top of page

Sicurezza 2025: formazione, locali e macchine sotto esame

6 ott 2025
Tempo di lettura: 4 min

Nel 2025 sono arrivate tre novità ufficiali che toccano direttamente la filiera del cleaning (produttori di macchine/chimici/attrezzature/carta, distributori, imprese di pulizia):

  1. Formazione “unica” sicurezza: l’Accordo Stato‑Regioni del 17/04/2025 fissa durate e contenuti minimi dei percorsi ex art. 37 D.Lgs. 81/2008.

  2. Locali sotterranei/seminterrati: le Note INL 811/2025 e 5945/2025 definiscono la procedura di deroga all’art. 65 T.U. (PEC, documentazione, controlli).

  3. Macchinari non marcati CE (pre‑Direttiva Macchine): la Circolare INL 2025 chiarisce che non è obbligatoria un’attestazione “firmata da tecnico” per le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996 (D.P.R. 459/1996), senza marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine; resta invece obbligatoria la conformità ai requisiti minimi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.


1) Formazione sicurezza: cosa prevede l’Accordo 17/04/2025

Cosa cambia

  • Accordo (Rep. atti 59/CSR) con durate e contenuti minimi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e per specifiche attrezzature/ambienti a rischio. Pubblicato in G.U. 24/05/2025.

Obblighi per la filiera del cleaning professionale

  • Produttori e distributori: allineare manuali, SDS/etichette e materiali informativi ai contenuti minimi (rischi chimici/biologici, DPI, procedure).

  • Imprese di pulizia: eseguire una gap analysis dei corsi svolti e pianificare gli aggiornamenti per tutte le figure. Le carenze rientrano nel perimetro sanzionatorio dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008.

Scadenze/tempi

  • Decorrenza dalla pubblicazione in G.U.; i regimi transitori sono indicati nell’Accordo.


2) Locali sotterranei o seminterrati: deroga e controlli (art. 65 T.U.)

Cosa cambia

  • L’INL disciplina l’uso in deroga di locali sotterranei/seminterrati in assenza di emissioni nocive e nel rispetto dei requisiti dell’Allegato IV (aerazione, illuminazione, microclima), con procedura, modulistica e controlli descritti nelle Note 811/2025 e 5945/2025.

Obblighi pratici

  • PEC preventiva all’ITL: invio 30 giorni prima dell’uso/modifica/voltura, con documentazione tecnica a supporto dei requisiti.

  • Verifiche/dinieghi: l’INL può effettuare controlli; in caso di carenze dispone prescrizioni o diniego.

Chi è coinvolto nella filiera del cleaning professionale

  • Produttori/distributori: fornire istruzioni sull’uso sicuro delle attrezzature in ambienti sotterranei (ventilazione, limiti per prodotti chimici).

  • Imprese di pulizia: aggiornare DVR e procedure per gli appalti in spazi sotterranei; PEC prima dell’avvio attività.

Sanzioni

  • In mancanza dei presupposti/documenti o in caso di diniego non rispettato, si applicano prescrizioni e, se inottemperate, sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008.


3) Macchinari non marcati CE (pre‑Direttiva Macchine) e sanzioni: chiarimenti INL

Che cosa significa “pre‑Direttiva Macchine”: ai fini della sicurezza sul lavoro, si intendono le attrezzature immesse sul mercato prima del recepimento in Italia della Direttiva Macchine 89/392/CEE e s.m.i., avvenuto con D.P.R. 459/1996 (entrata in vigore: 21/09/1996). Queste attrezzature non sono marcate CE ai sensi della Direttiva Macchine (oggi sostituita, per le macchine immesse sul mercato dal 2009, dalla Direttiva 2006/42/CE e, a regime, dal Regolamento (UE) 2023/1230).

Cosa chiarisce l’INL (marzo 2025)

  • Nessun obbligo legale di ottenere un’“attestazione di conformità firmata da tecnico abilitato” per le attrezzature pre‑D.P.R. 459/1996.

  • Resta obbligatoria la valutazione dei rischi e la conformità ai requisiti minimi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008; l’illecito è la mancata rispondenza a tali requisiti, non l’assenza di un “bollino” del tecnico.

Implicazioni per la filiera del cleaning professionale

  • Produttori/distributori: mettere a disposizione informazioni tecniche e istruzioni per supportare i clienti nella verifica dei requisiti minimi e nell’adozione di misure compensative (DPI, protezioni, procedure).

  • Imprese di pulizia: documentare nel DVR la verifica dei requisiti dell’Allegato V, gli esiti e le misure adottate (protezioni, formazione mirata, controlli). In caso di non conformità si applicano le sanzioni previste dal T.U. per i relativi precetti.

Nota di contesto

  • Per le macchine immesse sul mercato dal 29/12/2009, valgono i requisiti della Direttiva 2006/42/CE; il Regolamento (UE) 2023/1230 (Macchine) entrerà pienamente in applicazione (con periodi transitori) a partire dal 2027.


Scadenze da segnare

  • Accordo formazione 17/04/2025 → G.U. 24/05/2025: decorrenza dalla pubblicazione; transitori come da atto.

  • Deroga locali sotterranei/seminterrati → Note INL 811/2025 (29/01/2025) e 5945/2025 (08/07/2025): PEC 30 giorni prima con documentazione; possibili controlli/dinieghi.

  • Macchinari pre‑D.P.R. 459/1996 → Circolare INL (marzo 2025): niente “bollino” del tecnico; obbligo Allegato V e valutazione dei rischi.


Fonti ufficiali


FAQ

  • Dobbiamo rifare tutta la formazione?

No: l’Accordo definisce contenuti/durate minimi. Serve una gap analysis dei corsi svolti e l’eventuale integrazione/aggiornamento dei moduli per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.


  • Quando possiamo usare un seminterrato per i servizi di pulizia?

Solo in deroga e senza emissioni di agenti nocivi, con rispetto dell’Allegato IV (aerazione, illuminazione, microclima) e dopo PEC all’ITL 30 giorni prima, con la documentazione prevista.


  • Ho una lavasciuga pre‑Direttiva Macchine: serve il certificato del tecnico?

No. Per le attrezzature immesse sul mercato prima del D.P.R. 459/1996 non è richiesto alcun certificato “firmato da tecnico”. È invece obbligatoria la verifica dei requisiti dell’Allegato V e la relativa documentazione nel DVR.


  • Se la macchina è pre‑Direttiva e non rispetta un punto dell’Allegato V?

Occorre adottare misure tecniche/organizzative (protezioni, procedure, DPI, formazione) fino a raggiungere la conformità. Se non possibile, non può essere utilizzata.


  • Chi rischia sanzioni?

Il datore di lavoro (e, secondo il caso, dirigenti/preposti) se:

  • non garantisce formazione conforme all’Accordo 17/04/2025;

  • usa locali sotterranei/seminterrati senza seguire la procedura INL;

  • utilizza attrezzature pre‑Direttiva non conformi ai requisiti dell’Allegato V.

 
 
bottom of page