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MIMIT: nuove FAQ su green claim e scorte

5 ott
Tempo di lettura: 6 min

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso disponibili nuove FAQ sull'applicazione del D.Lgs. 30/2026, aggiornate al 1° ottobre 2026. Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 e le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.


Le FAQ chiariscono diversi aspetti pratici: nomi e marchi con richiami ambientali, prodotti già esistenti, scorte di imballaggi ed etichette e informazioni sulle garanzie. Il MIMIT precisa che i contenuti potranno essere aggiornati in base all'evoluzione normativa e applicativa.


A chi si applicano le nuove regole

Il D.Lgs. 30/2026 riguarda principalmente le pratiche commerciali tra imprese e consumatori (B2C). Per le aziende del cleaning il tema interessa quindi i prodotti venduti anche a privati, direttamente o attraverso e-commerce, rivendite o altri canali accessibili ai consumatori.


Nei rapporti tra imprese resta applicabile il D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Il Codice del consumo estende inoltre la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ai rapporti tra professionisti e microimprese; per la pubblicità ingannevole e comparativa verso le microimprese rinvia invece allo stesso D.Lgs. 145/2007.

Sono microimprese i soggetti che occupano meno di dieci persone e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. L'applicazione delle singole nuove fattispecie ai rapporti con una microimpresa va comunque valutata nel caso concreto.


Sulle pratiche commerciali scorrette vigila l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L'art. 27, comma 9, del Codice del consumo prevede, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 di euro, graduata tenendo conto anche della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.


Nomi di prodotto e di marchio

Un nome di prodotto, di linea, di marchio o di società può costituire un'asserzione ambientale se induce il consumatore medio a percepire un beneficio per l'ambiente.

Parole come "verde" o "blu", e l'uso dei relativi colori, non assumono automaticamente un significato ambientale: conta il contesto commerciale. Termini come "verde" ("green"), "blu", "eco", "naturale" o "clima neutro" possono però bastare da soli, anche senza altra pubblicità esplicita, quando creano nel consumatore medio un'associazione con un beneficio ambientale. Il MIMIT richiama su questo punto le FAQ della Commissione europea.

Quando il messaggio ha questo significato ambientale, il beneficio deve essere specificato in modo chiaro e ben visibile sullo stesso supporto. Se manca la specificazione, l'asserzione è considerata generica.

Un'asserzione ambientale generica è ammessa solo se l'impresa può dimostrare la pertinente eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Le possibilità previste sono tre:

  • il prodotto ha ottenuto l'EU Ecolabel;

  • il prodotto ha ottenuto un marchio ecologico nazionale o regionale di tipo I conforme alla EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuto;

  • il prodotto raggiunge le migliori prestazioni ambientali previste da altra normativa dell'Unione europea applicabile.

La prestazione deve essere pertinente al claim utilizzato. In mancanza di questi presupposti, l'asserzione ambientale generica rientra tra le pratiche considerate in ogni caso ingannevoli dall'art. 23, comma 1, lett. d-bis), del Codice del consumo.

Il controllo aziendale deve quindi comprendere anche nomi, marchi, colori, immagini e confezioni, valutando il messaggio che deriva dalla comunicazione nel suo insieme.


Detergenti e altre miscele

Per i detergenti e le altre miscele etichettate secondo il Regolamento CLP c'è un limite specifico da considerare.

L'art. 25, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) vieta di riportare sull'etichetta o sull'imballaggio indicazioni come "non tossico", "non nocivo", "non inquinante" o "ecologico", oltre ad altre affermazioni che presentino la sostanza o la miscela come non pericolosa o risultino incompatibili con la sua classificazione.

Le FAQ della Commissione precisano che, per le miscele etichettate secondo il CLP, tra cui i detergenti, questo limite resta applicabile anche quando il prodotto ha ottenuto l'EU Ecolabel.


Prodotti già fabbricati o confezionati

Le FAQ affrontano anche i prodotti già esistenti al momento dell'entrata in applicazione delle nuove regole.

Il MIMIT chiarisce che i prodotti già fabbricati o confezionati prima del 27 settembre 2026 possono continuare a essere commercializzati anche successivamente, purché l'impresa possa dimostrare che la produzione o il confezionamento sono antecedenti a quella data e compia ogni sforzo ragionevole e proporzionato per rimuovere o correggere le informazioni non conformi.

Tra le soluzioni indicate figurano adesivi correttivi, cartelli presso gli scaffali e, nelle vendite online, box o pop-up informativi.


Scorte di imballaggi ed etichette

Gli imballaggi e le etichette già prodotti o acquistati prima del 27 settembre 2026 possono essere ricondotti alle situazioni di scorte pregresse ("old stock") e continuare a essere utilizzati successivamente, sia per beni durevoli sia per beni deperibili.

L'impresa deve adottare misure ragionevoli e proporzionate per assicurare una corretta informazione al consumatore. Tra gli elementi da valutare rientrano i cicli produttivi degli imballaggi, il volume delle scorte e gli ordini di produzione o di acquisto già effettuati.

