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PPWR Germania: cosa cambia per le aziende italiane

9 set
Tempo di lettura: 5 min

Dal 12 agosto 2026 si applica in via generale il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Dalla stessa data è entrata in vigore in Germania la nuova disciplina nazionale contenuta nel Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG).

Per alcune imprese italiane che vendono direttamente sul mercato tedesco è quindi già operativo l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (EPR).


Il Regolamento (UE) 2025/40 su EUR-Lex prevede, all’articolo 45, paragrafo 3, l’obbligo per i produttori individuati dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), lettere c) e d), di nominare mediante mandato scritto un rappresentante EPR negli altri Stati membri interessati.


Per un’impresa italiana il presupposto è quindi una prima messa a disposizione in un altro Stato membro direttamente a consumatori o utilizzatori finali professionali, secondo la fattispecie applicabile prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), lettere c) e d). Non è sufficiente, di per sé, che vi sia una vendita transfrontaliera.  


In Germania la disciplina è completata dal Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz del 13 luglio 2026 (BGBl. 2026 I n. 207), entrato in vigore il 12 agosto 2026. Il § 5 disciplina in particolare l’incarico del rappresentante EPR.



Quando interessa un’impresa italiana

La disciplina tedesca riguarda i produttori interessati dall’articolo 45, paragrafo 3, del PPWR che non dispongono di una sede o succursale (Niederlassung) in Germania. La nomina deve essere effettuata prima della prima messa a disposizione dell’imballaggio o del prodotto imballato sul territorio tedesco.


L’obbligo può riguardare sia il B2C sia il B2B. Nel B2B conta la posizione del cliente: è utilizzatore finale professionale il soggetto che riceve il prodotto per utilizzarlo nella propria attività e non lo mette nuovamente a disposizione sul mercato nella forma in cui lo ha ricevuto. Gli orientamenti della Commissione confermano espressamente questa lettura.


È diverso il caso della vendita a un distributore o rivenditore tedesco che acquista il prodotto per rivenderlo. In questa configurazione non ricorre la stessa fattispecie di vendita diretta all’utilizzatore finale da parte dell’impresa italiana e la qualifica di produttore EPR deve essere verificata sulla concreta catena di fornitura.


Per un’azienda AFIDAMP la prima domanda da porsi resta quindi molto pratica: il cliente tedesco utilizza il prodotto oppure lo rivende?


Che cos’è LUCID

LUCID è il registro tedesco degli imballaggi gestito dalla Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), individuata dal § 6 VerpackDG come autorità competente per il registro previsto dall’articolo 44 del PPWR.



La registrazione in LUCID è gratuita, ma questo non significa che siano gratuiti gli altri adempimenti. Possono esserci costi relativi al sistema EPR applicabile e il servizio del rappresentante autorizzato è a pagamento.


La registrazione resta un obbligo dell’impresa straniera. Anche le successive modifiche dei dati di registrazione devono essere effettuate dall’impresa e non dal rappresentante. Il § 6 VerpackDG impone infatti al produttore di comunicare senza ritardo le variazioni dei dati registrati; la ZSVR conferma espressamente che tali aggiornamenti restano a carico del produttore.


Come nominare il rappresentante EPR

La guida ufficiale ZSVR sulla rappresentanza indica i principali passaggi operativi:


  1. Il rappresentante deve essere esterno all’impresa e avere sede o una propria succursale in Germania. Un dipendente dell’impresa non può essere indicato come rappresentante EPR.

  2. Può essere nominato un solo rappresentante. L’incarico deve risultare da un accordo scritto in lingua tedesca.

  3. La nomina deve intervenire prima della prima messa a disposizione in Germania degli imballaggi o dei prodotti imballati interessati.

  4. Il rappresentante deve disporre preventivamente di un proprio accesso e identificativo LUCID. Il solo mandato scritto non completa la procedura: occorre la successiva conferma prevista nel registro, della quale l’impresa riceve comunicazione via email.

  5. Le imprese straniere già registrate in LUCID devono integrare i dati indicando il rappresentante quando ricorrono le condizioni dell’obbligo.


