilità dell'importatore.


L'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), del nuovo Codice stabilisce che l'importatore deve garantire che le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e deve mettere a disposizione e conservare le scritture che attestano tale conformità.



Per le aziende che importano macchine, prodotti chimici o attrezzature la gestione doganale dovrà quindi essere coordinata con la documentazione tecnica e regolatoria necessaria a dimostrare la conformità del prodotto alla normativa UE applicabile.


Rappresentanza doganale indiretta

L'articolo 33 prevede che, quando il rappresentante agisce in nome proprio per conto di un importatore stabilito nell'Unione, sia responsabile in solido con quest'ultimo per gli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2.


Se invece opera per conto di un importatore non stabilito nel territorio doganale dell'Unione, il rappresentante indiretto è considerato esso stesso importatore ai fini dei medesimi obblighi.


Per le imprese che si affidano a intermediari doganali sarà quindi opportuno verificare con precisione la forma di rappresentanza utilizzata e la conseguente ripartizione delle responsabilità.


Il nuovo EU Customs Data Hub

La riforma istituisce l'EU Customs Data Hub, destinato a sostituire progressivamente gli attuali sistemi informatici doganali nazionali.


L'obiettivo è consentire agli operatori di fornire i dati attraverso un'infrastruttura comune e permettere alle autorità doganali di utilizzare le stesse informazioni per controlli e analisi dei rischi.


Secondo il comunicato ufficiale della Commissione europea sulla riforma doganale, il Data Hub dovrebbe generare risparmi annui vicini a 2,3 miliardi di euro nei costi operativi degli Stati membri e a 2,58 miliardi di euro nei costi amministrativi degli operatori economici.


Il calendario prevede l'utilizzo obbligatorio del Data Hub per l'e-commerce dal 1° luglio 2028. Per gli altri operatori l'accesso sarà possibile su base volontaria dal 1° marzo 2031, mentre dal 1° marzo 2034 l'utilizzo diventerà obbligatorio.


Autorità doganale europea

Il regolamento istituisce anche l'Autorità doganale dell'Unione europea (EUCA), con sede a Lille.


L'Autorità avrà funzioni di coordinamento nella gestione dei rischi doganali a livello europeo. Per quanto riguarda il Data Hub, l'articolo 51 prevede che sia la Commissione a svilupparlo, mantenerlo e gestirne il funzionamento; previa consultazione degli Stati membri, la Commissione potrà affidare all'EUCA lo sviluppo, la gestione operativa e la manutenzione della piattaforma.


Le amministrazioni doganali nazionali continueranno a svolgere le proprie funzioni operative e di controllo.


Trust and Check trader

Il nuovo Codice introduce lo status di Trust and Check trader, destinato agli operatori che soddisfano requisiti elevati di affidabilità e trasparenza.


Tra gli elementi rilevanti vi è la possibilità per le autorità doganali di accedere, nei limiti di quanto necessario e proporzionato, ai sistemi elettronici dell'impresa relativi alla gestione delle merci e alla conformità. Violazioni gravi o ripetute della normativa rilevante possono impedire il riconoscimento o incidere sul mantenimento dello status.


A fronte di questi requisiti sono previste semplificazioni nelle operazioni doganali. Il nuovo modello consente inoltre a questi operatori di concentrare determinati rapporti doganali nello Stato membro in cui sono stabiliti, anche quando le merci entrano fisicamente nell'Unione attraverso un altro Stato membro.


E-commerce: dazio temporaneo sui piccoli pacchi

Dal 1° luglio 2026 è già operativa una modifica specifica per le importazioni di modesto valore.



In via transitoria, nelle condizioni stabilite dal regolamento, si applica un dazio doganale di 3 euro per articolo fino al 1° luglio 2028. Entro il 1° dicembre 2027 la Commissione dovrà però verificare se l'infrastruttura informatica centralizzata necessaria alla riscossione dei dazi sulle vendite a distanza sarà effettivamente operativa per quella data. Se riterrà che non lo sarà, potrà presentare una proposta per prorogare la misura transitoria.


Ai fini della misura, il concetto di articolo tiene conto della classificazione tariffaria e dell'origine e non coincide necessariamente con il numero fisico dei prodotti contenuti nel pacco.

La misura interessa soprattutto le vendite a distanza provenienti da Paesi terzi. Per una filiera prevalentemente B2B come quella AFIDAMP, l'effetto è quindi soprattutto concorrenziale, perché interviene sulle condizioni applicabili alle vendite online dirette verso i consumatori europei.


Tassa di gestione dell'Unione sulle vendite a distanza

Il nuovo Codice introduce anche una tassa di gestione dell'Unione (Union handling fee) sulle merci vendute a distanza e immesse in libera pratica nell'Unione.


Il 21 settembre 2026 la Commissione ha adottato il regolamento delegato C(2026) 6694, trasmesso al Consiglio come documento ST 13480/26, che fissa l'importo a 2 euro per articolo.

La tassa non è limitata alle spedizioni inferiori a 150 euro. Il fondamento normativo è l'articolo 20, paragrafo 2, del nuovo Codice, che la applica alle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza senza indicare una soglia di valore. La relazione illustrativa dell'atto delegato precisa inoltre che anche le vendite a distanza di valore superiore a 150 euro sono soggette alla tassa.


La decorrenza effettiva non coincide con la data di adozione dell'atto. Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 4, del nuovo Codice, la tassa si applica dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato. Novembre 2026 è stato indicato dalle istituzioni europee come periodo previsto per l'avvio della misura, ma la data effettiva dipende dalla pubblicazione e dall'entrata in vigore dell'atto.


Cosa verificare per chi importa

Le aziende che effettuano importazioni da Paesi terzi dovrebbero verificare:

  • chi assume formalmente il ruolo di importatore nelle proprie operazioni;

  • se viene utilizzata una rappresentanza doganale diretta o indiretta;

  • la coerenza dei dati relativi a classificazione e origine delle merci;

  • la disponibilità della documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto alla normativa UE applicabile;

  • l'adeguatezza dei sistemi informativi in vista della progressiva introduzione dell'EU Customs Data Hub.

 
 
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