Le FAQ definiscono la shelf life come il periodo tra la produzione e il momento entro il quale il prodotto è destinato a essere consumato o utilizzato. Per i prodotti non alimentari si fa riferimento all'eventuale periodo di utilizzo o consumo utile indicato dal produttore. Un bene è definito deperibile quando la shelf life non supera 30 giorni e durevole quando è superiore a 30 giorni.

Per l'esaurimento dei prodotti il MIMIT richiama l'orizzonte orientativo di sei mesi indicato nella circolare del 27 agosto 2026. Le FAQ non fissano una data autonoma di decorrenza o una scadenza generalizzata: i sei mesi vanno quindi letti come indicazione orientativa nell'ambito dell'approccio graduale e proporzionato descritto dal Ministero.


Sito, e-commerce e nuovi materiali

La gestione delle scorte tiene conto delle difficoltà concrete legate a prodotti, confezioni ed etichette già realizzati. Per i canali modificabili più rapidamente l'approccio è diverso.

Il Common Understanding della rete europea CPC sulle scorte pregresse indica tra le misure attese dalle imprese la correzione dei claim online, l'aggiornamento dei materiali pubblicitari e l'adeguamento dei futuri imballaggi.

Lo stesso documento precisa che le imprese devono muoversi senza ritardo e in buona fede verso la conformità alle nuove regole. Le difficoltà concrete legate alle scorte fisiche, come cicli produttivi, volumi in magazzino, ordini già effettuati, shelf life e fattibilità delle misure correttive, possono essere considerate dalle autorità caso per caso.

Sito, e-commerce, social e materiali promozionali modificabili vanno quindi verificati con priorità. La disponibilità di vecchie scorte non giustifica nuovi ordini di imballaggi o etichette con claim non conformi.


Relazioni e altri documenti pubblicati online

Per le società benefit, la pubblicazione obbligatoria sul sito della relazione d'impatto non rende, di per sé, quel documento una comunicazione commerciale B2C. Il MIMIT precisa che per i documenti diffusi online occorre valutare contenuto, caratteristiche della singola fattispecie e scopi informativi.

La Commissione segue la stessa impostazione per i report di sostenibilità, che sono spesso obbligatori e rivolti agli investitori. Se le informazioni contenute nel report vengono riprese in pubblicità o marketing rivolti ai consumatori, la relativa comunicazione rientra nella disciplina B2C.

Pagine prodotto, cataloghi e schede commerciali rientrano nello stesso perimetro quando sono rivolti ai consumatori o costituiscono comunicazioni direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori.


Avviso ed etichetta sulle garanzie

Dal 27 settembre 2026 si applica anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, relativo all'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e all'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

L'avviso armonizzato sulla garanzia legale è obbligatorio nel punto vendita. Deve essere esposto in modo ben visibile, ad esempio vicino alla cassa; nelle vendite online deve comparire come promemoria generale sul sito del commerciante.

La garanzia commerciale di durabilità è una scelta del produttore. Quando copre l'intero bene, dura più di due anni e viene offerta senza costi aggiuntivi al consumatore, il produttore che intende pubblicizzarla deve utilizzare l'etichetta armonizzata. Il commerciante deve esporla quando il produttore gli mette a disposizione le relative informazioni. L'etichetta può comparire sulla confezione, sullo scaffale o accanto all'immagine del bene nelle vendite online.

Ai fini di questa disciplina, la definizione di produttore richiamata dal MIMIT comprende il fabbricante o fornitore, il suo intermediario, l'importatore nell'Unione europea e chi si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.


Cosa fare adesso

  1. Controllare subito sito, e-commerce, social e materiali digitali, correggendo i claim ambientali non conformi.

  2. Bloccare nuovi ordini di imballaggi, etichette e materiali promozionali che riportano claim da modificare.

  3. Fare l'inventario dei prodotti, degli imballaggi e delle etichette già disponibili prima del 27 settembre 2026 e conservare le prove delle date pertinenti, come documenti di produzione, ordini, fatture, DDT e dati di lotto.

  4. Verificare i claim presenti sulle scorte e programmarne la gestione tenendo conto dell'orizzonte orientativo di sei mesi richiamato dal MIMIT.

  5. Correggere le informazioni, dove necessario e fattibile, con adesivi, cartelli o altri strumenti idonei.

  6. Allineare fornitori, distributori e rivenditori sui claim che possono essere utilizzati e sui materiali che devono essere aggiornati.

  7. Chi vende beni ai consumatori deve verificare l'esposizione dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale, anche online, e la gestione dell'etichetta armonizzata quando viene offerta la garanzia commerciale di durabilità prevista dalla normativa.

  8. Conservare traccia delle verifiche effettuate, delle decisioni prese e degli interventi realizzati.


Le FAQ MIMIT hanno funzione di chiarimento interpretativo e applicativo e richiamano una valutazione caso per caso. Le FAQ della Commissione specificano inoltre di non costituire una posizione formale o un'interpretazione giuridicamente vincolante del diritto UE: l'applicazione delle norme compete alle autorità nazionali e, in ultima istanza, l'interpretazione del diritto dell'Unione spetta alla Corte di giustizia.

 
 
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