Dopo la nomina, il rappresentante assume gli adempimenti EPR e gli ulteriori obblighi che la disciplina tedesca gli attribuisce, con l’eccezione della registrazione. Tra le attività indicate dalla ZSVR rientrano, secondo il tipo di imballaggio e il regime applicabile, la partecipazione a un sistema, le comunicazioni sui quantitativi, le dichiarazioni di completezza e gli obblighi di ritiro.


Il rappresentante EPR non sostituisce il fabbricante

Su questo punto è necessario tenere separati due ruoli.


Il PPWR distingue il «rappresentante autorizzato» del fabbricante, definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 19) e disciplinato dall’articolo 17, dal «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore», definito dal punto 20) e incaricato degli obblighi EPR del capo VIII.


La nomina del rappresentante EPR in Germania non trasferisce la responsabilità giuridica del fabbricante per la conformità tecnica dell’imballaggio. Il fabbricante resta responsabile dell’immissione sul mercato di imballaggi conformi e della redazione della documentazione tecnica; la dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la sua responsabilità. Un eventuale rappresentante del fabbricante nominato ai sensi dell’articolo 17 costituisce una figura distinta, con un mandato diverso.  


Per i produttori di macchine per la pulizia professionale, questo aspetto è già trattato nella Nota tecnica AFIDAMP “Imballaggi delle macchine per la pulizia professionale – Chi firma la dichiarazione UE di conformità e quali documenti fornire ai clienti”, del 4 agosto 2026, che distingue espressamente gli obblighi di conformità tecnica dagli obblighi EPR e di registrazione.


Cosa succede se termina l’incarico

Il § 5, paragrafo 6, VerpackDG prevede che la cessazione dell’incarico sia comunicata senza ritardo alla ZSVR. La nomina termina quando la ZSVR ne conferma la conclusione; restano fermi gli obblighi del rappresentante sorti durante il periodo in cui era incaricato.


La ZSVR conferma inoltre nelle proprie FAQ aggiornate sulla rappresentanza che anche il rappresentante può terminare autonomamente la nomina in LUCID. L’impresa viene informata via email.


Nella scelta del fornitore del servizio è quindi opportuno verificare anche le condizioni contrattuali relative a durata, recesso e gestione del passaggio a un eventuale nuovo rappresentante.


Come trovare un rappresentante

La ZSVR non pubblica un elenco ufficiale dei rappresentanti registrati. L’impresa deve individuare autonomamente il soggetto cui affidare il servizio e verificarne i requisiti.


Il servizio è a pagamento e la ZSVR non stabilisce un tariffario. Per questo motivo non è possibile indicare una fascia di costo ufficiale.


Per le aziende AFIDAMP che vendono in Germania è quindi opportuno controllare il canale di vendita, la qualifica del cliente, l’eventuale presenza di una Niederlassung in Germania, lo stato della registrazione LUCID e gli obblighi EPR applicabili agli imballaggi concretamente utilizzati.


Chi ha già effettuato dal 12 agosto 2026 vendite rientranti nell’obbligo senza aver nominato il rappresentante dovrebbe verificare tempestivamente la propria posizione. Chi non ha ancora effettuato la prima messa a disposizione interessata deve completare la nomina prima di iniziare tali vendite.


L’obbligo non riguarda solo la Germania

L’articolo 45, paragrafo 3, del PPWR ha portata europea. Un’impresa italiana che vende direttamente a consumatori o utilizzatori finali professionali in altri Stati membri deve quindi verificare separatamente la propria posizione EPR e gli adempimenti previsti nel Paese di destinazione.


È allo studio una sospensione a livello UE

La Commissione europea ha presentato la proposta COM(2025) 982 final del 10 dicembre 2025, che prevede di sospendere l’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 3, del PPWR fino al 1° gennaio 2035.


Alla data del 9 settembre 2026, la procedura legislativa 2025/0395/COD risulta ancora in corso. La proposta non modifica quindi gli obblighi oggi applicabili.


 
 
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